giovedì 31 dicembre 2020

È finito.

 




365 giorni fa ci si apriva davanti un nuovo anno con tutte le incognite e le speranze che sempre accompagnano un inizio.

Era simpatico con quelle due cifre tonde tonde " 20 - 20 " belle da vedere e da scrivere.

Per qualcuno doveva essere l'anno che.

 L'anno della maturità, del 18esimo, del 45esimo, del matrimonio, del trasloco, del vendere casa, del divorzio, del ricominciare la  palestra, del viaggio a lungo sognato... 

In modo inaspettato, a inizio marzo,  il mondo conosciuto è andato in tilt. 

È andata così.  Game over. 

Per molti in modo definitivo, perdendo affetti che non si è potuto accompagnare in quei riti di passaggio che aiutano a gestire il dolore, per altri mettendo in gioco una realtà da ridisegnare. 

Certe cose le potremo posticipare ma non esistono tempi di recupero, supplementari. 

Ognuno può stilare il suo bilancio; poteva andare meglio, poteva andare peggio.

Abbiamo imparato che nulla - nulla - è scontato

Congelati, in attesa. 

Increduli, smarriti. 

Possibile che una influenza potesse essere così tremenda? 

Che parole come pandemia, virus, lock down, distanza, tamponi... entrassero prepotenti nel nostro quotidiano? 

Il senso della fragilità si è fatto strada: difficile sapere come affrontare un evento nuovo completamente sconosciuto che obbligava a spazi ristretti, orizzonti incerti. 

Nulla ci aveva preparato a uno sconvolgimento così totale. 

Abbiamo imparato a ridisegnare il lavoro, le distanze, la percezione del pericolo. 

Abbiamo sbattuto il muso su un piccolo ignoto granellino di materia che è stato in grado di stravolgerci.

Abbiamo imparato a fare a meno del contorno, a farci bastare l'essenziale, a benedire la tecnologia, ad andare in panico per un collegamento internet in down, a rimpiangere abbracci e incontri. 

A sentirci fuorilegge per un saluto rubato. 


Ho imparato il sentimento grande della gratitudine:

per molti sconosciuti che hanno svolto il loro lavoro mettendo da parte i loro timori. 

per gli affetti grandi e piccoli che riempiono il cuore

per l'innovazione che mi permette di lavorare a distanza o essere con chi amo ogni sera. Distanti ma presenti. 

Tra poche ore questo anno bisestile terminerà. 

Auguro a tutti, nel nuovo anno, di trovare un motivo al giorno per sorridere. 

MT


lunedì 28 dicembre 2020

Nuovo digitale terrestre, il tuo televisore è da sostituire?

 Info di servizio

 A partire da luglio 2022 entrerà in funzione il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestreDvb-T2 Hevc, che sostituirà completamente l’attuale sistema Dvb-T1 attivo. Per ricevere il segnale, in molti casi bisognerà sostituire il televisore o acquistare un decoder.

Per sapere se i televisori di casa, da giugno, dovranno utilizzare decoder basta andare sulla pagina 100 o 200. Se si visualizza il cartello di compatibilità "test HEVC Main 10" non sarà necessario.



giovedì 24 dicembre 2020

Tradizioni di famiglia

A Sant'Adele le è sempre stato regalato un mazzetto di violette. 
Talvolta non è stato facile procurarlo. 
Così, di anno in anno, lo "prenotavo" dal fiorista di famiglia.. 
Ora mi è arrivata la conferma della consegna per oggi. 
So già che piangerò sorridendo... 

 

martedì 22 dicembre 2020

Pagamenti elettronici: strumenti

 Ho ricevuto poco fa il dispositivo che permetterà a tutti di pagare in HoM& con mezzi elettronici. 

così ora sarà più agevole per tutti!


lunedì 21 dicembre 2020

un Natale diverso/difficile

 il mio Natale 2020 è arrivato in anticipo!

Auguro a tutti Voi la gioia grande di sentirvi circondati di affetto e calore. 

Anche chi non riusciamo più a vedere seduto accanto a noi è sicuramente presente perché vivo nei nostri cuori. 

Auguri!!!!!





martedì 15 dicembre 2020

Rinnovo di contratto locazione 3 + 2



 Ieri mi ha telefonato una signora per chiedermi per quanto tempo si dovesse rinnovare un contratto residenziale del tipo 3+2; era in dubbio tra indicare 3 anni o 2.

È un dubbio legittimo che aveva creato difformità e confusioni finché nel 2019 è stata pubblicata una precisazione. 

Il Legislatore, in sede di conversione in legge del Decreto Crescita (D.L. 34/2019), ha fornito la seguente interpretazione autentica dell'art. 2 comma 5 L. 431/98, contenuta nell'art. 19-bis:

Il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1988, n.431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.

Quindi la legge stabilisce che i rinnovi al quinto anno (seconda scadenza) di un contratto 3+2, così come i rinnovi successivi, debbano avere una durata biennale. 

Quindi la sequenza corretta è 3+2+2+2 ecc.



martedì 24 novembre 2020

Consiglio: acquistare casa..



 Uno dei migliori consigli che penso si possa dare a chi si avvicina all'acquisto di una casa e che intende contrarre un mutuo immobiliare è quello di recarsi nella Sua banca di riferimento per avere, dal funzionario incaricato, una indicazione su quale potrebbe essere l'importo erogato. 

Questo definisce con chiarezza un parametro fondamentale della ricerca !

Oggi ho avuto un chiaro esempio delle difficoltà che una mancata pre-approvazione comporta:

Due ragazzi non hanno fatto proposta su un appartamento perché avevano deciso che la banca non li avrebbe supportati per la quota necessaria...

Oggi hanno saputo che la cifra sulla quale possono fare affidamento è molto superiore a quanto, in autonomia, avessero stimato: peccato che l'appartamento che desideravano non sia più disponibile!! 




martedì 17 novembre 2020

formazione

                                           

Ho appena terminato di seguire le due giornate  del Corso FIAIP-SDA Bocconi "Marketing e Comunicazione nell'Era Digitale" 

E ho scoperto tantissimi campi da implementare, possibilità da esplorare, occasioni da cogliere ed utilizzare. 

Il relatore, Prof.  Piero Almiento ci ha accompagnato in un corposo excursus  attraverso le basi della comunicazione ed i suoi sviluppi legati al Real Estate.

La comunicazione digitale ha regole da apprendere che non sono intuitive e soprattutto che seguono schemi non soggetti a improvvisazione.

Voglio imparare a strutturare al meglio questo settore perché il mio "occuparmi di persone e non di cose" possa avvalersi di ogni supporto disponibile.

Sto già pensando al corso:


un impegno per crescere

Il programma

Marketing Immobiliare Online Program può essere seguito quando vuoi e in qualsiasi modo. Tuttavia, per massimizzare l’apprendimento, ti consigliamo di distribuire l’impegno didattico nell’arco di 6 settimane con un investimento medio di circa 3 ore per settimana. Ogni settimana sarà costituita da unità didattiche diverse per contenuti, applicazioni e strumenti: ad esempio, videoclip, interviste, esercizi, test, questionari, tutorial, articoli, case study, ecc.

Ogni programma prevede una verifica finale delle competenze acquisite ed una survey di gradimento del corso, entrambe propedeutiche al rilascio della certificazione SDA Bocconi. Il Corso presenta inizialmente i principali strumenti di pianificazione di marketing immobiliare, soffermandosi sulle fasi di analisi e strategia.

Nel modulo successivo il focus si sposterà invece sulla fase di execution, concentrandosi sui 2 elementi principali del marketing mix immobiliare: prezzo e prodotto. Una parte importante verrà poi dedicata alla comunicazione nel Real Estate: obiettivi, mezzi e budget per arrivare al target che ho selezionato.

Terminata l’analisi del piano marketing, affronteremo poi gli aspetti più commerciali, legati alla costruzione ed alla gestione di una rete di vendita. Vi sarà infine spazio per soffermarsi sulle innovazioni più interessanti che si stanno affermando in ambito immobiliare, con le relative implicazioni presenti e future. Pur essendo il corso prevalentemente basato sul mercato residenziale, un intero modulo sarà dedicato alle peculiarità del marketing immobiliare declinate negli altri ambiti: centri commerciali, hotel, uffici etc.

 



M


lunedì 9 novembre 2020

parola magica: Regalo

 In un appartamento che è stato venduto, nella camera matrimoniale, era presente anche un armadio che contiene due letti a scomparsa.

I nuovi proprietari non lo desiderano. 

Ho messo su Facebook e qualche gruppo collegato il messaggio:

"Dettagli

  • Condizione
    Usato - Come nuovo
Regalo a chi viene a ritirarlo in Sanremo, zona Foce, inizio Solaro, un mobile con letti a scomparsa che chiuso sembra un armadio, Completo di materassi, rete a doghe e scaletta.
Sanremo, Liguria




Ho ricevuto 74 risposte.Magia del mobile o del "regalo"?Oggi alle 16,30 lo verranno a ritirare.



domenica 1 novembre 2020

 

 

1. Cos’è il contratto di rent to buy?

Partendo da una richiesta ricevuta ieri da una gentile Signora cerco qui, supportata dalle informazioni a riguardo presenti sulla guida di "notariato.it" di dare informazioni:

RENT TO BUY è un nuovo tipo di contratto (disciplinato dal 2014) in base al quale il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore-futuro acquirente, dietro il pagamento di un canone che deve comprendere due distinte componenti: una per il pagamento dell’utilizzo e una da imputare al prezzo finale di vendita.

Dopo un certo periodo di tempo (stabilito dalle parti ma non oltre i 10 anni) il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo la componente dei canoni pagati destinata al prezzo di acquisto.

Esempio: Si consideri la vendita di un appartamento del costo di 100.000 euro. 

Il canone mensile è convenuto in 1.000 euro mensili: una parte di questo prezzo, ad esempio 500 euro, viene dato per l’utilizzo, come se fosse una normale locazione, e come in una normale locazione questa parte si perde. 

Il residuo, cioè gli altri 500 euro, sono da considerarsi un acconto sul prezzo di vendita, per cui hanno l’effetto di ridurre il prezzo finale. Se dopo 5 anni il conduttore deciderà di acquistare l’appartamento non dovrà pagare 100.000euro, ma 70.000 euro, perché 30.000 sono già stati pagati con la specifica componente dei canoni.

2. Il conduttore è obbligato a comprare la casa dopo il periodo di utilizzo? Entro quale termine potrà decidere di acquistarla?

No, la legge prevede che il conduttore abbia la facoltà di acquistare il bene, ma non l’obbligo.

Ovviamente le parti possono concordare che il conduttore sia obbligato ad acquistare, ma allora il contratto è diverso dal rent to buy.

3. Quali sono i vantaggi e i rischi per chi vende?

Il vantaggio principale è la possibilità di trovare un numero più elevato di potenziali acquirenti.

Il rischio è che il conduttore decida di non comprare l’immobile. In tal caso, però, il proprietario può trattenere tutto o parte di quanto è stato pagato dal conduttore per essere imputato a prezzo. L’altro rischio è quello di trovarsi l’immobile occupato dal conduttore divenuto inadempiente, e di dover fare ricorso al giudice per liberarlo e venderlo ad altri.

4. In caso di mancato acquisto o di mancato pagamento dei canoni il proprietario dovrà intraprendere un procedimento di sfratto, con tutto quello che comporta in termini di tempo e di costi?

La procedura non è quella di sfratto, ma di rilascio del bene; il tempo di rilascio del bene dipende dai singoli tribunali. Per poter accelerare i tempi di questa procedura sarà necessario stipulare l’atto di rent to buy nella forma di atto pubblico, che potrà valere come titolo esecutivo per avviare il procedimento di rilascio innanzi l’autorità giudiziaria (art. 474 c.p.c.).

5. Ci sono altre tutele che il venditore deve adottare?

È opportuno concordare la parte dei canoni che il proprietario potrà trattenere nel caso in cui non si arrivi alla vendita, in modo che il proprietario venga adeguatamente indennizzato per la mancata conclusione di altri affari.

Ciò indica anche la serietà dell’impegno del conduttore all’acquisto del bene ( questo è in rapporto con la %  che verrà indicata. )

6. Il conduttore è tutelato?

Sì. La legge prevede la trascrizione nei registri immobiliari del contratto di rent to buy, cosa che consentirà al conduttore di acquistare il bene libero da ipoteche, pignoramenti, o altre pregiudizievoli che emergano dopo la trascrizione del contratto. La trascrizione ha una durata massima di dieci anni. Questa tutela permane anche in caso di fallimento del venditore.

7. Il conduttore/acquirente può riservarsi la nomina di un terzo in sede di rogito?

Sì, la legge non esclude questa possibilità, per cui deve essere riconosciuta al conduttore la facoltà di riservarsi la nomina di un terzo, come ad esempio nei contratti preliminari.

8. I pro e i contro di questo tipo di contratto

Il rent to buy è stato introdotto nel nostro ordinamento per ovviare alle difficoltà congiunturali in cui si trova il mercato immobiliare, causate dalla mancanza di liquidità e dalla difficoltà, per i potenziali acquirenti, di accedere al credito bancario.

Con il rent to buy, infatti, il conduttore/acquirente può pagare il prezzo ratealmente, nel corso del tempo (sino ad un massimo di 10 anni per preservare le tutele connesse alla trascrizione del contratto) pur ottenendo l’immediata disponibilità dell’immobile. Il proprietario, a sua volta, riceve un beneficio economico, rappresentato dal canone periodico, sino a che non venga perfezionato l’atto finale di vendita.

 Forme contrattuali alternative

Per ovviare alle attuali difficoltà congiunturali come la mancanza di liquidità e difficoltà di accedere al credito bancario le parti, in alternativa al rent to buy, possono ricorrere ad altre e diverse forme contrattuali come, ad esempio:

- la locazione con patto di futura vendita;

- la vendita con riserva della proprietà;

- la vendita a prezzo rateizzato con iscrizione dell’ipoteca legale;

- il preliminare ad effetti anticipati.

Qui di seguito si riportano, in sintesi, le caratteristiche di queste figure negoziali e i vantaggi e gli svantaggi che esse presentano per il venditore, da un lato, e l’acquirente dall’altro 


LOCAZIONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA

Forma contrattuale mista: locazione più preliminare di vendita tra loro collegati.

Forma: è obbligatoria la forma scritta. In particolare, se si vuole procedere alla trascrizione dovrà essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata.

Locazione: trascrivibile solo se superiore ai nove anni.

Preliminare: trascrivibile ai sensi dell’art. 2645bis c.c. (con efficacia prenotativa limitata nel tempo; massimo 3 anni).

È di norma trascrivibile anche il preliminare unilaterale (ossia il preliminare nel quale solo una delle parti si obbliga alla stipula del contratto definitivo; ovviamente, ai fini della trascrizione, deve trattarsi del preliminare nel quale l’obbligo di stipula venga assunto dal locatore/venditore).

Corrispettivo: può essere variamente modulato, in relazione alle reali finalità ovvero giungere alla vendita del bene al termine dell’utilizzo. Ad esempio si può prevedere:

• un canone di locazione ordinario (in linea con i canoni di mercato) più una caparra o un acconto prezzo connessi al preliminare (da versare alla sottoscrizione del preliminare o ratealmente);

• un canone maggiorato, composto da due componenti: una da imputare a corrispettivo dell’utilizzo e l’altra da imputare al prezzo di vendita (e da considerare, in tutto o in parte, come caparra confirmatoria per il caso di mancata stipulazione del contratto di vendita per inadempimento dell’una o dell’altra parte.

VENDITA CON RISERVA DELLA PROPRIETÀ

Questa fattispecie, benché disciplinata nel codice civile nella sezione dedicata alla vendita di cose mobili, è unanimemente ammessa anche per gli immobili.

L’immobile viene consegnato alla stipula mentre la proprietà si trasferisce col pagamento dell’ultima rata.

L’acquirente assume ogni rischio per il deperimento del bene e per le responsabilità verso terzi; a suo carico sono anche gli obblighi per la custodia del bene e per le spese di manutenzione.

Forma: atto scritto; dovrà essere un atto pubblico o autenticato per poter procedere alla trascrizione.

Corrispettivo: il prezzo viene pagato a rate e quindi consente l’acquisto a chi non dispone immediatamente della liquidità necessaria. Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una rata che non superi l’ottava parte del prezzo non dà luogo alla risoluzione. In caso di risoluzione per colpa dell’acquirente, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo diritto a un equo compenso per l’uso del bene e al risarcimento del danno.


VENDITA A PREZZO RATEIZZATO CON ISCRIZIONE DELL’IPOTECA LEGALE

È una normale compravendita: il trasferimento dell’immobile consegue al consenso delle parti e non al pagamento del prezzo. Per ovviare alle difficoltà di reperimento della liquidità si concede all’acquirente la dilazione del pagamento.

Nel caso in cui il prezzo non venga pagato integralmente, il venditore, ai sensi dell’art. 2817 c.c., ha diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale sopra gli immobili venduti e ciò a garanzia dell’obbligo di pagamento del prezzo a carico dell’acquirente.

L’iscrizione avviene di diritto, ogni qualvolta vi sia una rateizzazione del prezzo, in mancanza di una rinuncia espressa.


PRELIMINARE AD EFFETTI ANTICIPATI

Si tratta di un preliminare che prevede:

- la consegna immediata del bene all’acquirente;

- durata e prezzo variabili: meno dura il contratto, più si riduce il prezzo per incentivare l’acquirente ad anticipare il più possibile la stipula del definitivo;

- una clausola risolutiva espressa per l’inadempimento dell’acquirente;

- l’eventuale facoltà di recesso per l’acquirente.

Forma: atto scritto, atto pubblico o autenticato per procedere alla trascrizione.

Si dovrà procedere a:

- versamento contestuale della caparra e/o di un acconto del prezzo (pari al 5-10%);

- versamenti di acconti periodici (ad esempio mensili) che tengano conto dell’immediato utilizzo, delle spese e dell’onere fiscale a carico del venditore;

- penali variabili, a carico acquirente e in relazione alla durata dell’utilizzo, sia per il caso di recesso che di inadempimento

domenica 25 ottobre 2020

Acquisto "prima casa" e detrazioni possibili

 


Volendo dare informazioni complete su come sia possibile, e in che misura, detrarre spese notarile e quanto corrisposto a titolo di provvigione ho trovato questo articolo, scritto dalla Dott.ssa Ludovica Adriano Battisatella collaboratrice dello Studio del notaio Fabio Cosenza che opera in provincia di Bologna; l'ho trovato così chiaro ed esaustivo da chiederne la ripubblicazione. 

Ringraziando il chiarissimo dr. Cosenza lo trascrivo integralmente

COME DetraRRE LE SPESE NOTARILI E DI MEDIAZIONE

Ogni anno ciascun contribuente – sia esso un privato, un’impresa o un titolare di partita IVA – deve dichiarare all’Agenzia delle Entrate i redditi percepiti nel corso dell’anno precedente mediante la dichiarazione dei redditi. Essa viene effettuata con la compilazione di un documento contabile e fiscale, detto modello 730, che, tenendo conto delle spese deducibili e detraibili sostenute, permette di determinare la base di calcolo per la tassazione dei redditi percepiti.

Per questo motivo, al fine di agevolare tale compilazione e risolvere i dubbi di ciascun contribuente, l’Agenzia delle Entrate fornisce, ogni anno, indicazioni chiare e precise – qui le istruzioni per il 2020 – in merito a ciò che può rientrare o no nel novero delle spese deducibili e detraibili.

Tra queste ultime, non tutti sanno che possono essere incluse anche le spese notarili e quelle di intermediazione immobiliare. Vediamo come nel dettaglio.

SPESE NOTARILI

Anzitutto è bene avvertire che non tutte le spese volte alla stipula di un atto notarile sono detraibili, ma solo quelle sostenute per gli atti di mutuo contratti per l’acquisto della prima casa. Esse comportano una detrazione Irpef pari al 19% calcolata su una spesa massima di 4.000 euro. Secondo le istruzioni dettate dall’Agenzia delle Entrate, rientrano nella voce più ampia delle “spese per gli interessi passivi detraibili” nel modello 730 ed includono:

 l’onorario del notaio per la stipula del mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita);

 le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.

Al fine della detrazione, tali spese devono essere indicate, e dunque inserite nella compilazione del modello 730, all’interno del Quadro E, Sezione I, Rigo E7 denominato Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale”.

Attenzione però! Il limite massimo dei 4.000 euro non vale per le sole spese notarili ma è relativo alla totalità delle somme che rientrano nella categoria degli oneri accessori agli “Interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale”. Ciò significa che nei 4.000 euro sono comprese tutte le spese necessarie alla stipula del mutuo – come ad esempio gli oneri fiscali, le spese di istruttoria, la perizia tecnica, la penalità per l’anticipata estinzione del mutuo – e non solo quanto corrisposto al Notaio.

SPESE DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

Anche le spese sostenute durante l’anno 2019 per l’acquisto di un immobile fatto avvalendosi dell’operato di un’agenzia immobiliare danno diritto ad un rimborso.

Affinchè il contribuente possa beneficiare della detrazione Irpef è necessario che:

 - l’immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale;

- l’intermediario sia riconosciuto ai sensi della legge n. 39/1989.

La detrazione spetta nella misura del 19% e con un limite massimo di 1.000 euro, mentre deve essere suddivisa tra i comproprietari nel caso in cui l’immobile sia acquistato da più soggetti. Non ha diritto all’agevolazione la parte venditrice nonostante possa aver sostenuto delle spese per l’intermediazione di un’agenzia immobiliare. All’interno del modello 730, invece, tali somme devono essere indicate nel Quadro E, Rigo da E8 a E10.

L’Agenzia delle Entrate ha, poi, specificato con la Risoluzione 26/2009 che si può usufruire della detrazione in oggetto anche per le somme pagate per l’intermediazione relativa al contratto preliminare di vendita purché questo sia regolarmente registrato e la stipula del contratto definitivo vada successivamente a buon fine.

Concludendo, sono opportune due precisazioni finali.

In primis, è ben ricordare che la detrazione per le spese notarili e degli interessi passivi del mutuo non concorre con quella spettante per la mediazione immobiliare.

In secondo luogo, la detrazione per le spese notarili e interessi passivi il primo anno sarà cumulata fino al tetto massimo di euro 4.000,00; l’eventuale eccedenza non potrà essere sfruttata negli anni successivi. Esemplificando, se nel 2019 si procede ad un acquisto immobiliare prima casa con mutuo, per il quale si pagano euro 700,00 di interessi passivi ed euro 2.000,00 di spese notarili, la detrazione del 19% si calcola sul totale di euro 2700,00. Se invece si versano euro 900,00 di interessi passivi più euro 300,00 di spese notarili più euro  500,00 di  perizia per un totale di euro 4.400,00, in sede di 730 si può indicare un massimo di euro 4000,00, mentre la parte restante è perduta e non recuperabile.