martedì 26 febbraio 2019

Consiglio o Consulenza?

CONSIGLIO O CONSULENZA: le differenze.


Un consiglio può essere gratuito, spassionato e più o meno interessato a seconda di chi te lo dà.
La tua metà della mela che ti CONSIGLIA di passare meno tempo sui social.
La commessa che ti CONSIGLIA di comprare una cintura da abbinare ai pantaloni.
La zia che ti CONSIGLIA di fare figli prima che sia tardi.
Il venditore della concessionaria Pimpiripettanusa che ti CONSIGLIA di non comprare un’auto Pimpiripettapam.
Un consiglio va benone quando sei indeciso su quale sciarpa mettere o comprare, quando non sai come vestirti per una occasione, quando non sai come affrontare una situazione e allora chiami qualcuno di cui ti fidi e chiedi.
Va meno bene quando il dubbio riguarda scelte a lungo, lunghissimo, termine.

Oppure puoi chiedere un consiglio per comprare una casa, riscattarla, decidere tra due immobili, per fare un esempio in tema con quello di cui mi occupoo qui, su questi schermi, e dentro ai nostri uffici.

Scegliere tra due o più opportunità immobiliari non è una passeggiata. Ecco perché non si chiede un consiglio quando invece si ha bisogno di una consulenza.
Perché no?
Perché la vocazione della consulenza - e da qui la sua utilità - sta nella sua naturale onerosità: quando paghi per una consulenza scegli di pagare qualcuno che conosca l’argomento, il mercato, la zona. Qualcuno che sia in grado di darti una valutazione disinteressata, che possa evitarti rischi, che possa orientarti verso una decisione più consapevole curando i tuoi interessi (e non le sue provvigioni).
Da una consulenza con un property finder non ottieni solo consigli, ma informazioni concrete sulle quali potrai poi decidere cosa, come, quando e a quanto comprare l'immobile che risponde ai tuoi bisogni
Consulenza vuol dire lavorare  INSIEME.

Grazie a: http://www.desidera-re.it/dpf/property-finding-consiglio-o-consulenza/ per lo spunto di riflessione

venerdì 22 febbraio 2019

Compromesso casa: come si fa

Oggi leggevo un articolo su la legge per tutti e mi sono soffermata a riflettere che alcune pratiche che noi, agenti immobiliari diamo per scontate, ovvie quasi, non lo sono per la maggior parte delle persone che si trovano ad affrontare l'avventura "acquisto casa".
Riprendo qui, riassumendo, quanto serve ad avere una prima informazione:
Il compromesso non è obbligatorio, può essere redatto in forma privata se non si comprano immobili in costruzione ed è un accordo intermedio in cui le parti si impegnano, irrevocabilmente una a vendere e l'altra ad acquistare la proprietà indicata al prezzo indicato entro una data certa.
 I dati che devono essere presenti in forma scritta sono quindi:
- I dati dei contraenti
-Identificazione catastale dell'immobile
-Prezzo offerto
-Data entro cui si farà il rogito
Entro 20 giorni dalla firma, il compromesso deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.
 Se stipulato con atto notarile,(per immobili ancora non ultimati!) vi provvede il notaio entro 30 giorni.
Alla sottoscrizione del preliminare si versa una caparra confirmatoria che è la somma di denaro consegnata materialmente dal futuro acquirente al venditore al momento della sottoscrizione del preliminare, allo scopo di garantire l’adempimento alle obbligazioni assunte.

E' possibile  prevedere anche un preliminare «con effetti anticipati» in cui il venditore consente all’acquirente di entrare già nel possesso del bene utilizzandolo come se fosse suo (cosa che invece sarà solo dopo il rogito)

Il preliminare,come già detto, deve essere registrato se l'atto non verrà rogitato entro i 20 giorni dalla firma del compromesso e questo può avvenire presso qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate. 
Occorre innanzitutto eseguire il versamento dell’imposta di registro presso una banca o un ufficio postale mediante la presentazione in triplice copia del modello F23 su cui vanno riportati il nome e cognome delle parti ed il loro codice fiscale (ad esempio nel caso di preliminare di vendita: i dati dell’acquirente e del venditore).
 Le istruzioni per la corretta compilazione del modello si trovano sul sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it. 
Costi compromesso
La registrazione comporta i seguenti costi:

  • imposta di bollo che si assolve apponendo: a) su ogni copia del preliminare: una marca da bollo (contrassegno rilasciato con modalità telematiche) da 16 euro per ogni 4 facciate scritte o frazioni di esse o ogni 100 righe; b) sull’eventuale planimetria allegata al preliminare: una marca da bollo da 1 euro per ogni pagina da cui essa è composta. Se il contratto preliminare è redatto da un notaio l’imposta di bollo ammonta ad euro 155,00.
  • imposta di registro in misura fissa pari ad euro 200 indipendentemente dal prezzo della compravendita. Tuttavia: a) se è prevista la caparra confirmatoria sconta l’imposta di registro con l’aliquota dello 0,5% sull’ importo della caparra; b) se è previsto il pagamento di acconti (non soggetti ad IVA) sconta l’imposta di registro con l’aliquota del 3% sulla somma corrisposta a titolo di acconto; se il pagamento dell’acconto viene assoggettato ad IVA, viene applicata l’imposta di registro in misura fissa.
  • esempio:
Vendita fra privati:

  • Un’ imposta di registro fissa di € 200,00
    Imposta di registro proporzionale dello 0,5% per l’importo dato a titolo di caparra (che ipotizziamo di €15.000,00) 0,50% su € 15.000 = €75,00
    Marca da bollo da 16,00€ ogni 100 righe di contratto= €  32 se registriamo due copie € 48 per 3 copie
    Il versamento di € 1625,00 va fatto su F23, la registrazione su mod. 69
  • cod 104T per l'imposta di registro proporzionale dello 0,5% sulle caparre;
  • cod 104T per l'imposta di registro proporzionale del 3% sugli acconti; si scrive la somma totale risultante dalla somma dei due valori)
  • cod 109T per l'imposta di registro fissa riguardante i fabbricati

domenica 17 febbraio 2019

garage in centro



Sanremo centro non è proprio il posto più simpatico dove cercare un garage, che sia da acquistare o da affittare.
La mia ricerca ha dato un risultato sorprendente... centralissimo in Via Matteotti!!!
Adesso attendo che l'offerta venga valutata dalla Grande Mamma che è l'eminenza occulta che  sottende ad ogni decisione in merito ai beni di quella famiglia.
Io mi sento soddisfatta dall'averlo trovato!

giovedì 14 febbraio 2019

tettoia sul terrazzo



Ieri ho ricevuto la convocazione dell'assemblea condominiale e il primo punto all'ordine del giorno è:


Ho trovato su www.edilportale.com questointeressante ed esaustivo articolo:
"È sempre possibile realizzare una tettoia sul proprio terrazzo in condominio? Cosa c’è da sapere prima di iniziare i lavori? Se la normativa spesso appare confusa, le pronunce della giurisprudenza hanno fatto un po’ di luce su titoli abilitativi, rispetto delle distanze, aspetto e decoro architettonico del palazzo.
 

Tettoie, munirsi del permesso di costruire

Prima di iniziare i lavori, bisogna valutare che tipo di tettoia si vuole realizzare ed eventualmente ottenere l’autorizzazione del Comune.

Va quindi richiesto il permesso di costruire se la tettoia è ancorata in modo stabile ai muri perimetrali dell’edificio ed è destinata a soddisfare un bisogno non momentaneo ma duraturo. In questi casi, infatti, la tettoia incide sull’assetto edilizio dell’edificio. Se dotata di chiusure laterali, la tettoria può infine comportare un ampliamento volumetrico dell’immobile. Su segnalazione dei vicini o dell’amministratore di condominio, il Comune può quindi chiedere la sua rimozione.

Discorso diverso per le tettoie amovibili, senza fondazioni e non ancorate al muro e al suolo in modo stabile. In questi casi il permesso di costruire può essere superfluo.
 

Tettoie e distanze minime dagli edifici

La tettoia deve rispettare le distanze minime dagli edifici vicini. Questo perché, anche se si realizza un manufatto su un terrazzo o un balcone di proprietà, non si possono privare i vicini dell’aria e delle vedute.

In base all’articolo 873 del Codice Civile, la distanza tra due costruzioni non può essere inferiore a tre metri. I regolamenti edilizi locali possono però prevedere distanze maggiori, quindi è necessario consultare la normativa del comune in cui si vuole intervenire.
 

Tettoie, decoro e aspetto architettonico del palazzo

Nei giorni scorsi la Cassazione ha spiegato che le tettoie non possono alterare l’aspetto architettonico del palazzo nè ledere il decoro architettonico della facciata.

I giudici hanno spiegato che l’aspetto architettonico coinvolge una serie di valutazioni connesse alla compatibilità con lo stile architettonico e per decoro architettonico si intende l’armonia estetica, l’omogeneità delle linee e delle strutture architettoniche, che possono anche essere molto semplici.

Sulla definizione di aspetto e decoro architettonico la giurisprudenza lavora da anni perché, a seconda dell’interpretazione che si dà a questi termini, è possibile stabilire se il manufatto edilizio realizzato va rimosso o può rimanere.

Nel 1995 la Cassazione ha affermato che per decoro architettonico si intende “l’estetica conferita allo stabile dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante, atta ad imprimere una determinata e armonica fisionomia”. In sostanza, il decoro è dato dal complesso delle caratteristiche architettoniche principali e secondarie.

Qualche anno prima, nel 1987, i giudici hanno stabilito che l’aspetto architettonico è la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell’edificio stesso, percepibile con immediatezza dall’osservatore esterno.



La differenza è importante perché alcune modifiche, anche riguardanti parti modeste dell’edificio, possono ledere il decoro, ma lasciare inalterato l’aspetto architettonico. L’aspetto normalmente viene invece intaccato da interventi di maggiore rilevanza.

Il decoro ha anche un valore economico. Se un intervento non rispetta il decoro architettonico dello stabile si può verificare un deprezzamento dell’immobile, quindi il condominio può chiedere un risarcimento oltre alla rimozione.

Il divieto di introdurre innovazioni che possano alterare il decoro architettonico, previsto dall’articolo 1120 del Codice Civile, vale solo in condominio e non negli insiemi di edifici adiacenti, ma strutturalmente autonomi, come ad esempio le villette a schiera."
https://www.edilportale.com/news/2016/09/normativa/tettoie-in-condominio-cosa-c-%C3%A8-da-sapere_53597_15.html
Altra annotazione da fare nel mio caso specifico: il regolamento di condominio non è mai stato firmato...(così dice il nostro amministratore) e un Regolamento di Condominio non approvato e non firmato... può essere sempre impugnato...
Sarà una riunione interessante.....

l'assemblea di Condominio, all'unanimità, ha votato per la demolizione della tettoia costruita e non tanto per la struttura ma per il mancato rispetto delle giuste procedure .

martedì 5 febbraio 2019

Vita da festival

Sanremo
..un paese che si trasforma e diventa città
una splendida pacifica invasione di musica, microfoni, fotografi, artisti e curiosi
e anche gli edifici che di solito sono chiusi e poco sfruttati diventano calamite e centri di interesse.
Il forte di santa Tecla, ne è chiaro esempio.
 
https://youtu.be/eIh_10JFGCo

Bella Sanremo così...

venerdì 1 febbraio 2019

Casa.it ....


casa.it. portale a cui aderisco da anni....
oggi, di nuovo, ha inviato fattura con indirizzo errato....
cosa dovrò mai fare per farli rettificare?
Ho inviato mail..
vedremo!
Quanta pazienza!!!!