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martedì 26 febbraio 2019

Consiglio o Consulenza?

CONSIGLIO O CONSULENZA: le differenze.


Un consiglio può essere gratuito, spassionato e più o meno interessato a seconda di chi te lo dà.
La tua metà della mela che ti CONSIGLIA di passare meno tempo sui social.
La commessa che ti CONSIGLIA di comprare una cintura da abbinare ai pantaloni.
La zia che ti CONSIGLIA di fare figli prima che sia tardi.
Il venditore della concessionaria Pimpiripettanusa che ti CONSIGLIA di non comprare un’auto Pimpiripettapam.
Un consiglio va benone quando sei indeciso su quale sciarpa mettere o comprare, quando non sai come vestirti per una occasione, quando non sai come affrontare una situazione e allora chiami qualcuno di cui ti fidi e chiedi.
Va meno bene quando il dubbio riguarda scelte a lungo, lunghissimo, termine.

Oppure puoi chiedere un consiglio per comprare una casa, riscattarla, decidere tra due immobili, per fare un esempio in tema con quello di cui mi occupoo qui, su questi schermi, e dentro ai nostri uffici.

Scegliere tra due o più opportunità immobiliari non è una passeggiata. Ecco perché non si chiede un consiglio quando invece si ha bisogno di una consulenza.
Perché no?
Perché la vocazione della consulenza - e da qui la sua utilità - sta nella sua naturale onerosità: quando paghi per una consulenza scegli di pagare qualcuno che conosca l’argomento, il mercato, la zona. Qualcuno che sia in grado di darti una valutazione disinteressata, che possa evitarti rischi, che possa orientarti verso una decisione più consapevole curando i tuoi interessi (e non le sue provvigioni).
Da una consulenza con un property finder non ottieni solo consigli, ma informazioni concrete sulle quali potrai poi decidere cosa, come, quando e a quanto comprare l'immobile che risponde ai tuoi bisogni
Consulenza vuol dire lavorare  INSIEME.

Grazie a: http://www.desidera-re.it/dpf/property-finding-consiglio-o-consulenza/ per lo spunto di riflessione

lunedì 20 agosto 2018

Bilocale arredato in affitto

http://www.agenziahome.it/Proprietà/bilocale-arredato-con-p-auto-coperto/

Questo bilocale è stato scelto e pensato per offrire una locazione di buon livello in un quartiere residenziale.
Partendo da questa presentazione mi piacerebbe capire dai vostri commenti se la descrizione che offro è esaustiva o cosa manca.. Grazie per aiutarmi a crescere!

martedì 3 luglio 2018

acquisto nuda proprietà . N° 2 : Spese

Se ci si chiede, in caso di usufrutto, chi paga le spese e le tasse la risposta è che l’Imu, la Tari e la Tasi spettano all’usufruttuario, mentre le spese sono a carico del nudo proprietario se sono straordinarie, mentre sono a carico dell’usufruttuario se sono spese relative a lavori di ordinaria manutenzione.

Imu, Tasi e Tari spettano all’usufruttuario

Se, quindi, i lavori eseguiti sull’immobile concesso in usufrutto siano stati effettivamente lavori di riparazione straordinaria o di manutenzione straordinaria, le relative spese spettano al nudo proprietario al quale, però, l’usufruttuario dovrà corrispondere, durante l’usufrutto, l’interesse sulle somme sostenute per le riparazioni straordinarie.
La legge  chiarisce che sono riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, dei solai, scale, acquedotti e muri di sostegno.
In un caso, però, le spese straordinarie toccheranno all’usufruttuario: è il caso in cui i lavori per le opere di manutenzione e riparazione straordinaria si siano resi necessari in conseguenza dell’incuria dell’usufruttuario nella manutenzione ordinaria che gli spetta.

Le spese straordinarie spettano al nudo proprietario

Le spese per la manutenzione ordinaria spettano all’usufruttuario

giovedì 29 marzo 2018

venerdì 16 marzo 2018

visite e brutto tempo

 
E' una buona abitudine, quasi una regola, non far visitare case quando il tempo è brutto...
Ma vi capitasse pensatela così: avete visto la casa nelle condizioni peggiori... e se questo non vi ha scoraggiati vuol dire che l'immobile ha grandi potenzialità.

lunedì 5 marzo 2018

L’acquirente deve pagare le spese condominiali anche degli anni passati?



PUBBLICO QUESTO INTERESSANTE ARTICOLO TRATTO DA CONFEDILIZIA.IT; NE SONO VENUTA A CONOSCENZA DA UNA MAIL RICEVUTA DA BILOCALE.IT:

L’art. 63 (http://www.condominioweb.com/art-sessantatre-codice-civile.12982)delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che chi subentra nel diritti di un condòmino è obbligato solidalmente con questo al pagamento del contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Ciò significa che l’acquirente di un’unità immobiliare in condominio potrà vedersi chiedere tali importi. Una delle questioni che si pongono è come si debba intendere l’espressione <<dell’anno in corso e di quello precedente>>; è da ritenersi che il periodo cui fa riferimento l’art. 63 disp. att. cod. civ. debba essere inteso con riferimento al periodo annuale costituito dall’anno dl esercizio della gestione condominiale, non necessariamente, perciò, coincidente con l’anno solare.
Ad esempio se la gestione annuale va dal primo maggio al trenta aprile dell’anno dopo (periodo di gestione assai diffuso nel caso di impianti di riscaldamento centralizzati in cui si chiude la gestione alla fine del periodo del riscaldamento) le due annualità per le quali l’acquirente risponde comprendono le due gestioni (una in corso ed una passata) comprese tra tali date.
Se invece la gestione annuale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, le due annualità (sempre una in corso ed una passata) vanno calcolate sul due anni solari. In tal senso si è pronunciata Cassazione con Ord. 22.3.2017, n. 7395, ribadendo il principio della cosiddetta<< dimensione annuale della gestione condominiale>>, partendo dal ragionamento secondo cui annuali sono la durata dell’incarico dell’amministratore (al sensi dell’art. 1129 cod. civ),: il preventivo delle spese ed il rendiconto (ai sensi dell’art. 1135 cod. civ) ed anche considerando che, dopo la riforma del condominio, l’art. 1129 cod. civ fa espresso riferimento alla <<chiusura dell’esercizio».
Un consiglio dl buon senso è che l’acquirente, prima di formalizzare l’acquisto, prenda contatto con l’amministratore di condominio e verifichi se vi. siano spese condominiali in sospeso, cioè maturate fino a quel momento ed ancora da pagare e si regoli di conseguenza sottraendole dal prezzo (o residuo prezzo) dovuto al venditore, impegnandosi a saldare lui quanto ancora dovuto dal venditore al condominio.

martedì 10 ottobre 2017

Il paravento è oggetto da rivalutare!

Il paravento appartiene a quella linea di accessori decorativi che personalizza una stanza tanto quantolo organizza in stile.
 Attraverso i secoli e i continenti attraversati, ha saputo gestire con ottimi risultati la sua funzione. Itinerario di un accessorio nella decorazione che ha viaggiato molto e continua a imporre il suo stile.

Utilizzato per schermare gli sguardi e mantenere il calore in una stanza, il paravento si trasformò gradualmente in un pezzo altamente decorativo, ideale per nascondersi dagli occhi indiscreti e coltivare l'eleganza di un angolo.


Nato in Cina nelle famiglie nobili della dinastia Zhou, era composto, originariamente da una base composta da massicci pannelli in legno verniciati, decorati e decorati.
La sua funzione era semplice: faceva "scudo" contro gli sguardi e serviva  a mantenere la privacy in una stanza, pur mantenendo il calore quando era posto all'entrata di alcune stanze.
 Più tardi, i giapponesi lo adottarono per trasformarlo in uno schermo mobile, antenato della funzione che ha oggi.
E da quel momento  questi pannelli iniziarono ad essere decorati con dettagli e storie. Come le conquiste delle Indie nel Quattrocento, lo schermo riuscì ad imporsi nelle stanze e nei saloni dell'alta società francese; si abbinava alla tapezzeria ed ai rivestimenti in stoffa della stanza. Inizierà a perdere la sua superbia nel ventesimo secolo con l'arrivo di un riscaldamento moderno che non renderà più il suo aspetto funzionale indispensabile in termini di isolamento
.Da allora, è diventato un vero e proprio complemento d'arredo che conserva la sua funzione originale, ma al quale è aggiunto un secondo, quello di creare spazi di intimità mantenendo l'atmosfera nelle stanze.
Quest'ultimo utilizzo è ancora attuale e in più serve anche come una partizione mobile, che i progettisti sono felici di reinventare nell'uso quotidiano














Uno schermo come una parete in movimento

Lo schermo ha più di un asset.

Composto da almeno 3 parti uniti per cerniere, lo schermo offre una mobilità che lo rende una divisione, permanente o temporanea, ideale in tutti i tipi di appartamenti.
In uno studio, è perfetto per delimitare lo spazio della stanza dello spazio cucina senza perdere spazio.
In un loft, definirà uno spazio per isolare se stesso.
Oltre alla sua mobilità che permette di dividere senza oscurare completamente la luce, offre anche una grande modularità grazie ai suoi pannelli che consentiranno di gestire l'apertura ,più o meno importante, dello spazio intimo creato.

Per quale stile?

Se, di solito, è composto da almeno 3 pannelli, può contarne fino a 6.  I creatori hanno guardato questi piccoli mobili e hanno saputo dare, ora, forme contemporanee, più adatte ai nostri interni.



Oggi ha un design moderno. Decorati o minimalisti, i progettisti non percepiscono più il paravento come un semplice supporto al dividere, ma  moltiplicano la sua funzione.

In legno, vestito di feltro, metallo o anche vetro, lo schermo gioca con materiali per sublimare meglio i nostri interni. Scopri i modelli più attraenti del momento


http://www.marieclaire.fr/maison/10-paravents-pour-separer-en-beaute,1177582.asp

giovedì 5 ottobre 2017

piccole idee 2. ... armadi salvaspazio

6 idee per un letto salvaspazio in camera tua!

Letto salvaspazio. Lo spazio dentro casa è fondamentale! Purtroppo non tutti hanno la fortuna di avere una casa con stanze spaziose, maggiormente per chi vive in città. In questo caso bisogna trovare soluzioni per sfruttare lo spazio al meglio. Oggi scopriremo come è possibile ottimizzare lo spazio in camera da letto grazie a dei letti dal design raffinato che uniscono comodità e praticità. Lasciatevi ispirare da questi 6 fantastici letti salvaspazio…










 

 
 
 


Le  ultime foto si riferiscono
a due  monolocali, ristrutturati con cura e grande attenzione, che ha permesso a chi lo ha acquistato di rivenderlo, dopo i lavori, con ampio margine di profitto.
Questo ci insegna una volta ancora che se le case sono piacevoli, curate nei dettagli, il mercato è sempre vivo....


 
 

sabato 30 settembre 2017

Agevolazioni Prima casa

Anche se i requisiti per poter usufruire delle agevolazioni prima casa sono pochi e ben distinti, sembra che ci sia molta confusione su questo argomento .
 Il comma 55 dell’articolo 1 della L. n. 208/2015 (c.d. “Legge di Stabilità 2016”) ha apportato notevoli novità su questo argomento, in vigore dal 01 gennaio 2016 ed è il caso di aggiornare le informazioni .
L’applicazione del beneficio fiscale prima casa comporta l’applicazione dell’imposta di registro in misura ridotta del 2% anziché del 9%, dell’IVA del 4% anziché del 10%(in caso di acquisto di casa in costruzione)  e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro anziché del 2% e dell’1% del valore catastale.
La novità principale è che a decorrere dal 1° gennaio 2016 chi ha già acquistato un immobile abitativo usufruendo dell’agevolazione “prima casa” può acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito (successione o donazione), un ulteriore immobile abitativo, usufruendo anche sul secondo acquisto  dell’agevolazione fiscale prevista per la “prima casa”. L’unica condizione per beneficiare del risparmio fiscale sopra descritto consiste nel vendere il “primo” immobile agevolato entro un anno dal secondo acquisto.  Precedentemente si era obbligati prima a vendere e solo successivamente ad acquistare la nuova prima casa.
La novità è applicabile anche in caso di acquisti della prima casa per successione o donazione. Infatti, è previsto un beneficio prima casa, sempre in presenza di tutti i requisiti e di tutte le condizioni, anche per questi acquisti. In questo caso, l’agevolazione è un’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nella misura di 200 euro ciascuna.
cambio casa
È bene evidenziare le parole “chi ha già acquistato“: nell’ipotesi in cui il compratore possieda un’abitazione acquistata senza l’agevolazione “prima casa” posta nel medesimo territorio del Comune in cui insiste il secondo immobile da acquistare, non vi sarà possibilità di utilizzare la nuova agevolazione “prima casa” su tale seconda compravendita, anche se si realizza l’alienazione del primo immobile entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. Se ci si trova in questa condizione si può compiere un nuovo acquisto agevolato solo a condizione che la casa già di proprietà sia venduta prima del nuovo acquisto agevolato.
Infatti, la Legge di Stabilità 2016 presuppone che l’acquisto del secondo immobile sia agevolabile solo a fronte di un precedente acquisto di immobile effettuato usufruendo dell’agevolazione prima casa.
C’è poi il punto relativo al credito d’imposta. Chi vende e riacquista una prima casa ha diritto a un cosiddetto credito d’imposta: può scomputare dall’imposta da pagare per la nuova casa quella che ha già pagato per l’ acquisto della casa precedente. Qui c’è una difficoltà interpretativa. La formulazione letterale della norma sul credito d’imposta dice che spetta a chi alieni un’abitazione acquistata con le agevolazioni e ne acquisti un’altra entro l’anno. Quindi la norma sul credito d’imposta presuppone la sequenza alienazione/riacquisto, che fino al 31 dicembre 2015 era l’unica possibile per usufruire delle agevolazioni.  Ma la prassi che si è già consolidata prevede che basti l’impegno sull’atto di acquisto a rivendere la casa già posseduta entro un anno per avere il credito di imposta.

I requisiti

requisiti agevolazione prima casa
Chi chiede di usufruire dell’agevolazione prima casa deve rispettare i seguenti requisiti.
– La casa non deve essere considerata di lusso,ossia essere iscritta nelle categorie catastali A01  – A08 – A09;
– la residenza anagrafica nel comune dove si acquista l’immobile agevolato o l’impegno a trasferirvi la residenza entro 18 mesi dall’acquisto;
– non possedere, neppure in comunione con il coniuge, altre abitazioni nello stesso comune, a prescindere da come queste abitazioni siano state acquisite. Le agevolazioni prima casa non spettano nel caso in cui si è titolari assieme al coniuge in regime di comunione dei beni di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto) di un’abitazione.
– non possedere altre abitazioni su tutto il territorio nazionale acquistate con le agevolazioni prima casa o impegnarsi a rivenderle entro un anno.

Non sono riuscito a vendere entro un anno

Il mancato trasferimento entro l’anno dell’immobile preposseduto e acquistato con le agevolazioni prima casa e/o il mancato trasferimento di residenza entro i 18 mesi comportano la decadenza dell’agevolazione, cioè l’amministrazione finanziaria recupera la differenza di imposta nella misura ordinaria (il 9% per l’imposta di registro) ed applica una sanzione nella misura del 30% di tale importo.
Tuttavia per non incorrere nelle sanzioni prima della scadenza del termine annuale, si può presentare una apposita istanza e chiedere di versare la differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata (oltre agli interessi), evitando con così il pagamento della sanzione.
Dopo la scadenza del termine annuale, e prima che l’amministrazione finanziaria contesti la mancanza dei requisiti,  il contribuente può approfittare del ravvedimento operoso: può ravvedersi ed autonomamente pagare la differenza tra l’imposta agevolata e l’imposta ordinaria, gli interessi legali e la sanzione in misura molto ridotta, dipendente dal tempo del ravvedimento.
 
 
 
 
 
 

mercoledì 20 settembre 2017

Dare Esclusiva... Limite o Vantaggio?

 

PERCHE’ L’ESCLUSIVA


ESCLUSIVA sì ESCLUSIVA no…
Affidare la vendita generica a più agenzie dà l’ILLUSIONE di avere più opportunità per vendere.
Gli Agenti immobiliari che lavorano NON IN ESCLUSIVA vedono negli immobili che hanno in vendita solo un’opportunità di lavoro con clienti acquirenti.
Gli Agenti immobiliari che lavorano in ESCLUSIVA valorizzano, creano visite, tengono il prezzo, fanno l’interesse del venditore e riescono a vendere più in fretta, non tralasciando la cura e la dedizione per tutta la compravendita per entrambe le parti.
Se nessuna agenzia ha l’esclusiva della vendita, ciascuna avrà dei margini per fare il suo prezzo illudendo il proprietario e confondendo gli acquirenti.
L’esclusiva è lo strumento grazie al quale si ha un unico referente verso il resto del mondo: il mercato, gli acquirenti e tutti gli altri agenti immobiliari.

giovedì 24 agosto 2017

La lingua degli agenti immobiliari

 
spesso l'ho pensato anche io...
Spero di non dare mai questa impressione....
 
La lingua Italiana non è un'opinione. Quella di alcuni agenti immobiliari a volte sì.
«Mi spieghi meglio: in che modo un “luminoso pentalocale al secondo piano di tre” può anche solo avvicinarsi alla nostra ricerca di una villa indipendente su un unico livello, possibilmente con piscina”?»
«L’annuncio diceva “Cucina abitabile”. Le sembra abitabile questa cucina?»
«Sarò anche pignolo, ma le “ottime condizioni” di cui mi parla, io proprio non le vedo.»
«Mi perdoni se insisto, ma quello che il vostro annuncio chiama “terrazzo”, non è nemmeno un balcone.»
«Qui vedo due camere da letto per puffi e un ripostiglio. A noi di camere ne servono tre, e tutte vere.»
«Non vengo a vedere il vostro “loft” perché ho già visto le foto sul sito ed è un garage, non un loft. Non gli somiglia nemmeno.»
La lingua Italiana non è un’opinione. E il tempo non è un bene infinito.
Vi è mai capitato di indispettirvi per il diverso (diversissimo) significato delle definizione di un immobile?
Vi siete mai chiesti perché sia tanto difficile farvi capire da alcuni degli agenti immobiliari che avete incontrato?

lunedì 21 agosto 2017

I sette beni che neanche il nuovo Fisco potrà pignorare

 

I sette beni che neanche il nuovo fisco potrà pignorare            

Con il passaggio da Equitalia alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, ci sono cose che non cambiano. Tra queste quei beni, dalla casa al conto corrente, che non sono pignorabili, a meno che non siano presenti specifiche condizioni. Vediamo i sette beni che neanche il nuovo Fisco potrà toglierti.
  • La casa - l'immobile non si puo' pignorare se il debitore non possiede altri, vi stabilisce la residenza e si tratta di un'abitazione non di lusso. Per debiti superiori ai 20mila euro, ma inferiori a 120mila euro, è possibile l'iscrizione dell'ipoteca, ma non la vendita all'asta. Per quanto riguarda gli altri immobili è possibile il pignoramento solo è il debito è uguale o superiore ai 120 mila euro e la somma degli immobili posseduti dal debitore è uguale o superiore a 120mila euro.
  • Stipendio - Il pignoramento dello stipendio è possibile fino a un massimo di un quinto nel caso sia ancora presso il datore di lavoro o sia stato già accreditato in banca. In quest'ultimo caso, pero', non puo' toccare tutti i risparmi accumulati se sono inferiori a 1.344,21 euro.
  • Pensione - La pensione puo' essere pignorata fino a un massimo di un quinto sia nel caso sia ancora presso l'ente di previdenza, sia nel caso sia stato già accreditato in banca. In quest'ultimo caso, pero' deve essere salvaguardato il minimo vitale, pari a 1,5 volte l'assegno sociale, ovvero 672,10 euro.
  • Beni di famiglia - Alcuni beni sono considerati assolutamente impignorabili. Si tratta dei: letti, tavoli da pranzo con le sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrice, utensili di casa e di cucina.
  • Auto di lavoro - Se l'auto serve al debitore per lo svolgimento della sua attività lavorativa non puo' essere predisposto il fermo auto.
  • Polizze di vita - Assolutamente impignorabili.
  • Conto corrente o casa cointestati - Possono essere pignorati entro il massimo del 50%. Se il bene puo' essere diviso in natura per la metà allora si procede in tal senso, altrimenti si vende per intero e la metà del ricavato viene restituita al contitolare non debitore.
news - Idealista.it

Minime variazioni, massimo risultato

A Sanremo in Via Padre Semeria di complessi residenziali anni '70 ce ne sono molti...
L'anno scorso degli amici hanno acquistato un bilocale, abitabile volendo....
Hanno seguito le indicazioni che ci siamo permessi di dare e, con costi contenuti, il risultato finale è stato davvero valido.

E' stata demolita la parete che separava la cucinotta dal soggiorno, creando un angolo cottura a vista.
Non trovando più il marmo della stessa qualità, la soluzione è stata creare un "tappeto" di piastrelline quadrate,  effetto pietra evidenziando l'intervento con un bordo più evidente.
La scelta dei colori e l'uniformità dell'impostazione ha cambiato radicalmente l'aspetto dell'appartamento.
piccoli dettagli fanno la differenza...