mercoledì 28 agosto 2019

Chi paga le riparazioni all’interno dell’appartamento?


Prendendo spunto da una domanda fattami ieri, penso questo sia un argomento che potrebbe interessare a molti:
Quando un  contratto di locazione ha ad oggetto un'unità immobiliare arredata può accadere che uno degli elettrodomestici si rompa. E' inevitabile la domanda: chi deve sostenerne l'onere?

Il codice civile ci dice:
ai sensi dell'art. 1576 c.c., il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore...
se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

Se la casa  è stata affittata con al suo interno una serie di mobili ed elettrodomestici, a meno che le parti non abbiano deciso diversamente, le spese di conservazione (ossia e quelle necessarie a mantenere i beni nello stato di funzionamento) e quelle di ordinaria manutenzione (ossia quelle che si rendono necessarie proprio in ragione del funzionamento), sono dovute dall'inquilino.

D'altra parte, a ricordarlo è lo stesso codice civile, al primo comma dell'art. 1590:

Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto.

Come dire: s'è vero che le cose con l'uso di deteriorano, è altrettanto vero che ciò non conferisce al conduttore il diritto di trascurare la manutenzione delle cose locate fino al punto da lasciarle colpevolmente deperire.

Caso fortuito, vetustà e necessità di sostituzione


Altra norma strettamente connessa a quanto appena affermato è l'art. 1609 c.c. a mente del quale:

Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'art. 1576 devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.

Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali.

A seguito di un temporale la scheda elettrica della lavatrice dev'essere sostituita? Si tratta di una spesa dovuta a caso fortuito che spetta al proprietario.

L'inquilino ha usato così tanto la lavatrice che la cinghia s'è usurata e dev'essere sostituita? La spesa tocca proprio a lui.

L'inquilino s'è appena trasferito nell'appartamento e resta letteralmente con la cinghia della tapparella in mano? Si tratta di vetustà e la spesa è a carico del proprietario.
Si pensi alla lavatrice (ma l'esempio vale anche per frigorifero, forno, lavastoviglie ed in generale per tutti gli elettrodomestici); si supponga che l'inquilino, diligentemente, abbia sempre provveduto a tenere e manutenere quel bene in modo tale da evitare ogni possibile accelerazione nel suo normale logoramento.

Arrivati ad un certo punto, però, le costanti cure (che si sostanziano nelle spese di manutenzione) non bastano più: quella lavatrice dev'essere sostituita.
               

A chi l'onere della spesa? Trattandosi d'un intervento  dovuto alla vetustà e ricordando che ai sensi dell'art. 1575 c.c. il proprietario ha l'obbligo di mantenere la cosa in stato da servire all'uso convenuto, la spesa graverà senz'altro sul proprietario

Scheda di sintesi

  • Spese dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso quotidiano: inquilino;
  • Spese per la pulizia dipendenti dalla presenza di calcare o sporcizia: inquilino:
  • Spese dipendenti da rottura per un uso non corretto dell'elettrodomestico: inquilino;
  • Spese dipendenti da vetustà (rottura del motore, di una scheda elettronica o di altro componente essenziale dell’elettrodomestico): padrone di casa;
  • Spese dipendenti da caso fortuito come, ad esempio, un corto circuito: padrone di casa.

lunedì 26 agosto 2019

Vita di casa: frutta a Km 0

Milano.
desiderio di frutta davvero senza conservanti per torte o conserve.
ed ecco sul terrazzo il fico  che si scatena per accontentarci:


 una contadinella conforme alla tradizione.. o no?

adesso non ci resta che seguire questa ricetta:
https://ricette.giallozafferano.it/Torta-di-fichi.html
Unica variante, io ho spellato e spezzettato i fichi e li ho messi direttamente nell'impasto
 Non sopra a rondelle
 Ah e ho messi un 15%in più dei fichi a pezzetti nell'impasto

martedì 13 agosto 2019

Hygge

immagine da Pinterest


Decorare fa rima con  sognare, ispirare, immaginare! 
Se un solletico ti attraversa quando cerchi un nuovo tessuto, sei nostro. 
Queste sono le mie ragioni di felicità e le tue?

DECORARE RISVEGLIA LA TUA CREATIVITÀ

  Che colori metto? E se metto una scrivania in questo angolo? 
La decorazione, l'arredo e il "complemento" d'arredo ci fa immaginare, fantasticare, creare ... si innalzano le endorfine e generano piacere.


DECORARE CI CONSENTE DI GIOCARE

  Combino questo vaso con fiori o noci? Lo metto qui o là? Mescolo sedie? Che succede con il mio stile? Sposto quei mobili? Se lo condividi anche con i tuoi amici, tua madre, tua suocera, tua cognata...: È come giocare a casa, no?

DECORARE INSPIRA

  A volte, con così tanto lavoro, dobbiamo trovare un'altra ispirazione. 
Quale modo migliore di guardare stampe e colori per darci gioia? Cerca nelle riviste! 
Colori, stili, tendenze ... 
! Decorare, infatti, fa rima con il sogno.


DECORARE AIUTA IL CAMBIAMENTO 

  E in molte occasioni questo cambiamento implica una spinta, un motore nella nostra vita. 
A volte quel cambiamento è interno: mostrarlo con un nuovo taglio di capelli, ma anche con un nuovo colore sulle pareti della casa. 
Ti lascia co-me-nuo-vo!!!!.


DECORARE È UNA NUOVA OPPORTUNITÀ

 Sei cambiato Sei migliorato e vuoi che sia notato? 
Stai iniziando una nuova fase? 
Proprio come nella vita abbiamo il diritto (e il desiderio) di ricominciare, succede alla nostra stessa casa. 
Quando iniziamo una nuova fase, la nostra casa deve rifletterla! Diventa bello e rendi bella la tua casa, dentro e fuori.


DECORARE CI CONSENTE DI RISCHI

  Cosa che non facciamo in altri aspetti della nostra vita. 
Un tessuto pazzo? 
Uno sfondo? 
Un'immagine stimolante? 
E se eliminassi il tavolo che mi ha regalato mia suocera? 
Sì, la tua timidezza qui può essere lasciata fuori. 
Prova a cambiare le pareti o alcuni tessuti. 


LA DECORAZIONE È UN PROCESSO PERSONALE

Virginia Woolf ha raccomandato alle donne di avere "una stanza tutta per loro" per i progetti. 
Presta attenzione! 
Immagina uno spazio in cui ti senti a tuo agio e il processo di pianificazione sarà gratificante. 
Sono i nostri gusti e le nostre decisioni! 
Se non puoi avere un'intera stanza, lascia che sia almeno un angolo. Dona felicità, lo assicuro.


DECORARE È CREARE

Certo! Il tuo spazio, i tuoi gusti, le tue decisioni, il tuo universo è in ogni dettaglio. 
Qui prove, miscele, invenzioni diventano giochi senza limiti 
Lasciati ispirare dalle riviste, sì, ma il risultato finale è il tuo. 
Solo tuo.
 È come provare vestiti nuovi di zecca, vuoi vedere come appare, come ti senti, se ti piace, se ad altri piace ... 
A chi non piace?

DECORARE È LA RICERCA DEL WELFARE

E il tuo, ovviamente. 
In ogni oggetto non c'è solo l'oggetto stesso, il tuo amore e i tuoi sentimenti si rivelano.
 Non solo vuoi una casa più bella, ma stai anche cercando la tua strada per la pace, la tranquillità, la serenità ... e la felicità. 
Nel tuo rifugio, ovviamente, la tua casa!


IL SEGRETO DELLA FELICITÀ

  È la sensazione che i danesi chiamano hygge.
 Che cos'è ?: Accoglienza, niente di più e niente di meno.
E considerando che sono il paese più felice del mondo ... dobbiamo prestar loro attenzione!


Pensaci un attimo: immagina di cambiare il tuo salotto (o il tuo letto, la tua cucina ...) ... Visualizzi tutte le cose belle che hai intenzione di mettere! 
Consulti Pinterest come un matto.
Cosa provi ¿Welfare? Il piacere? Illusione? Solletico?
 ... E felicità, ovviamente. 
Come sarebbe la vita senza cose belle? Ne abbiamo bisogno!


“Quando arriviamo in un luogo ben arredato, proviamotrasmette benessere, comfort, serenità. E quando iniziamo a decorare, sentiamo quel benessere anche prima di realizzare la nostra idea, quindi i nostri neuroni  iniziano a provare emozioni positive prima di iniziare a posizionare le cose ”, spiega la psicologa Noelia Sancho. “Vale a direche ti senti a tuo agio in un posto. Ecco perché adesso ci prendiamo molta cura dei dettagli, delle candele, di un'entrata allegra ... ”, conclude. 
Non sono gli oggetti: è il tuo sentimento.

grazie a https://www.elmueble.com/

immagini e dintorni




dal 2006 ad oggi... 

lunedì 5 agosto 2019

Telelavoro: abitazione e ufficio insieme .


Sempre più sovente incontriamo persone che lavorano da casa utilizzando il cosiddetto "telelavoro", per loro è interessante, in caso di locazione, stipulare un contratto a uso promiscuo, questo permette di scaricare al 50% il canone mensile.
Con il termine locazioni ad uso promiscuo si intendono quelle locazioni di unità immobiliari di abitazione per una parte della quale è concessa, dal locatore, una destinazione diversa (ad es. ufficio, laboratorio, magazzino). 
O viceversa, cioè locazione commerciale, per la quale è prevista una parte adibita a locazione abitativa.
QUESTE IPOTESI NON SONO ESPRESSAMENTE DISCIPLINATI DALLE LEGGI IN VIGORE (392/78 - LOCAZIONI DIVERSE DA ABITAZIONE E/O 431/98 - LOCAZIONI AD USO ABITAZIONE). AL FINE DI INDIVIDUARE LA DISCIPLINA GIURIDICA APPLICABILE, VA ADOTTATO IL CRITERIO DELLA PREVALENZA DELLA DESTINAZIONE D'USO.
PERCHÈ IL CONTRATTO DI LOCAZIONE SIA AD USO PROMISCUO (ABITATIVO PREVALENTE SU COMMERCIALE) È SUFFICIENTE INSERIRE, NEL CONTRATTO A CANALE LIBERO, LA SEGUENTE CLAUSOLA:
<< L'IMMOBILE È LOCATO AD USO ABITAZIONE, RESTANDO PER ALTRO CONSENTITO AL CONDUTTORE DI SVOLGERE NELL'IMMOBILE L'ATTIVITÀ DEL TUTTO SECONDARIA, CAUSALE O ACCESSORIA DI ... >>
Viceversa se è prevalente la destinazione d'uso commerciale si applica la legge 392/78 (art. 80) e il contratto ad uso commerciale.
Non esiste una definizione precisa e genericamente riconosciuta di cosa si intenda per uso prevalente: la prassi comune è quella di adottare un criterio quantitativo, di valutare cioè per cosa è utilizzata la maggior parte della superficie dell'immobile.
Così, se ad esempio di un appartamento di 100 mq si utilizza l'80% per abitarci e il 20% come ufficio, la destinazione prevalente sarà quella abitativa.

Aspetti fiscali dell'uso promiscuo di una abitazione


L'articolo 54, comma 3, del Tuir, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, stabilisce che il professionista titolare di partita Iva che prenda in affitto un immobile ad uso promiscuo, ad esempio destinando a proprio ufficio una stanza della casa in cui abita, potrà portare in deduzione dal proprio reddito il 50% del canone di locazione pagato.

Lo stesso 50% potrà essere dedotto per altre spese relative all'utilizzo strumentale dell'immobile, come quelle per le utenze, o per spese di ristrutturazione, riparazione o ammodernamento, nonché per la rendita catastale, nel caso di immobile di proprietà.

La percentuale del 50%, quindi, è un parametro standard valido sempre che non dipende dall'effettiva percentuale della superficie utilizzata per svolgere l'attività, che potrebbe essere anche inferiore.
Si tratta pertanto di un elemento che si rivela favorevole per i professionisti, che possono in tal modo avere il vantaggio di poter dedurre il 50% delle spese affrontate, ad esempio, per ristrutturare la propria abitazione.
Il vantaggio offerto da questa possibilità nasce dall'esigenza di forfettizzare e rendere più semplice il calcolo del reddito, evitando l'insorgere di contenziosi per il calcolo della superficie effettivamente utilizzata per l'attività lavorativa.

Tuttavia questa regola è valida soltanto per la deducibilità dal reddito e non per la detraibilità dell'Iva, per la quale si deve invece risalire all'effettiva quota di costi da ripartire tra casa e lavoro.
Sarà necessario, quindi, individuare in proporzione la parte di immobile destinata ad attività professionale, perché non esiste una indicazione precisa su come effettuare il calcolo.

Naturalmente la regola del 50% si applica soltanto alle spese miste, cioè a quei costi che riguardano sia l'aspetto lavorativo che quello residenziale e non a quelle spese che riguardano esclusivamente la vita privata.
Ad esempio le spese per il canone di una pay tv non possono essere né portate in deduzione, né essere detratta l'Iva.
Allo stesso modo, i costi relativi unicamente all'attività lavorativa sono interamente deducibili
 Va sottolineato: se un professionista che utilizza la propria abitazione ad uso promiscuo, per esempio ricevendo dei clienti, ha anche, nello stesso Comune, un immobile destinato unicamente all'attività lavorativa, non potrà dedurre le spese relative all'immobile ad uso promiscuo.

giovedì 1 agosto 2019

Disponibile ma non 24/24



Ieri ho ricevuto una telefonata da clienti alle dieci di sera.
Non ho risposto
Questa mattina mi hanno richiamata seccati perché non avevano potuto parlarmi.

Temo che l'influenza dei supermercati aperti 24/24 inizi ad essere infausta.