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domenica 14 gennaio 2024

Proposta non accettata

Ieri ho restituito un assegno lasciato a garanzia della serietà di una proposta di acquisto immobiliare. 

Accade, non si ha certezza che tutto vada come si desidera. 

Ma questa volta resta un senso di stupore perché il rifiuto non è dovuto alla differenza tra prezzo proposto e quello richiesto, non è legato a tempi lunghi o concessioni mutuo, ma solo a dichiarata antipatia verso il proponente. 

Si. 

La frase "a lui no, non la vendo" (se non ad un prezzo ben più alto di quello pubblicato!!) che credevo fosse solo uno sfogo immediato che poi viene stemperato dal ragionamento e dall'intelligenza ha preso il sopravvento su un comportamento sensato. 

Accade

Si impara. 

Ci si stupisce ma si impara. 



 

lunedì 21 febbraio 2022

Prima casa: acquisto di due unità confinanti

 



Ma quali sono i requisiti per poter usufruire delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa? 

E' necessario che:

- l'acquisto sia a titolo oneroso, 

- l'immobile non appartenga alla categoria di lusso

- l'acquisto abbia a oggetto una sola unità immobiliare e una sola pertinenza"

Non è escluso che si possano acquistare due unità immobiliare contigue a condizione che vengano fuse tra di loro entro i tre anni e che quella che sarà la resultante della loro fusione non sia un immobile di lusso".

mercoledì 20 maggio 2020

la recherche...

Quando si inizia l'avventura di cercare una nuova casa dove abitare si vedranno tantissimi appartamenti, si andrà incontro a disillusioni, sconforto,  irritazione.. si sarà tentati di abbandonare ritenendo ogni proposta insoddisfacente finché, un giorno, entrando in una casa scoprirete che

E' LEI

è diversa, è proprio quella che cercavate... 
magari non ha tutto quello che credevate di volere, forse non è nella zona prediletta ma... 
vi farà sentire " a casa"!!!
e cosi sarà completata la ricerca
da House  a Home....

E l'agente immobiliare che vi avrà seguito in tutte le tappe della ricerca senza perdersi d'animo, sostenendovi e aiutandovi nel confronto e nella "razionalizzazione" ... sarà  felice tanto quanto voi! 

domenica 27 gennaio 2019

Recherche for A. A.

Il passaparola di chi si è trovato bene con me continua e ne sono fiera e riconoscente.
F. A. ha accompagnato da me il suo amico G. A. per aiutarlo a trovare la prima casa di suo figlio A. A.
Ne abbiamo viste diverse e la scelta è stata su un appartamento che mi sembrava perfetto per lui fin dalla prima richiesta...
Facciamo proposta al prezzo della richiesta.
Mi chiama ieri la collega per dirmi:
"sono senza parole. La proprietaria è venuta in ufficio e mi ha detto che NON VENDE Più !!!"
Adesso spiegatemi come si possa avere così poco rispetto del lavoro altrui nel non informare che si è cambiata idea, (e non sindaco sulle motivazioni)!!
Adesso la ricerca riprenderà e la difficoltà maggiore sarà per A. A.  nel riuscire a non fare continui paragoni con questa casa che già sentiva sua.
È un po' come esser lasciati dalla fidanzata che già pensavi tua sposa..

Ma troveremo la soluzione che ci farà dire: Meglio questa!!!


lunedì 5 marzo 2018

L’acquirente deve pagare le spese condominiali anche degli anni passati?



PUBBLICO QUESTO INTERESSANTE ARTICOLO TRATTO DA CONFEDILIZIA.IT; NE SONO VENUTA A CONOSCENZA DA UNA MAIL RICEVUTA DA BILOCALE.IT:

L’art. 63 (http://www.condominioweb.com/art-sessantatre-codice-civile.12982)delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che chi subentra nel diritti di un condòmino è obbligato solidalmente con questo al pagamento del contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Ciò significa che l’acquirente di un’unità immobiliare in condominio potrà vedersi chiedere tali importi. Una delle questioni che si pongono è come si debba intendere l’espressione <<dell’anno in corso e di quello precedente>>; è da ritenersi che il periodo cui fa riferimento l’art. 63 disp. att. cod. civ. debba essere inteso con riferimento al periodo annuale costituito dall’anno dl esercizio della gestione condominiale, non necessariamente, perciò, coincidente con l’anno solare.
Ad esempio se la gestione annuale va dal primo maggio al trenta aprile dell’anno dopo (periodo di gestione assai diffuso nel caso di impianti di riscaldamento centralizzati in cui si chiude la gestione alla fine del periodo del riscaldamento) le due annualità per le quali l’acquirente risponde comprendono le due gestioni (una in corso ed una passata) comprese tra tali date.
Se invece la gestione annuale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, le due annualità (sempre una in corso ed una passata) vanno calcolate sul due anni solari. In tal senso si è pronunciata Cassazione con Ord. 22.3.2017, n. 7395, ribadendo il principio della cosiddetta<< dimensione annuale della gestione condominiale>>, partendo dal ragionamento secondo cui annuali sono la durata dell’incarico dell’amministratore (al sensi dell’art. 1129 cod. civ),: il preventivo delle spese ed il rendiconto (ai sensi dell’art. 1135 cod. civ) ed anche considerando che, dopo la riforma del condominio, l’art. 1129 cod. civ fa espresso riferimento alla <<chiusura dell’esercizio».
Un consiglio dl buon senso è che l’acquirente, prima di formalizzare l’acquisto, prenda contatto con l’amministratore di condominio e verifichi se vi. siano spese condominiali in sospeso, cioè maturate fino a quel momento ed ancora da pagare e si regoli di conseguenza sottraendole dal prezzo (o residuo prezzo) dovuto al venditore, impegnandosi a saldare lui quanto ancora dovuto dal venditore al condominio.

venerdì 5 gennaio 2018

Carta da parati parte 2°



La carta da paratinon finisce di trvare nuovi impieghi ed è riuscita ad invadere anche spazi tradizionalmente esclusi: I bagni!!

Esiste ora un sistema brevettato da Wall&decò:
WET SYSTEM™
E' la carta da parati con brevetto depositato per bagno, doccia e ambienti umidi che combina le proprietà impermeabilizzanti delle membrane liquide con l’alto potere decorativo della carta da parati Wall&decò.
La carta da parati WET SYSTEM™ e' adatta per applicazione su superfici in intonaco civile, calcestruzzo, cartongesso, vetro e piastrelle ceramiche e resistente ai detersivi ad uso domestico, all'ingiallimento e all'abrasione. 
 
Questo sistema di applicazione della carta da parati è davvero innovativo.
 Pensate a una ristrutturazione dove non si voglia rimuovere il rivestimento ceramico esistente.
Wet System si applica sopra le piastrelle vecchie (prima bisogna però dare un fondo rasante, cioè un componente che crei una superficie liscia), e lo spessore è di 1,5 millimetri (davvero poco).
Un’altra possibile applicazione interessante potrebbe essere, l’utilizzo in tutte quelle situazioni in cui si necessita il ripristino di una sezione del bagno, come nel caso della rimozione di una vecchia vasca da bagno e la sua sostituzione con una zona doccia, e non è possible più reperire la continuazione del rivestimento ceramico. In questo caso è meglio creare una zona doccia definita e con un rivestimento decorativo adeguato e che non sembri un “rattoppo”.
(cit : https://www.modaearredamento.com/2015/02/si-puo-mettere-la-carta-da-parati-in-bagno/)


sicuramente ci saranno molte altre Aziende che faranno prodotti similari..  io mi limito a segnalrvi le grandi potenzialità di questa "frontiera" superata.!!
 

venerdì 8 dicembre 2017

Piccole soddisfazioni

Oggi ho avuto la gioia di non essere un'agente immobiliare ma l'Agente Immobiliare.
Ho accompagnato a vedere case una bella coppia che si era affidata a me per le scrematura iniziali e a fine giornata, dopo un bel colloquio ricco di spunti chiarimenti e risposte, siamo giunti a fare una proposta che, se accettata, porterà a soluzione una lunga ricerca.
Soddisfatti entrambi per come cambia il percorso quando accanto hai qualcuno con cui confidarti e avere nelle considerazioni un punto di vista distaccato e capace di analisi più ampia.
Grazie a Giulia e Sabino per la fiducia.

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giovedì 26 ottobre 2017

Compravendita

 

Cos’è l’atto di compravendita (o rogito)?

La compravendita di una casa è un contratto con il quale viene trasferita una proprietà immobiliare a fronte di una somma di denaro.
Il contratto di compravendita, normalmente chiamato rogito, viene stipulato dal notaio e il suo contenuto reso pubblico, in quanto deve essere depositato presso l’Agenzia del Territorio (conservatoria dei registri immobiliari).

Le imposte che si applicano alla compravendite immobiliari

La compravendita è soggetta a diversi tipologie di imposte:
  • imposta di registro
  • imposta catastale
  • Imposta ipotecaria
  • IVA
CasaNoi ti offre uno strumento gratuito per il calcolo delle imposte di compravendita.

CHE COS’È IL VALORE CATASTALE?Dal 2006 per le cessioni di immobili abitativi e relative pertinenze (cantina, garage, ecc.) la base imponibile su cui calcolare le imposte corrisponde al valore catastale della casa, che si ottiene richiedendo la visura catastale. Questo valore si calcola sulla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 110 se è prima casa, per 120 in tutte le altre ipotesi.

Quali imposte deve pagare l’acquirente privato?

Le imposte che l’acquirente privato deve pagare dipendono da due elementi: il tipo di venditore e se è prima / seconda casa o abitazione di lusso
il venditore può essere:
  1. un venditore privato
    se il venditore è un privato, allora la compravendita non è soggetta a IVA ma è soggetta all’imposta di Registro da calcolare sul valore catastale:
    • per la prima casa, pari al 2% del valore catastale, più le imposte catastale e ipotecaria che vanno versate in misura fissa pari 50€/cad. (totale 100,00€). Complessivamente quindi, il 2% del valore catastale + 100,00€.
    • per la seconda casa o per una casa di lusso l’imposta di registro è pari al 9% del valore catastale, a cui vanno sommate l’imposta catastale pari a 50€/cad. (totale 100,00€).
      Complessivamente quindi, il 9% del valore catastale + 100,00€.
  2. una società di costruzioni o ristrutturazioni che vende un immobile entro 5 anni dalla fine lavori.
    In questo caso la compravendita è soggetta ad IVA da calcolare sul prezzo di compravendita:
    • per la prima casa, l’IVA è pari al 4% del prezzo, più le imposte di registro, catastale e ipotecaria che vanno versate in misura fissa pari a 200€/cad. (totale 600,00€)
    • per la seconda casa, l’IVA è pari al 10% del prezzo, più le imposte di registro, catastale e ipotecaria che vanno versate in misura fissa pari a 200€/cad. (totale 600,00€)
    • per un’abitazione di lusso, l’IVA è pari al 22% del prezzo, più le imposte di registro, catastale e ipotecaria che vanno versate in misura fissa pari a 200€/cad (totale 600,00€)
    • DETRAZIONE DEL 50% DELL’IVA SE SI ACQUISTA UN’ABITAZIONE DI CLASSE ENERGETICA A O B DA UN’ IMPRESA DI COSTRUZIONI

      La Finanziaria 2017 ha confermato l’incentivo fiscale introdotto nella Legge di Stabilità 2016 per favorire l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione ad elevata efficienza energetica. Le persone fisiche potranno detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata se acquistano un immobile a destinazione residenziale e di classe energetica A o B da un’impresa costruttrice. L’acquisto dovrà essere fatto entro il entro il 31 dicembre 2017 e la detrazione dovrà essere ripartita in 10 anni. L’agevolazione non fa distinzioni tra acquisto prima o seconda casa. 
      1. una società NON costruttrice o impresa costruttrice che mette in vendita immobili OLTRE 5 anni dalla fine lavori
        In questo caso la Società può optare tra IVA o IMPOSTA DI REGISTRO. L’imposta di Registro si calcola sul Valore Catastale:
        1. per la prima casa, pari al 2% del valore catastale, più le imposte catastale e ipotecaria che vanno versate in misura fissa pari a 50€/cad. (totale 100,00€)
        2. per la seconda casa o per una casa di lusso l’imposta di registro e pari al 9% del valore catastale a cui vanno sommate l’imposta catastale e l’imposta ipotecaria pari 50€/cad. (totale 100,00€).

          È importante sapere che nelle compravendite…

          Le compravendite soggette ad imposta di registro seguono la regola del prezzo-valore. Nel rogito deve essere indicato l’intero prezzo pattuito e il dettaglio dei pagamenti effettuati (bonifici, assegni, ecc.).
          La tassazione viene applicata non al “prezzo” ma al “valore”. Vengono perseguiti dalla legge tutti coloro che dichiarino un prezzo inferiore a quello pattuito.

          Come versare le imposte per la compravendita

          Le imposte di registro, ipotecaria e catastale vanno pagate direttamente al notaio, che le versa all’Erario al momento della registrazione dell’atto notarile; il notaio svolge quindi la funzione di “sostituto d’imposta”.
          L’IVA, qualora la compravendita ne sia soggetta, va versata direttamente all’impresa costruttrice o ristrutturatrice, la quale è poi responsabile nei confronti dell’Erario.

          Quali requisiti deve avere l’acquirente per usufruire delle agevolazioni “prima casa”

          Per poter usufruire delle agevolazioni “prima casa” l’acquirente deve avere i seguenti requisiti di massima
        3. Non essere in possesso – al momento del rogito – di altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa su tutto il territorio nazionale, oppure possederlo ma a condizione che venga alienato entro un anno dalla data dell’atto (novità introdotta dall’art 55 della Legge stabilità 2016).
          Unica eccezione è quando un comproprietario acquista un’ulteriore quota di proprietà dell’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa.
          L’agevolazione spetta se il possesso dell’immobile è pervenuto a titolo gratuito (come avviene in caso di eredità o donazione).
          L’agevolazione non spetta anche in caso di comproprietà, nuda proprietà, usufrutto, etc. di abitazione acquistata con i benefici prima casa.
        4. Non essere proprietario esclusivo (o in comunione con il coniuge) – al momento del rogito – di altra abitazione situata nello stesso comune in cui è situato l’immobile che sta acquistando (fa eccezione il possesso di abitazione nello stesso comune, acquistata con le agevolazioni, che verrà venduta entro un anno dall’atto).
      2. Avere la residenza nel comune, oppure dichiarare nell’atto di acquisto di voler stabilire entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l’immobile che sta acquistando.
        Il requisito della residenza nello stesso comune, viene superato se l’acquisto viene effettuato:
        a) nel comune dove si svolge l’attività
        b) nel comune dove ha sede o esercita l’attività l’impresa da cui dipende, in caso di trasferimento all’estero per ragioni di lavoro
        c) in qualsiasi comune nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero e che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano.Pertanto l’ottenimento delle agevolazioni “prima casa” non è vincolato al fatto che l’immobile acquistato diventi l’abitazione principale dell’acquirente.
        Può infatti essere acquistata con le agevolazioni “prima casa” anche un’abitazione affittata o da affittarsi dopo l’acquisto.
        L’agevolazione prima casa non riguarda le abitazioni classificate “di lusso”, a prescindere dai requisiti dell’acquirente.
         
      3. Come si fanno i conti? Guarda un esempio nel caso di compravendita soggetta imposta di registro

        Facciamo un esempio su un’abitazione la cui rendita catastale è pari a € 500.
        Rendita catastale rivalutata: 500 euro + 5% = 525 euro
        Agevolazioni prima casa: Valore Fiscale (prima casa): 525 euro x 110 = 57.750 euro Imposte:
        • registro euro 57.750 x2% = euro 1.155,00
        • ipotecaria (fissa) = euro 50
        • catastale (fissa) = euro 50
        totale euro 1.255,00
        Senza agevolazioni prima casa: Valore fiscale (no prima casa): 525 euro x 120 = 63.000 euro Imposte:
        • registro euro 63.000 x 9% = euro 5.670,00
        • ipotecaria euro 50
        • catastale euro 50
        totale euro 5.770,00
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