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venerdì 24 luglio 2026

Ritardo Giustificato!

 Oggi, alle 10:00, attendevo in Agenzia una coppia per poter procedere alla registrazione di un contratto. 

Sempre stati puntuali, precisi, affidabili...

Alle 10: 15 mando un messaggio: se non riuscite a trovarmi fatemi uno squillo...

la risposta è stata sorprendente: "Guardi abbiamo avuto un piccolo contrattempo!

ed ecco il meraviglioso motivo del ritardo!!!!



martedì 16 giugno 2026

a volte certe disattenzioni non si riescono a spiegare...




 Al confine tra Ospedaletti e Bordighera viene proposto in vendita in una palazzina con ascensore un attico, bilocale, (bagno con finestra!) con due bei terrazzi, esposto a sud ed ovest, con garage, ristrutturato, con caldaia e condizionatori e che, in più, offre una vista superba: sembra di essere sospesi sull'azzurro...

                                                               eppure...

Eppure le visite sono meno di quante meriterebbe, l'interesse altissimo durante il sopralluogo poi scema.

Ci sono alchimie che non si capiscono, nell'immobiliare...

La classica obiezione è:" sarà fuori prezzo..." e no, non regge:  il prezzo è perfettamente in linea con le altre proprietà in zona...

Aspettiamo chi ha occhi illuminati, educati  davvero a vedere il bello e che sa dare valore alla qualità della vita!!


venerdì 5 giugno 2026

Lemon, dalla parola al testo

 


ho appena installato questa app per scrivere un testo dettandolo.. 
Lo conoscete?
Avete suggerimenti x alternative migliori?

martedì 5 maggio 2026

"quasi" non è mai "abbastanza".

 


Questa è una storia che parla di sogni, di luce e di quel sottile confine che separa un progetto solido da un castello di carta. 

È la storia della famiglia Martini, ma potrebbe essere la storia di chiunque si lasci trasportare dall’entusiasmo senza aver prima messo a fuoco i dettagli.


Il profumo della salsedine e la promessa di una banca

C’è un momento preciso, quando si percorre l’Aurelia tra Sanremo e Bordighera, in cui il blu del mare diventa così intenso da farti credere che tutto sia possibile. I signori Martini quel blu lo sognavano da anni: una casa per le vacanze, un rifugio dove veder crescere i nipoti e godersi i tramonti della Riviera.

Prima di iniziare la ricerca, da persone prudenti, avevano fatto visita alla loro banca di fiducia. "Nessun problema" – aveva esordito il consulente con un sorriso rassicurante – "Per il vostro profilo, un mutuo fino a 250.000 euro è assolutamente fattibile".

I Martini uscirono dall’istituto con la sensazione di avere già le chiavi in tasca. C’era però un dettaglio, un piccolo granello di sabbia nell’ingranaggio che nessuno aveva notato: nella loro mente, quel mutuo doveva essere trentennale, per mantenere la rata leggera e non intaccare lo stile di vita familiare. Un dettaglio che, nel calore di quel colloquio informale, non era stato specificato.

L’incantesimo dell’Attico

La ricerca fu un viaggio tra ville d’epoca e appartamenti nascosti nei carruggi, ma il cuore si fermò solo quando varcarono la soglia di un attico spettacolare.

Era tutto ciò che cercavano: una terrazza che sembrava il ponte di una nave, l'aria che profumava di pini marittimi e la vista che spaziava fino alla costa francese. In quel momento, l’emozione prese il sopravvento sulla logica. Avanzarono una proposta d’acquisto importante, convinti che il "sì" della banca fosse una certezza scolpita nella pietra.

Il "consiglio" dell'esperto e la doccia fredda

Come agenzia, il nostro ruolo non è solo vendere case, ma proteggere i progetti di vita. Vedendo l'entusiasmo della famiglia, ma conoscendo bene le pieghe del credito, facemmo un passo indietro e rivolgemmo loro una domanda delicata: "Avete già confermato con la banca la fattibilità tecnica su 30 anni, considerando l'età anagrafica?"

I Martini, quasi sorpresi da tanta cautela, tornarono in filiale per quella che credevano essere una pura formalità. Ma lì, il castello di carta crollò. La matematica è un giudice severo. La banca, pur confermando la solidità della famiglia, spiegò che per ragioni anagrafiche non avrebbero mai potuto concedere un mutuo di trent'anni. Il piano di rientro doveva essere molto più breve, rendendo la rata mensile insostenibile per i loro piani.

L’attico dei sogni tornò a essere un’immagine su un catalogo. La delusione fu cocente, quasi quanto il riverbero del sole su quel mare che ora sembrava un po’ più lontano.

La morale: la chiarezza è la prima forma di tutela

Perché vi raccontiamo questa storia? Non per scoraggiarvi, ma per ricordarvi che nel mercato immobiliare "quasi" non è mai "abbastanza".

L’acquisto di una casa è un mosaico dove ogni pezzo deve incastrarsi alla perfezione. Una rassicurazione generica della banca non è una delibera. Una cifra senza una durata è solo metà dell'opera.

Il consiglio dell'esperto: Quando chiedete una consulenza finanziaria, siate spietatamente dettagliati. Specificate la durata desiderata, la vostra età al termine del mutuo e ogni minima clausola. Solo con un quadro completo potrete cercare casa con il cuore leggero e i piedi ben piantati a terra.

Perché non c’è niente di più triste di un’illusione che si infrange proprio quando stavi per toccare il cielo con un dito. E noi siamo qui per assicurarci che il vostro sogno abbia basi così solide da resistere a qualsiasi mareggiata.


Hai già un progetto in mente per la tua casa in Riviera? Parliamone insieme, partendo dai fatti, per arrivare ai sogni.

mercoledì 17 dicembre 2025

Interesse legale 2026

 Informazione ricevuta da Federnotizie



Modifica del saggio di interesse legale per l'anno 2026

Con Decreto del 10 dicembre 2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13-12-2025) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, esercitando il potere di modifica di cui all'art. 1284 Codice Civile e tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell'anno, ha modificato la misura del saggio degli interessi legali che a decorrere dal giorno 1 gennaio 2026 viene pertanto ridotta e fissata all'1,60% in ragione d'anno.

ecco il link all'articolo: https://www.federnotizie.it/modifica-del-saggio-di-interesse-legale-per-lanno-2026/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet&utm_campaign=newsletter-federnotizie

lunedì 16 giugno 2025

Domenica ...

 

Ore 20:28 - suona il cellulare, mi chiama un signore svizzero, che trascorre periodi in Sanremo, in un delizioso attico in zona Foce; esordisce scusandosi per il disturbo di domenica ma... : 
è uscito di casa, ha chiuso la porta blindata lasciando le chiavi nella serratura all'interno!
La moglie ha altra chiave... Peccato che la porta non si riesca ad aprire..

Loro usano il cellulare solo collegandosi a Whats App e wifi, quindi nn si allontanano dal pianerottolo di casa (se scendono sono irraggiungibili...)

Il Centro chiavi che mi assiste non può intervenire prima di domani a mezzogiorno...

Un amico fabbro chiamato non riesce a risolvere..
115
Chiamati i vigili del fuoco!
Intervento rapidissimo :
Rientrati!!

Grazie Vigili del Fuoco!

sabato 14 giugno 2025

Rapidità...


 Ho pubblicizzato mercoledì pomeriggio la vendita di un posto auto. 

Questa mattina raccolta proposta, già accettata!

Piccole soddisfazioni (penso, col sorriso,  al collega del "lo vendo in 100 giorni" 😁🙃

sabato 31 maggio 2025

Dettagli e apprezzamenti


Ieri, nel fare visitare un appartamento, oltre gli apprezzamenti alla soluzione proposta, alla completezza delle informazioni fornite ho ricevuto anche quelle sulle mia scarpe... to smile...
 

martedì 13 maggio 2025

conduttori che vanno, conduttori che arrivano...

 


6 anni fa venne stipulato da un gruppo di professionisti un contratto di locazione per uno studio. 

Tutti e tre risultavano intestatari del contratto.

Questa mattina mi hanno chiamata per sapere come comportarsi sia per la comunicazione di rinnovo (seconda tranche dei 6 anni) sia su come comportarsi perché uno dei tre ha ventilato l'ipotesi di andare in un altro studio... 

Ecco i passaggi da seguire:

1. Recesso parziale:

Se uno dei conduttori (nel loro caso, uno dei tre) decide di recedere, deve comunicare al locatore tale decisione con un preavviso di almeno sei mesi. Questo recesso parziale non implica la risoluzione del contratto per tutti i conduttori, ma solo per il conduttore che recede. 

2. Subentro (opzionale):

Se uno dei due conduttori rimanenti desidera sostituire il conduttore uscente, può richiedere un subentro, ovvero il trasferimento del contratto a proprio nome. Questo richiede l'accordo del locatore. 

3. Modifica al contratto:

Il recesso parziale e/o il subentro devono essere comunicati al locatore e registrati all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni. In pratica, si dovrà redigere un nuovo contratto o, più semplicemente, un atto aggiuntivo che modifichi il contratto originale, indicando il nuovo numero di conduttori e le nuove condizioni. 

4. Obbligo solidale:

I conduttori restanti rimangono obbligati in solido al pagamento dell'intero canone, anche dopo il recesso di uno di loro.


venerdì 25 aprile 2025

Limiti

 





Ieri ho ammesso i miei limiti e, nell'interesse del cliente, non ho accettato un incarico di vendita.

Troppe, a mio parere, le incertezze e le richieste avanzate.

Molte le perplessità sul poter seguire i miei criteri di impegno verso entrambe le parti, acquirente e venditore, tante le varianti possibili e le incognite future.

E la richiesta di segretezza totale non aiuta...

Lo vivo come segno di onestà e responsabilità.

Spero sia stato accettato con lo stesso spirito.


domenica 20 aprile 2025

Sorridere..

 



Ieri sono andata a vedere un valido appartamento ad Ospedaletti. 

Mi accompagnava Sasha per superare la barriera linguistica (poi superata parlandoci in francese..), 

Ho elencato l'elenco dei documenti da produrre e mi viene da sorridere perché, ad un certo punto, la signora chiede: "ma perché nessuno altro Agente immobiliare mi ha mai chiesto tutto questo?"(P.s. riferito ai verbali d'assemblea...per aver informazioni sui lavori discussi e non deliberati...).  

Ecco, non tutti lavoriamo allo stesso modo!

venerdì 18 aprile 2025

Validità dell'Attestato di Prestazione Energetica





 Una interessante comunicazione della Regione Liguria sulla interpretazione della 𝐢𝐧𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐀𝐩𝐞 (o decadenza) quando non siano effettuati i controlli periodici sule caldaie previsti dalla normativa.

𝑫𝒂 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑳𝒊𝒈𝒖𝒓𝒊𝒂, 𝑶𝑮𝑮𝑬𝑻𝑻𝑶: 𝑽𝒂𝒍𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂̀ 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝑨𝑷𝑬.
Il comma 5 dell’art. 6 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. per l’APE prevede che “La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica

venerdì 28 febbraio 2025

Nuda proprietà e usufrutto

 


 Immagine  da pinterest

Scorrendo gli annunci immobiliari, capita di imbattersi in case in nuda proprietà.

 Il prezzo sembra super conveniente, ma c'è un motivo: chi compra non può entrarci subito. 

Vale la pena considerarla? 

Vediamo insieme di cosa si tratta e quali sono i pro e i contro. 

Spoiler: la risposta alla domanda "conviene?" è... dipende!


Che significa "nuda" proprietà?
"Nuda" perché manca il diritto di usufrutto, cioè la possibilità di abitare la casa subito. Chi compra diventa proprietario, ma potrà viverci solo quando l'usufrutto scadrà. Questo può succedere in due modi:

A tempo determinato → dopo una data prestabilita.
Vitalizio → quando l'usufruttuario (di solito il vecchio proprietario) viene a mancare.
Di solito, chi vende la nuda proprietà è una persona anziana che vuole ottenere liquidità ma continuare a vivere nella propria casa.

Perché conviene a chi vende?
Il vantaggio principale è chiaro: si incassa una somma importante senza dover lasciare la propria casa. Questo permette, ad esempio, di arrotondare la pensione e vivere più serenamente senza dover pagare affitti o cercare un altro alloggio.

E gli svantaggi? L'unico vero "contro" è che la casa verrà venduta a un prezzo più basso rispetto al suo valore di mercato.

Perché conviene a chi compra?
Chi acquista una nuda proprietà lo fa soprattutto come investimento o per lasciare una casa ai figli. Il prezzo è scontato rispetto al valore reale dell'immobile, e nel tempo potrebbe anche rivalutarsi.

Il lato negativo? Non si può abitare subito, né affittare. Bisogna avere una prospettiva di lungo periodo e la pazienza di aspettare.

Quanto si risparmia? Facciamo un esempio
Il valore di mercato di un immobile in piena proprietà è di 200.000€, ma quanto si pagherebbe se fosse in nuda proprietà?

Dipende dall'età dell'usufruttuario:

Se ha 93 anni, il valore della nuda proprietà è circa il 90% del valore dell'immobile. Quindi chi compra pagherebbe 180.000€ anziché 200.000€.
Se ha 70 anni, il valore della nuda proprietà è circa il 60%, quindi il prezzo scende a 120.000€.
Questo perché un usufruttuario più giovane ha una prospettiva di vita più lunga, quindi chi compra deve aspettare di più per poter utilizzare l'immobile.

Chi paga le spese?
L'usufruttuario si occupa delle spese ordinarie e deve mantenere la casa in buono stato.
Il proprietario paga le spese straordinarie.
Le tasse? Sono a carico dell'usufruttuario per tutta la durata del suo diritto.
Vale la pena acquistare in nuda proprietà?
Se si ha una visione a lungo termine, può essere un ottimo affare. 
Ma ogni caso è diverso, quindi per evitare errori è sempre meglio affidarsi a un'agenzia immobiliare : chiamami!

giovedì 30 gennaio 2025

Successione nel contratto di Locazione residenziale

 


 Immagine da Pinterest

Affitto: cosa succede se muore il locatore?

Se il proprietario di un immobile in affitto muore, il contratto di locazione non deve essere rifatto: gli eredi subentrano automaticamente nella posizione del locatore, mantenendo gli stessi diritti e doveri. Il contratto resta valido senza necessità di una nuova registrazione all’Agenzia delle Entrate.

Subentro degli eredi

Gli eredi, accettando l’eredità, diventano i nuovi locatori con effetto retroattivo dalla data del decesso. Eventuali conflitti tra gli eredi non incidono sulla validità del contratto né sull’obbligo dell’inquilino di pagare il canone.

Cedolare secca e pagamento del canone

Gli eredi possono optare per la cedolare secca, comunicandolo all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal subentro. Devono inoltre fornire all’inquilino le nuove modalità di pagamento del canone, dimostrando la loro legittimazione a riceverlo.

Conflitti tra eredi e tutela dell’inquilino

Se il conduttore paga il canone a un erede in possesso dell’immobile in buona fede, è liberato dall’obbligo, anche in caso di controversie ereditarie. Spetta agli eredi risolvere eventuali dispute senza coinvolgere l’inquilino.

domenica 26 gennaio 2025

Novità sulla Prima casa nel 2025! Legge di bilancio 2025, pubblicata il 31 dicembre in GU n 305


 Le novità del 2025 rappresentano un'occasione imperdibile per chi sta pensando di vendere la propria prima casa. 

Con 24 mesi a disposizione anziché 12, hai tutto il tempo per organizzare la vendita con calma e in modo strategico, senza rinunciare ai preziosi benefici fiscali. 

È il momento perfetto per trasformare questa proroga in un vantaggio concreto: pianifica, valuta e gestisci ogni dettaglio della transazione per massimizzare i risultati. 

Non lasciare che questa opportunità scivoli via, sfruttala al massimo! 🚀


Novità sulla Prima Casa 2025

Indice:

  1. Introduzione alle novità
  2. Perché è importante questa normativa?
  3. Cosa cambia nel 2025?
  4. Chi può beneficiarne?
  5. Vantaggi di queste nuove regole
  6. Implicazioni fiscali: cosa succede se non si rispettano i termini?
  7. Consigli pratici per chi deve vendere la prima casa
  8. Impatto sul mercato immobiliare
  9. Conclusione
  10. FAQ: Risposte rapide ai tuoi dubbi

Introduzione alle Novità sulla Prima Casa 2025

Buone notizie per chi sta pensando di vendere la prima casa! Dal 2025 arriva un’importante novità: hai più tempo per vendere il tuo vecchio immobile senza perdere le agevolazioni fiscali. Infatti, il termine per vendere la prima casa passa da 12 a 24 mesi. Questo vuol dire meno stress e più tranquillità per chi deve gestire la compravendita.


Cosa Cambia con le Nuove Regole?

Grazie alla Legge di Bilancio 2025:

  • Più tempo per vendere: il termine si allunga a 24 mesi.
  • Retroattività: vale per chi ha acquistato dal 1° gennaio 2025.
  • Agevolazioni garantite: ma solo se rispetti i nuovi tempi.

Esempio pratico:
Giulia ha comprato una nuova casa a marzo 2025, ma non è riuscita subito a vendere quella vecchia. Ora ha fino a marzo 2027 per farlo e mantenere i benefici fiscali.


Chi Può Beneficiare di Questo Cambiamento?

Se hai acquistato una nuova prima casa e non hai ancora venduto la vecchia, questa normativa fa per te.

Requisiti principali:

  1. La vecchia casa deve essere registrata come "prima casa".
  2. Devi spostare la residenza nella nuova entro 18 mesi.

Vantaggi della Proroga

  1. Più flessibilità: hai due anni per trovare il miglior acquirente.
  2. Meno stress: niente corse contro il tempo.
  3. Mantenimento delle agevolazioni: zero brutte sorprese fiscali.

Implicazioni Fiscali

Se non rispetti il termine di 24 mesi, rischi di perdere le agevolazioni e di dover pagare interessi e sanzioni.

Benefici fiscali principali:

  • Imposta di registro ridotta.
  • Aliquote agevolate per ipotecaria e catastale.

Consigli Pratici per Vendere

  1. Valuta bene il prezzo: fatti aiutare da un professionista.
  2. Promuovi al meglio: sfrutta siti web, social e annunci locali.
  3. Sistema l’immobile: piccoli lavori possono fare la differenza.

Impatto sul Mercato Immobiliare

Questa proroga potrebbe dare una bella spinta al mercato:

  • +15% nelle compravendite di prime case previste.
  • Transazioni più veloci: tempi medi ridotti del 10%.

Conclusione

Il 2025 porta grandi vantaggi per chi deve vendere la prima casa. Approfitta di questo cambiamento per pianificare con calma e strategia.


FAQ: Domande e Risposte Veloci

  • Quanto tempo in più ho per vendere?
    Due anni invece di uno.
  • E se non vendo entro i 24 mesi?
    Perdi le agevolazioni e paghi sanzioni.
  • Chi ha già comprato una nuova prima casa beneficia di queste regole?
    Sì, se l’acquisto è stato fatto dal 2025 in poi.
  • Quali documenti servono?
    Atto di vendita e dichiarazione sostitutiva.
  • Vale per tutti gli immobili?
    No, solo per quelli registrati come "prima casa".
sottolineo inoltre:

Occorre evidenziare che tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano le abitazioni appartenenti alle seguenti categorie catastali:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile)
  • A/3 (abitazioni di tipo economico)
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare)
  • A/5 (abitazione di tipo ultra popolare)
  • A/6 (abitazione di tipo rurale)
  • A/7 (abitazioni in villini)
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Attenzione al fatto che le agevolazioni, inoltre, spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio rimesse e autorimesse) e C/7 (tettorie chiuse o aperte), ma limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria. 

E’ comunque necessario che la pertinenza sia destinata in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che quest’ultima sia stata acquistata beneficiando dell’agevolazione "prima casa".

L’ agevolazione è esclusa per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali:

  • A/1 ( abitazioni di tipo signorile),
  • A/8 (abitazioni in ville)
  •  e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3949367/Guida_acquisto__Casa_imposte_e_agevolazioni_5062024.pdf/2a30330e-bc04-b486-ba96-c870c60ac66f

martedì 21 gennaio 2025

Tasse sulle seconde case: variazioni 2025

 

Le tasse sulle seconde case:



Per gli affitti brevi, l’aliquota sarà uniformata al 26%, eliminando la possibilità di applicare il 21% su uno degli immobili affittati.

Inoltre, chi possiede una seconda casa sfitta nello stesso Comune dell’abitazione principale dovrà pagare anche l’Irpef, un onere che non si applica se l’immobile si trova in un Comune diverso.

Vendita di immobili: attenzione alle plusvalenze

Le imposte sulla plusvalenza derivante dalla vendita di una casa variano in base al tempo trascorso dall’acquisto. Se la vendita avviene entro cinque anni, il guadagno viene tassato con aliquota ordinaria Irpef. Tuttavia, esistono esenzioni per chi reinveste il ricavato in una nuova abitazione entro 12 mesi.

Per le case ristrutturate con il superbonus, la tassazione è ancora più rigida: se vendute entro dieci anni dal termine dei lavori, si paga il 26% sulla differenza di valore generata dalla ristrutturazione.

 Aggiornamento delle Rendite Catastali: Un Altro Fattore di Aumento

Gli immobili sottoposti a ristrutturazioni devono obbligatoriamente aggiornare le rendite catastali. Questo aggiornamento, spesso legato all’aumento della classe catastale, comporta un incremento dell’Imu e può incidere negativamente sull’Isee del nucleo familiare. Inoltre, per le seconde case sfitte nello stesso Comune della residenza principale, l’aumento della rendita porta con sé un aggravio anche sull’Irpef.

 

 

domenica 22 settembre 2024

Cosa devo pagare se mi distacco dall'impianto centralizzato?

 foto da Pinterest 


 Innanzitutto la legge, cioè l’articolo 1118, 4° comma, del Codice civile, stabilisce che:

  • il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri notevoli di funzionamento oppure aggravi di spesa per gli altri condomini;
  • a seguito del distacco, il rinunziante (cioè il condomino che si è distaccato), resta obbligato a pagare le spese necessarie per la manutenzione straordinaria dell’impianto e quelle per la sua conservazione e messa a norma.
  • Questo è quello che stabilisce la legge vigente.

    Usualmente, proprio per verificare che sussistano le condizioni di legge per consentire il distacco, l’interessato fa effettuare una perizia (magari da un tecnico scelto d’intesa con il condominio) per accertare che il distacco non comporti né squilibri notevoli nel funzionamento dell’impianto, né aggravi di spesa per gli altri condomini.

    L’assemblea, ove ricorrano le condizioni stabilite dalla legge, non può opporsi al distacco del condomino, mentre se le condizioni di legge non dovessero sussistere può sia negare l’autorizzazione al distacco sia, all’opposto, comunque decidere di consentirlo.

  • Eseguito il distacco, il condomino distaccato sarà comunque tenuto a continuare a pagare le spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto, le spese per la messa a norma dello stesso e le spese di conservazione (che sono quelle di manutenzione ordinaria come chiarì il Tribunale di Roma con sentenza n. 6.078 del 13 dicembre 2017).

    Queste spese, come ha puntualizzato la Corte di Cassazione (sentenza n. 1.420 del 27 gennaio 2004), costituiscono obbligazioni cosiddette propter rem cioè che hanno origine dalla comproprietà sull’impianto comune (comproprietà che resta anche dopo il distacco) e, pertanto, vanno ripartite secondo i millesimi attribuiti a ciascun condomino, salvo diverso accordo unanime raggiunto dai condomini o contenuto in un regolamento di tipo contrattuale (cioè vincolante per tutti i condomini come pare essere quello vigente nel suo condominio e da lei allegato).

    Ed appunto il regolamento condominiale nel suo caso stabilisce che il criterio di ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti di riscaldamento e di condizionamento estivo ed invernale sia fissato in proporzione della cubatura delle singole unità immobiliari come indicato nella tabella allegata al regolamento stesso.

  • E, pertanto, per conoscere la proporzione precisa del contributo da lei dovuto per le spese di manutenzione straordinaria e ordinaria (dovute con riferimento all’impianto di raffrescamento condominiale) dovrà consultare la predetta tabella allegata al regolamento che potrà chiedere in visione ed in copia, ove non l’avesse a disposizione, all’amministratore condominiale.

    Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte da " la legge per tutti" https://www.laleggepertutti.it/702313_cosa-devo-pagare-se-mi-distacco-dallimpianto-centralizzato

giovedì 15 agosto 2024

Sottoscrizione proposta...







 Ieri, con la collega con cui abbiamo trovato il nuovo proprietario di un appartamento in Sanremo, siamo andate ad Ormea per raccogliere l' accettazione della proposta.

La prima sorpresa, molto piacevole è stato ritrovare nel paese di Ormea un tempo sospeso, che invita alla pausa, alla riflessione ed al relax. 

La seconda è stata riannodare discorsi e chiacchere con Chicca... 

Ci conosciamo da tanto ma, come spesso accade, i legami se trascurati, diventano laschi, nonostante una forte simpatia di base, si appannano... 

Felice per la vendita e ancora di  più per aver ritrovato CC !


giovedì 8 agosto 2024

Recensioni inattese

 

Grazie Miss! 
L'appartamento proposto non aveva tutti i requisiti richiesti e quindi non sono stata risolutiva.. Per questo la Sua testimonianza mi riempie di gioia. Grazie. 

Agenzia Hom& vorrebbe ricevere il tuo feedback.

 Pubblica una recensione nel nostro profilo. 

https://g.page/r/CeHeFbn_-jz4EBE/review