mercoledì 20 ottobre 2021

Mutuo under 36 e ISEE

 


Da venerdì scorso è necessario, per poter attivare la pratica di mutuo agevolato, per i giovani under 36, presentare il documento relativo al proprio Isee  perché ora, in atto, il Notaio rogante deve inserirne il numero di riferimento.

In proposito, si precisa che il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto. A tal fine, è opportuno che nell’atto venga indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità o, se questa non è stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente. L’attestazione ISEE alla quale occorre fare riferimento è, in via generale, quella ordinaria. Tuttavia, si ritiene che, al ricorrere dei requisiti previsti dal DPCM n. 159 del 2013 (richiamato dal comma 6 dell’articolo 64 del d.l. citato) possa essere considerato l’ISEE corrente in caso di cambiamenti significativi della situazione.

giovedì 7 ottobre 2021

To clean or not to clean...

 


Oggi ho accompagnato una coppia di signori a vedere un appartamento in affitto; desiderano acquistare a Sanremo la loro casa e preferiscono aver modo di farlo con tranquillità. 

In realtà loro hanno (avevano) già un appartamento affittato per sei mesi ma lo lasceranno perché disgustati dallo stato in cui si presenta. 

E', mi dicono: "Lurido, sciatto, non ha mai ricevuto manutenzione!" Denunciano di aver trovato una padella con olio usato nel forno, spaghetti sul fondo di una pentola, il soffione della doccia è talmente pieno di calcare da non avere un getto d'acqua degno di questo nome.

Va sottolineato anche che il complesso è ritenuto prestigioso con tanto di portiere, parco, piscina! 

La prosopopea mal si sposa con il luridume.

La proprietaria si è vergognata ed ha riconosciuto il disagio tanto da restituire tutta la cifra già anticipata.

Ma mi chiedo come è possibile che  un collega AI possa accettare di proporre appartamenti in questo stato?

Non sarebbe doverosa una visita di controllo prima di consegnare l'immobile?

E se la transazione non è stata seguita da un agente immobiliare possibile che il proprietario non si preoccupi dello stato del suo bene?




PS la casa vista stamattina è di "altro livello" hanno commentato! 




venerdì 1 ottobre 2021

Indirizzo virtuale

 



Residenza virtuale: cos’è?

Infine, va ricordato che è sempre possibile chiedere e ottenere l’attribuzione di una residenza virtuale. Ogni Comune italiano deve individuare un indirizzo anagrafico convenzionale per coloro che sono senza fissa dimora.

Tramite questo istituto, chiunque viva in strada o in alloggi di fortuna può effettuare l’iscrizione anagrafica utilizzando un indirizzo convenzionale in una via territorialmente non esistente.

Molti comuni hanno già istituito questo indirizzo il quale costituisce residenza anagrafica a tutti gli effetti e permette il rilascio della carta di identità, nonché l’accesso a tutti i diritti e le prestazioni da essa dipendenti.

Le Vie Fittizie

La fio.PSD è lieta di pubblicare per la prima volta un elenco* delle Vie Fittizie ad oggi attive nelle medie e grandi città italiane (presenti oltre 200 città da TUTTE le Regioni)

Si tratta di un elenco in progress e in continua evoluzione… come le persone che seguiamo

La Via Fittizia è la via dove certamente non vive nessuno de facto – essa in realtà non esiste – ma è l’unica via per molti poiché consente alle persone senza dimora di esistere

Se la persona senza dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio (sede principale dei propri affari) nel Comune, ma elegge domicilio al solo fine di chiedere ed ottenere l’iscrizione anagrafica, come suo diritto, l’anagrafe istituisce una via fittizia, territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridicoIn tale via verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i senza tetto, sia i senza dimora (Avvocato di Strada, Workshop GLN fio.PSD del 30 Novembre 2017 – Modena)

La Circolare Istat 29/1992 ha stabilito che ogni Ufficio Anagrafe deve registrare la persona senza tetto o senza dimora nel registro della popolazione residente, istituendo – in caso di assenza di domicilio o residenza – una via fittizia che non esiste dal punto di vista territoriale/toponomastico ma ha equivalente valore giuridico e nelle quale la persona elegge il proprio recapito





Chi lavora con le persone senza dimora sa che questa via non risolve tutti i problemi ma può essere un primo strumento con il quale dare riconoscimento alle persone e al loro diritto di ricevere la posta o gli atti ufficiali come una tessera sanitaria, agevolare l’identificazione della persona e della sua storia sociale 

E’ bene precisare, in questi casi, che l’iscrizione nella via territorialmente non esistente costituisce residenza anagrafica a tutti gli effetti e permette il rilascio della carta di identità, nonché l’accesso a tutti i diritti e le prestazioni normalmente dipendenti dall’iscrizione anagrafica (diritti civili, diritti sociali, diritto alla salute e alla cura di sé, etc.) 

​Ogni limitazione nell’accesso a tali diritti e prestazioni nei confronti di coloro che sono iscritti in una “via virtuale” è da ritenersi illegittima

L’illegittimità deriva dal fatto che la Residenza è a tutti gli effetti, anche per le persone senza dimora, un diritto soggettivo e non concessorio