Visualizzazione post con etichetta casa a Sanremo. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta casa a Sanremo. Mostra tutti i post

martedì 16 giugno 2026

a volte certe disattenzioni non si riescono a spiegare...




 Al confine tra Ospedaletti e Bordighera viene proposto in vendita in una palazzina con ascensore un attico, bilocale, (bagno con finestra!) con due bei terrazzi, esposto a sud ed ovest, con garage, ristrutturato, con caldaia e condizionatori e che, in più, offre una vista superba: sembra di essere sospesi sull'azzurro...

                                                               eppure...

Eppure le visite sono meno di quante meriterebbe, l'interesse altissimo durante il sopralluogo poi scema.

Ci sono alchimie che non si capiscono, nell'immobiliare...

La classica obiezione è:" sarà fuori prezzo..." e no, non regge:  il prezzo è perfettamente in linea con le altre proprietà in zona...

Aspettiamo chi ha occhi illuminati, educati  davvero a vedere il bello e che sa dare valore alla qualità della vita!!


martedì 25 novembre 2025

PILLOLE INFORMATIVE 2


 

La domanda più comune sui contratti di locazione riguarda probabilmente la durata minima del contratto e le condizioni di rinnovo o recesso. 

Molte persone vogliono sapere qual è la durata minima prevista dalla legge per un contratto di locazione abitativa e come funziona il rinnovo automatico (ad esempio, per i contratti a canone libero la durata minima è 4+4 anni, mentre per i contratti a canone concordato è 3+2 anni).

Come funziona la durata 4+4 e 3+2 nei contratti Nei contratti di locazione abitativa, la durata 4+4 e 3+2 indicano due tipologie principali di contratti con differenti regole di durata e rinnovo. Il contratto 4+4 è un contratto a canone libero. Ha una durata minima di 4 anni e, alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri 4 anni se nessuna delle due parti comunica la volontà di non rinnovare almeno 6 mesi prima della scadenza. Durante tutto il periodo, il locatore e il conduttore hanno libertà nella determinazione del canone e nelle clausole contrattuali, salvo i limiti legali. Il conduttore può chiedere la residenza nell’immobile affittato.​ Il contratto 3+2 è un contratto a canone concordato.

Ha una durata iniziale di 3 anni che si rinnova automaticamente per altri 2 anni, salvo disdetta di una delle parti comunicata nei termini previsti.

Questo tipo di contratto è vincolato da accordi territoriali che regolano il canone massimo e le condizioni specifiche.

Può essere utilizzato in presenza di requisiti specifici ed è pensato per favorire condizioni più favorevoli per il conduttore rispetto al 4+4. In sintesi: 4+4: durata 4 anni + rinnovo 4 anni, canone libero, libertà contrattuale. 3+2: durata 3 anni + rinnovo 2 anni, canone concordato, condizioni vincolate da accordi territoriali. Entrambi i contratti prevedono il rinnovo automatico a meno che una delle parti non comunichi la volontà di non rinnovare secondo i tempi stabiliti dalla legge


giovedì 15 agosto 2024

Sottoscrizione proposta...







 Ieri, con la collega con cui abbiamo trovato il nuovo proprietario di un appartamento in Sanremo, siamo andate ad Ormea per raccogliere l' accettazione della proposta.

La prima sorpresa, molto piacevole è stato ritrovare nel paese di Ormea un tempo sospeso, che invita alla pausa, alla riflessione ed al relax. 

La seconda è stata riannodare discorsi e chiacchere con Chicca... 

Ci conosciamo da tanto ma, come spesso accade, i legami se trascurati, diventano laschi, nonostante una forte simpatia di base, si appannano... 

Felice per la vendita e ancora di  più per aver ritrovato CC !


martedì 6 agosto 2024

Sintonie.


 Questa mattina, ad un incrocio,  ho incontrato due signori che avevo accompagnato, l'anno scorso, nel trovare  il loro appartamento a Sanremo. 

Mi hanno invitata a vederlo, terminati i lavori. 

Sono stati bravissimi!

Senza stravolgerne la planimetria 



sono riusciti a ricavare il secondo bagno, lo spazio lavanderia, a creare un trait d'union tra zona giorno e cucina con il solo impiego di porte scorrevoli esterne dal design particolare. 

lo


Validissima scelta di colori e mobili. 

Ancora più encomiabile il voler prendere tempo per scegliere i dettagli e i complementi d'arredo. 

La luce, punto di forza dell'appartamento, viene esaltata dalle superfici lucide, dal bianco interrotto da pochi tocchi di colore, dalla scelta di sostituire i pavimenti (anche sacrificando il parquet pre-esistente) creando continuità tra tutti i locali.

Il lampadario in cristallo è un tocco di classe che unisce l eleganza dei vecchi modelli alla leggerezza dell'interpretazione moderna: complimenti!, validissima scelta! 

E a completare le due ore trascorse insieme mi hanno gratificato della loro piena fiducia chiedendomi se potevo conservare un loro un mazzo di chiavi perché, abitando davvero molto lontani, desiderano avere la sicurezza di poter  avere qualcuno sul posto che possa gestire qualsiasi emergenza. 

È impagabile tutto questo.  



mercoledì 4 gennaio 2023

Colpo di fulmine



Trasferirsi dalla Sardegna a Sanremo.

Un vero cambio di vita. 

Prima fase fondamentale, una volta presa la decisione, è trovare la nuova casa.

Lunedì ho accompagnato una coppia a vedere una casa. 

Entusiasmo contenuto che si impegnavano a trattenere ma traspariva dai sorrisi e dagli sguardi tra loro. 

Li invito a completare le visite già prefissate. 

Martedì mi richiamano per presentare una prima offerta verbale. 

Trattativa, quasi doverosa, perché la cucina, su misura, rimanesse.

L'accettazione che ha scatenato emozioni forti che mi sono state trasmesse anche al telefono.

Il ritorno in Sardegna con un nuovo livello di serenità.

Felice con loro. 

Ora riprende, rinforzata, la ricerca della nuova casa per la venditrice... 

sabato 12 febbraio 2022

Deve esserci etica.

 



Etica non è una parolaccia. 
Neppure un tappeto sotto il quale nascondere comportamenti. 
Occorre, a volte, rivendicare il diritto di dire NO. 
Non tutto deve essere accettato. 
Se ci sono difformità non devono essere nascoste o minimizzate. 
Se così volete, colleghi ce ne sono tanti. 
Sicuramente anche quello al vostro livello.

Io non sono quella giusta  per  dire sì a tutto. 



mercoledì 20 ottobre 2021

Mutuo under 36 e ISEE

 


Da venerdì scorso è necessario, per poter attivare la pratica di mutuo agevolato, per i giovani under 36, presentare il documento relativo al proprio Isee  perché ora, in atto, il Notaio rogante deve inserirne il numero di riferimento.

In proposito, si precisa che il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto. A tal fine, è opportuno che nell’atto venga indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità o, se questa non è stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente. L’attestazione ISEE alla quale occorre fare riferimento è, in via generale, quella ordinaria. Tuttavia, si ritiene che, al ricorrere dei requisiti previsti dal DPCM n. 159 del 2013 (richiamato dal comma 6 dell’articolo 64 del d.l. citato) possa essere considerato l’ISEE corrente in caso di cambiamenti significativi della situazione.

lunedì 19 aprile 2021

Approssimativi..

 Sto notando, con disappunto, quanto spesso i lavori commissioni, vengano eseguiti in modo approssimativo.

Viene richiesta una nuova recinzione, privata, ad un giardinetto.

 Il signore incaricato di dipingere mi manda questa foto chiosata da:"terminato! 😊"

 
Colorare anche il tubo sarebbe stato troppo impegnativo? 

Quello che proprio non capisco è la sua espressione sorpresa 
quando l'ho sottolineato.. 

 

lunedì 28 dicembre 2020

Nuovo digitale terrestre, il tuo televisore è da sostituire?

 Info di servizio

 A partire da luglio 2022 entrerà in funzione il nuovo standard di trasmissione del digitale terrestreDvb-T2 Hevc, che sostituirà completamente l’attuale sistema Dvb-T1 attivo. Per ricevere il segnale, in molti casi bisognerà sostituire il televisore o acquistare un decoder.

Per sapere se i televisori di casa, da giugno, dovranno utilizzare decoder basta andare sulla pagina 100 o 200. Se si visualizza il cartello di compatibilità "test HEVC Main 10" non sarà necessario.



venerdì 25 settembre 2020

casa vacanza

 ecco io in vacanza qui ci verrei proprio volentieri!

Quartiere residenziale, un piccolo supermercato vicino, ampi spazi comuni a disposizione, un Appartamento curato nei minimi dettagli e un giardino che presenta una vista così "vacanza"che di qui proprio non viene voglia di andare via!






anche dalla zona giorno la vista incanta!



e per non farsi mancare nulla il residence a anche piscina e parcheggio coperto!


sabato 25 gennaio 2020

Prima volta

Oggi, un cliente mi ha chiamata per dirmi che non darà seguito alla locazione transitoria per la quale avevo mandato la bozza perché: testuale"io contratti così complicato non ne ho mai firmati, volevo solo firmare un foglio con le date e la cifra; non devo mica comprar casa!! "

Davvero senza parole!






lunedì 5 agosto 2019

Telelavoro: abitazione e ufficio insieme .


Sempre più sovente incontriamo persone che lavorano da casa utilizzando il cosiddetto "telelavoro", per loro è interessante, in caso di locazione, stipulare un contratto a uso promiscuo, questo permette di scaricare al 50% il canone mensile.
Con il termine locazioni ad uso promiscuo si intendono quelle locazioni di unità immobiliari di abitazione per una parte della quale è concessa, dal locatore, una destinazione diversa (ad es. ufficio, laboratorio, magazzino). 
O viceversa, cioè locazione commerciale, per la quale è prevista una parte adibita a locazione abitativa.
QUESTE IPOTESI NON SONO ESPRESSAMENTE DISCIPLINATI DALLE LEGGI IN VIGORE (392/78 - LOCAZIONI DIVERSE DA ABITAZIONE E/O 431/98 - LOCAZIONI AD USO ABITAZIONE). AL FINE DI INDIVIDUARE LA DISCIPLINA GIURIDICA APPLICABILE, VA ADOTTATO IL CRITERIO DELLA PREVALENZA DELLA DESTINAZIONE D'USO.
PERCHÈ IL CONTRATTO DI LOCAZIONE SIA AD USO PROMISCUO (ABITATIVO PREVALENTE SU COMMERCIALE) È SUFFICIENTE INSERIRE, NEL CONTRATTO A CANALE LIBERO, LA SEGUENTE CLAUSOLA:
<< L'IMMOBILE È LOCATO AD USO ABITAZIONE, RESTANDO PER ALTRO CONSENTITO AL CONDUTTORE DI SVOLGERE NELL'IMMOBILE L'ATTIVITÀ DEL TUTTO SECONDARIA, CAUSALE O ACCESSORIA DI ... >>
Viceversa se è prevalente la destinazione d'uso commerciale si applica la legge 392/78 (art. 80) e il contratto ad uso commerciale.
Non esiste una definizione precisa e genericamente riconosciuta di cosa si intenda per uso prevalente: la prassi comune è quella di adottare un criterio quantitativo, di valutare cioè per cosa è utilizzata la maggior parte della superficie dell'immobile.
Così, se ad esempio di un appartamento di 100 mq si utilizza l'80% per abitarci e il 20% come ufficio, la destinazione prevalente sarà quella abitativa.

Aspetti fiscali dell'uso promiscuo di una abitazione


L'articolo 54, comma 3, del Tuir, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, stabilisce che il professionista titolare di partita Iva che prenda in affitto un immobile ad uso promiscuo, ad esempio destinando a proprio ufficio una stanza della casa in cui abita, potrà portare in deduzione dal proprio reddito il 50% del canone di locazione pagato.

Lo stesso 50% potrà essere dedotto per altre spese relative all'utilizzo strumentale dell'immobile, come quelle per le utenze, o per spese di ristrutturazione, riparazione o ammodernamento, nonché per la rendita catastale, nel caso di immobile di proprietà.

La percentuale del 50%, quindi, è un parametro standard valido sempre che non dipende dall'effettiva percentuale della superficie utilizzata per svolgere l'attività, che potrebbe essere anche inferiore.
Si tratta pertanto di un elemento che si rivela favorevole per i professionisti, che possono in tal modo avere il vantaggio di poter dedurre il 50% delle spese affrontate, ad esempio, per ristrutturare la propria abitazione.
Il vantaggio offerto da questa possibilità nasce dall'esigenza di forfettizzare e rendere più semplice il calcolo del reddito, evitando l'insorgere di contenziosi per il calcolo della superficie effettivamente utilizzata per l'attività lavorativa.

Tuttavia questa regola è valida soltanto per la deducibilità dal reddito e non per la detraibilità dell'Iva, per la quale si deve invece risalire all'effettiva quota di costi da ripartire tra casa e lavoro.
Sarà necessario, quindi, individuare in proporzione la parte di immobile destinata ad attività professionale, perché non esiste una indicazione precisa su come effettuare il calcolo.

Naturalmente la regola del 50% si applica soltanto alle spese miste, cioè a quei costi che riguardano sia l'aspetto lavorativo che quello residenziale e non a quelle spese che riguardano esclusivamente la vita privata.
Ad esempio le spese per il canone di una pay tv non possono essere né portate in deduzione, né essere detratta l'Iva.
Allo stesso modo, i costi relativi unicamente all'attività lavorativa sono interamente deducibili
 Va sottolineato: se un professionista che utilizza la propria abitazione ad uso promiscuo, per esempio ricevendo dei clienti, ha anche, nello stesso Comune, un immobile destinato unicamente all'attività lavorativa, non potrà dedurre le spese relative all'immobile ad uso promiscuo.

sabato 13 luglio 2019

Terrazzo in estate

il mio terrazzo accoglie da ieri un nuovo elemento:
 e adesso devo scegliere che piante ci andranno...
Io ho il pollice"nero"
premesso questo oggi una gentile fiorista mi ha consigliato  gelsomino, pandorea o dipladenia.




che scelgo? mi servono consigli!!!

  
per ora portulaca e jasmin...





sabato 22 dicembre 2018

Buon Natale

 
L'augurio grande che voglio fare a tutti voi è
 
SERENITA'
 
Tutto è più facile da vivere ed affrontare se guardiamo le cose con un piccolo distacco ed un sorriso nel cuore.

 
 
 

giovedì 26 aprile 2018

da teoria a pratica...


io il corso l'ho seguito... attestato conseguito e ricevuto...

da qui a dire che so cosa, esattamente, devo fare c'è tanta differenza!
ohi ohi ohi
Spero che Fiaip sappia darmi risposte...

martedì 10 ottobre 2017

Il paravento è oggetto da rivalutare!

Il paravento appartiene a quella linea di accessori decorativi che personalizza una stanza tanto quantolo organizza in stile.
 Attraverso i secoli e i continenti attraversati, ha saputo gestire con ottimi risultati la sua funzione. Itinerario di un accessorio nella decorazione che ha viaggiato molto e continua a imporre il suo stile.

Utilizzato per schermare gli sguardi e mantenere il calore in una stanza, il paravento si trasformò gradualmente in un pezzo altamente decorativo, ideale per nascondersi dagli occhi indiscreti e coltivare l'eleganza di un angolo.


Nato in Cina nelle famiglie nobili della dinastia Zhou, era composto, originariamente da una base composta da massicci pannelli in legno verniciati, decorati e decorati.
La sua funzione era semplice: faceva "scudo" contro gli sguardi e serviva  a mantenere la privacy in una stanza, pur mantenendo il calore quando era posto all'entrata di alcune stanze.
 Più tardi, i giapponesi lo adottarono per trasformarlo in uno schermo mobile, antenato della funzione che ha oggi.
E da quel momento  questi pannelli iniziarono ad essere decorati con dettagli e storie. Come le conquiste delle Indie nel Quattrocento, lo schermo riuscì ad imporsi nelle stanze e nei saloni dell'alta società francese; si abbinava alla tapezzeria ed ai rivestimenti in stoffa della stanza. Inizierà a perdere la sua superbia nel ventesimo secolo con l'arrivo di un riscaldamento moderno che non renderà più il suo aspetto funzionale indispensabile in termini di isolamento
.Da allora, è diventato un vero e proprio complemento d'arredo che conserva la sua funzione originale, ma al quale è aggiunto un secondo, quello di creare spazi di intimità mantenendo l'atmosfera nelle stanze.
Quest'ultimo utilizzo è ancora attuale e in più serve anche come una partizione mobile, che i progettisti sono felici di reinventare nell'uso quotidiano














Uno schermo come una parete in movimento

Lo schermo ha più di un asset.

Composto da almeno 3 parti uniti per cerniere, lo schermo offre una mobilità che lo rende una divisione, permanente o temporanea, ideale in tutti i tipi di appartamenti.
In uno studio, è perfetto per delimitare lo spazio della stanza dello spazio cucina senza perdere spazio.
In un loft, definirà uno spazio per isolare se stesso.
Oltre alla sua mobilità che permette di dividere senza oscurare completamente la luce, offre anche una grande modularità grazie ai suoi pannelli che consentiranno di gestire l'apertura ,più o meno importante, dello spazio intimo creato.

Per quale stile?

Se, di solito, è composto da almeno 3 pannelli, può contarne fino a 6.  I creatori hanno guardato questi piccoli mobili e hanno saputo dare, ora, forme contemporanee, più adatte ai nostri interni.



Oggi ha un design moderno. Decorati o minimalisti, i progettisti non percepiscono più il paravento come un semplice supporto al dividere, ma  moltiplicano la sua funzione.

In legno, vestito di feltro, metallo o anche vetro, lo schermo gioca con materiali per sublimare meglio i nostri interni. Scopri i modelli più attraenti del momento


http://www.marieclaire.fr/maison/10-paravents-pour-separer-en-beaute,1177582.asp

sabato 30 settembre 2017

Agevolazioni Prima casa

Anche se i requisiti per poter usufruire delle agevolazioni prima casa sono pochi e ben distinti, sembra che ci sia molta confusione su questo argomento .
 Il comma 55 dell’articolo 1 della L. n. 208/2015 (c.d. “Legge di Stabilità 2016”) ha apportato notevoli novità su questo argomento, in vigore dal 01 gennaio 2016 ed è il caso di aggiornare le informazioni .
L’applicazione del beneficio fiscale prima casa comporta l’applicazione dell’imposta di registro in misura ridotta del 2% anziché del 9%, dell’IVA del 4% anziché del 10%(in caso di acquisto di casa in costruzione)  e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro anziché del 2% e dell’1% del valore catastale.
La novità principale è che a decorrere dal 1° gennaio 2016 chi ha già acquistato un immobile abitativo usufruendo dell’agevolazione “prima casa” può acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito (successione o donazione), un ulteriore immobile abitativo, usufruendo anche sul secondo acquisto  dell’agevolazione fiscale prevista per la “prima casa”. L’unica condizione per beneficiare del risparmio fiscale sopra descritto consiste nel vendere il “primo” immobile agevolato entro un anno dal secondo acquisto.  Precedentemente si era obbligati prima a vendere e solo successivamente ad acquistare la nuova prima casa.
La novità è applicabile anche in caso di acquisti della prima casa per successione o donazione. Infatti, è previsto un beneficio prima casa, sempre in presenza di tutti i requisiti e di tutte le condizioni, anche per questi acquisti. In questo caso, l’agevolazione è un’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nella misura di 200 euro ciascuna.
cambio casa
È bene evidenziare le parole “chi ha già acquistato“: nell’ipotesi in cui il compratore possieda un’abitazione acquistata senza l’agevolazione “prima casa” posta nel medesimo territorio del Comune in cui insiste il secondo immobile da acquistare, non vi sarà possibilità di utilizzare la nuova agevolazione “prima casa” su tale seconda compravendita, anche se si realizza l’alienazione del primo immobile entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. Se ci si trova in questa condizione si può compiere un nuovo acquisto agevolato solo a condizione che la casa già di proprietà sia venduta prima del nuovo acquisto agevolato.
Infatti, la Legge di Stabilità 2016 presuppone che l’acquisto del secondo immobile sia agevolabile solo a fronte di un precedente acquisto di immobile effettuato usufruendo dell’agevolazione prima casa.
C’è poi il punto relativo al credito d’imposta. Chi vende e riacquista una prima casa ha diritto a un cosiddetto credito d’imposta: può scomputare dall’imposta da pagare per la nuova casa quella che ha già pagato per l’ acquisto della casa precedente. Qui c’è una difficoltà interpretativa. La formulazione letterale della norma sul credito d’imposta dice che spetta a chi alieni un’abitazione acquistata con le agevolazioni e ne acquisti un’altra entro l’anno. Quindi la norma sul credito d’imposta presuppone la sequenza alienazione/riacquisto, che fino al 31 dicembre 2015 era l’unica possibile per usufruire delle agevolazioni.  Ma la prassi che si è già consolidata prevede che basti l’impegno sull’atto di acquisto a rivendere la casa già posseduta entro un anno per avere il credito di imposta.

I requisiti

requisiti agevolazione prima casa
Chi chiede di usufruire dell’agevolazione prima casa deve rispettare i seguenti requisiti.
– La casa non deve essere considerata di lusso,ossia essere iscritta nelle categorie catastali A01  – A08 – A09;
– la residenza anagrafica nel comune dove si acquista l’immobile agevolato o l’impegno a trasferirvi la residenza entro 18 mesi dall’acquisto;
– non possedere, neppure in comunione con il coniuge, altre abitazioni nello stesso comune, a prescindere da come queste abitazioni siano state acquisite. Le agevolazioni prima casa non spettano nel caso in cui si è titolari assieme al coniuge in regime di comunione dei beni di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto) di un’abitazione.
– non possedere altre abitazioni su tutto il territorio nazionale acquistate con le agevolazioni prima casa o impegnarsi a rivenderle entro un anno.

Non sono riuscito a vendere entro un anno

Il mancato trasferimento entro l’anno dell’immobile preposseduto e acquistato con le agevolazioni prima casa e/o il mancato trasferimento di residenza entro i 18 mesi comportano la decadenza dell’agevolazione, cioè l’amministrazione finanziaria recupera la differenza di imposta nella misura ordinaria (il 9% per l’imposta di registro) ed applica una sanzione nella misura del 30% di tale importo.
Tuttavia per non incorrere nelle sanzioni prima della scadenza del termine annuale, si può presentare una apposita istanza e chiedere di versare la differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata (oltre agli interessi), evitando con così il pagamento della sanzione.
Dopo la scadenza del termine annuale, e prima che l’amministrazione finanziaria contesti la mancanza dei requisiti,  il contribuente può approfittare del ravvedimento operoso: può ravvedersi ed autonomamente pagare la differenza tra l’imposta agevolata e l’imposta ordinaria, gli interessi legali e la sanzione in misura molto ridotta, dipendente dal tempo del ravvedimento.