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lunedì 5 marzo 2018
L’acquirente deve pagare le spese condominiali anche degli anni passati?
PUBBLICO QUESTO INTERESSANTE ARTICOLO TRATTO DA CONFEDILIZIA.IT; NE SONO VENUTA A CONOSCENZA DA UNA MAIL RICEVUTA DA BILOCALE.IT:
L’art. 63 (http://www.condominioweb.com/art-sessantatre-codice-civile.12982)delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che chi subentra nel diritti di un condòmino è obbligato solidalmente con questo al pagamento del contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Ciò significa che l’acquirente di un’unità immobiliare in condominio potrà vedersi chiedere tali importi. Una delle questioni che si pongono è come si debba intendere l’espressione <<dell’anno in corso e di quello precedente>>; è da ritenersi che il periodo cui fa riferimento l’art. 63 disp. att. cod. civ. debba essere inteso con riferimento al periodo annuale costituito dall’anno dl esercizio della gestione condominiale, non necessariamente, perciò, coincidente con l’anno solare.
Ad esempio se la gestione annuale va dal primo maggio al trenta aprile dell’anno dopo (periodo di gestione assai diffuso nel caso di impianti di riscaldamento centralizzati in cui si chiude la gestione alla fine del periodo del riscaldamento) le due annualità per le quali l’acquirente risponde comprendono le due gestioni (una in corso ed una passata) comprese tra tali date.
Se invece la gestione annuale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, le due annualità (sempre una in corso ed una passata) vanno calcolate sul due anni solari. In tal senso si è pronunciata Cassazione con Ord. 22.3.2017, n. 7395, ribadendo il principio della cosiddetta<< dimensione annuale della gestione condominiale>>, partendo dal ragionamento secondo cui annuali sono la durata dell’incarico dell’amministratore (al sensi dell’art. 1129 cod. civ),: il preventivo delle spese ed il rendiconto (ai sensi dell’art. 1135 cod. civ) ed anche considerando che, dopo la riforma del condominio, l’art. 1129 cod. civ fa espresso riferimento alla <<chiusura dell’esercizio».
Un consiglio dl buon senso è che l’acquirente, prima di formalizzare l’acquisto, prenda contatto con l’amministratore di condominio e verifichi se vi. siano spese condominiali in sospeso, cioè maturate fino a quel momento ed ancora da pagare e si regoli di conseguenza sottraendole dal prezzo (o residuo prezzo) dovuto al venditore, impegnandosi a saldare lui quanto ancora dovuto dal venditore al condominio.
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