sabato 26 agosto 2017

Profumo di buono


Profumo di casa! Come far profumare la casa al mare di buono e far sparire gli odori stantii!


Casa dolce casa! Si ma se la casa non sa di biscotti e aria di mare, ma di chiuso? Non vi preoccupare, capita spesso e ci sono soluzioni veloci ed efficaci perché la casa sappia di buono a lungo, anche quando non ci siete stati per molto! Ecco i miei x preferiti per far si che le nostre case al mare siano sempre al loro meglio.

     1)      Pensate agli armadi

Sfortunatamente, le tarme ci sono anche in Liguria e nelle case al mare! Ricordatevi sempre di mettere un antitarme negli armadi – e anche dei sacchetti di lavanda. Si trovano facilmente ai mercatini e permettono di avere coperte e tessili per la casa che sanno di estate e di vacanza.

2)      Gli oli essenziali, un toccasana

Anche se fa caldo, anche se andate via, lasciate i deumidificatori dei termosifoni con un filo d’acqua e qualche goccia di olio essenziale, preferibilmente eucalipto o lavanda. Potete anche metterne qualche goccia su dei batuffoli di cotone e metterli nei cassetti – specie quelli che aprite raramente.

3)      Il caffè del mattino

Il caffè ha un ottimo profumo e soprattutto è ottimo per far sparire gli odori cattivi in modo naturale. Potete riempire di piccoli vasetti di chicchi di caffè e metterci una candelina in mezzo (sempre Ikea): con il calore il profumo si espanderà rapidamente.
 

Un’altra idea, che usa California Bakery a Milano, è di usare i fondi del caffè per riempire i vostri posacenere (le coppette di carta del gelato – pulite, ovviamente J - vanno benissimo) : permettono di spegnere le cicche e riducono drasticamente l’odore di fumo.


4)      Il bicarbonato

Il bicarbonato è un elemento essenziale in casa – ricordatevi di lasciare una tazzina o una ciotolina con del bicarbonato dentro nel vostro frigo, nel freezer e nel cestello della lavatrice prima di partire – non si formerà nessun cattivo odore.  Lasciate la lavatrice con lo sportello aperto e, solo se staccate la luce! , anche frigo e freezer.

5)      Candele profumate

Sembra banale, ma una buona candela, oltre a essere un bell’oggetto d’arredo,  è una soluzione veloce per rinfrescare un ambiente. Le Yankee Candles sono di lunghissima durata – sono un po’ costose, ma su Amazon.it si possono trovare a costi (un po’) più ragionevoli  - inoltre hanno un bel barattolo di vetro che può essere riusato una volta finita la candela e permette di chiuderle prima di partire così non si impolverano.
oppure potete preparare un deodorante casalingo molto più efficace di qualsiasi altro. Quando lo spruzzerete nella vostra casa, rimarrà un profumo ricco e gradevole per molto tempo . Anche i vostri ospiti lo apprezzeranno! Vedrete che è molto facile da preparare e gli ingredienti sono poco costosi e accessibili. Prestate attenzione alle seguenti istruzioni!
Ciò di cui abbiamo bisogno:
Bottiglia spray da 1l.
Bicarbonato di sodio (1 cucchiaio).
Ammorbidente (3 cucchiai).
Acqua calda (3 tazze).
Preparazione e utilizzo:
Il primo passo è di versare l’ammorbidente nella bottiglia spray.
Quindi riempirla con l’acqua calda.
Aggiungete il bicarbonato di sodio e chiudete la bottiglia.
Scuotetela fino a quando tutto è ben amalgamato .
Il vostro deodorante casalingo per eliminare gli odori, è pronto!

venerdì 25 agosto 2017

Si può scaricare l’affitto dalle tasse?



Canone di locazione: in quali casi dà diritto alla detrazione fiscale?
Il canone di affitto, in diversi casi, può essere scaricato dalle tasse: più precisamente, l’inquilino può aver diritto a una detrazione Irpef, cioè a sottrarre parte del canone di locazione dalle imposte sui redditi.
I contribuenti che possono scaricare l’affitto dalle tasse sono:
  • inquilini a basso reddito che hanno stipulato un contratto a canone libero o concordato;
  • inquilini sino a 30 anni di età;
  • lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza;
  • studenti universitari fuori sede;
  • inquilini di alloggi sociali (limitatamente al triennio 2014-2016).
Vediamo ora a quanto ammontano le detrazioni e quali sono i requisiti da soddisfare.

Inquilini a basso reddito: contratto d’affitto a canone libero
Per gli inquilini che hanno stipulato, un contratto a canone libero, le detrazioni ammontano a:
  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15493,71 euro;
  • 150 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 15493,72 euro e 30987,41.

Inquilini a basso reddito: contratto d’affitto a canone concordato

Per gli inquilini che hanno stipulato, in base alla legge di riforma degli affitti, un contratto a canone concordato, le detrazioni ammontano a:
  • 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15493,71 euro;
  • 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15493,72 euro e 30987,41.

Inquilini tra i 20 e i 30 anni

Agli inquilini che hanno un’età compresa tra 20 e 30 anni e hanno stipulato, in base alla legge di riforma degli affitti, un contratto di locazione relativo all’abitazione principale (diversa da quella dei genitori), spetta per primi tre anni una detrazione di 991,60 euro.
Per aver diritto alla detrazione, però, il reddito complessivo non deve superare i 15.493,71 euro.

Lavoratori dipendenti che hanno trasferito la residenza

Se l’inquilino è un lavoratore dipendente che, per motivi di lavoro, ha trasferito la propria residenza in un’altra regione o in un comune distante almeno 100 chilometri dal precedente, può usufruire di una specifica detrazione sull’affitto, per un massimo di 3 anni.
In particolare, la detrazione ammonta a:
  • 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15493,71 euro;
  • 495,80 euro, se il reddito complessivo è fino a 30987,41 euro.

Affitto di alloggi sociali

L’inquilino ha diritto a una detrazione più alta, ma limitatamente al triennio 2014-2016, se è titolare di un contratto di affitto di alloggi sociali: si tratta dei cosiddetti contratti convenzionali, appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
La detrazione spettante ammonta a:
  • 900 euro se il reddito complessivo non supera 15493,71 euro;
  • 450 euro se non supera i 30987,41 euro.
 

Inquilini studenti universitari fuori sede

Se l’inquilino è uno studente universitario fuori sede, ha diritto a una detrazione Irpef lorda del 19%, da calcolare sul canone d’affitto.
Lo studente ha diritto alla detrazione non solo per i contratti stipulati in base alla legge di riforma degli affitti, ma anche nel caso in cui abbia stipulato:
  • un contratto di ospitalità;
  • un contratto con un ente per il diritto allo studio, con un’università, un collegio universitario legalmente riconosciuto, un ente senza scopo di lucro o una cooperativa.
La detrazione spetta:
  • se l’università si trova in un comune distante almeno 100 km da quello di residenza dello studente e appartiene a una provincia diversa;
  • se l’affitto è pagato dallo studente o il contratto è intestato a lui;
  • se l’affitto è pagato dai genitori o il contratto è a loro intestato.
La detrazione non spetta:
  • per il subaffitto;
  • per gli studenti che frequentano master, corsi di specializzazione o istituti tecnici superiori.
Il tetto massimo su cui calcolare la detrazione del 19% è pari 2.633 euro annui: questo vuol dire che è possibile sottrarre dalle tasse un massimo di 500,27 euro.
Il tetto massimo, però, vale per ciascuno studente: vuol dire che, nel caso in cui ci siano due figli universitari a carico di entrambi i genitori, ognuno di questi può beneficiare della detrazione del 19% sull’importo massimo di 2.633 euro.
La detrazione spetta ad entrambi i genitori per metà (salvo diversa percentuale di carico fiscale) e deve essere calcolata su un importo massimo non superiore a 2.633 euro, da ripartire tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento.

Detrazione canone d’affitto nella dichiarazione dei redditi

La detrazione spettante sul canone d’affitto, qualsiasi sia la categoria a cui si appartiene, deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi, nel quadro in cui si espongono oneri e spese (quadro E del modello 730; quadro RP del modello Unico). Se il contribuente è incapiente, cioè se l’imposta dovuta è inferiore alla detrazione spettante, ha diritto a un credito d’imposta pari alla quota di detrazione non fruita.
http://behouse.it/si-puo-scaricare-laffitto-dalle-tasse/

giovedì 24 agosto 2017

La lingua degli agenti immobiliari

 
spesso l'ho pensato anche io...
Spero di non dare mai questa impressione....
 
La lingua Italiana non è un'opinione. Quella di alcuni agenti immobiliari a volte sì.
«Mi spieghi meglio: in che modo un “luminoso pentalocale al secondo piano di tre” può anche solo avvicinarsi alla nostra ricerca di una villa indipendente su un unico livello, possibilmente con piscina”?»
«L’annuncio diceva “Cucina abitabile”. Le sembra abitabile questa cucina?»
«Sarò anche pignolo, ma le “ottime condizioni” di cui mi parla, io proprio non le vedo.»
«Mi perdoni se insisto, ma quello che il vostro annuncio chiama “terrazzo”, non è nemmeno un balcone.»
«Qui vedo due camere da letto per puffi e un ripostiglio. A noi di camere ne servono tre, e tutte vere.»
«Non vengo a vedere il vostro “loft” perché ho già visto le foto sul sito ed è un garage, non un loft. Non gli somiglia nemmeno.»
La lingua Italiana non è un’opinione. E il tempo non è un bene infinito.
Vi è mai capitato di indispettirvi per il diverso (diversissimo) significato delle definizione di un immobile?
Vi siete mai chiesti perché sia tanto difficile farvi capire da alcuni degli agenti immobiliari che avete incontrato?

Scelta del Notaio


Una domanda che spesso mi viene rivolta riguarda la scelta del notaio per la stipula dell'atto.

La scelta del notaio è assolutamente libera (non deve essere imposta dall’agenzia immobiliare o dalla banca alla quale si è richiesto un mutuo), e spetta all’acquirente, essendo quest’ultimo tenuto al pagamento dei compensi, salvo diversi accordi con il venditore.
La scelta del notaio, dunque, deve essere orientata dal rapporto di fiducia del cliente nei suoi confronti, anche in base al tempo dedicato e alla consulenza prestata per garantire un acquisto sicuro.
(da notariato.it)
 

martedì 22 agosto 2017

Verità



L'ATTEGGIAMENTO
E'
UNA PICCOLA COSA
CHE FA
UNA GRANDE DIFFERENZA.

Bagno minimo? Ottimizzare!!!


Il bagno nella casa al mare ha poco spazio? 4 modi per ottimizzarlo!


 
Spesso le case al mare, specie in Liguria, possono avere bagni molto piccoli. Questo non deve spaventarvi: ci sono molti modi per utilizzare lo spazio al meglio!

1)Sfruttare le pareti:  L’Ikea è una fonte inesauribile di arredi e complementi pensati per ottimizzare gli spazi: per esempio guardate cosa propone il blog Pianeta Donna usando una rete a doghe  appena in verticale: diventa un’ottima parete attrezzata.

Oppure potete sfruttare l’idea di www.fourgenerationsoneroof.com e utilizzare parte di un pallet come porta giornali – richiede una conoscenza minima del bricolage, ma permette di sfruttare anche gli spazi più impensati.
 



2) pensate bene ai  portasalviette

In ambienti piccoli, come spesso nelle case al mare, i porta salviette da terra occupano troppo spazio –  un’idea è mettere dei ganci o delle barre per appenderli sopra la tazza del water (come nella foto sopra) oppure direttamente sulla porta del bagno (credits Sasinteriors.net)
 

3)ricordatevi dello spazio sopra la porta

Normalmente vuoto, ma con una semplicissima mensola (come sotto nella foto da http://www.smallroomideas.com) otterrete dello spazio extra per cose che usate raramente – basta metterle in belle ceste di vimini (io le prendo al mercato di Sanremo il sabato) et voilà!
 

4)specchio specchio delle mie brame!

Molto spesso vedo, in bagni piccoli nelle case di vacanza, specchi piccolissimi, ed è un errore! Gli specchi allargano le stanze e uno specchio grande aiuta a minimizzare l’effetto “scatola da scarpe” del vostro bagno, quindi privilegiate specchi grandi.
Anche un mobile con anta a specchio è un’ottima idea per recuperare spazio e dare ariosità e luminosità alla stanza – come in questo bellissimo bagno rivisto da Shanty 2 Chic
 
( http://www.shanty-2-chic.com/ )

lunedì 21 agosto 2017

I sette beni che neanche il nuovo Fisco potrà pignorare

 

I sette beni che neanche il nuovo fisco potrà pignorare            

Con il passaggio da Equitalia alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, ci sono cose che non cambiano. Tra queste quei beni, dalla casa al conto corrente, che non sono pignorabili, a meno che non siano presenti specifiche condizioni. Vediamo i sette beni che neanche il nuovo Fisco potrà toglierti.
  • La casa - l'immobile non si puo' pignorare se il debitore non possiede altri, vi stabilisce la residenza e si tratta di un'abitazione non di lusso. Per debiti superiori ai 20mila euro, ma inferiori a 120mila euro, è possibile l'iscrizione dell'ipoteca, ma non la vendita all'asta. Per quanto riguarda gli altri immobili è possibile il pignoramento solo è il debito è uguale o superiore ai 120 mila euro e la somma degli immobili posseduti dal debitore è uguale o superiore a 120mila euro.
  • Stipendio - Il pignoramento dello stipendio è possibile fino a un massimo di un quinto nel caso sia ancora presso il datore di lavoro o sia stato già accreditato in banca. In quest'ultimo caso, pero', non puo' toccare tutti i risparmi accumulati se sono inferiori a 1.344,21 euro.
  • Pensione - La pensione puo' essere pignorata fino a un massimo di un quinto sia nel caso sia ancora presso l'ente di previdenza, sia nel caso sia stato già accreditato in banca. In quest'ultimo caso, pero' deve essere salvaguardato il minimo vitale, pari a 1,5 volte l'assegno sociale, ovvero 672,10 euro.
  • Beni di famiglia - Alcuni beni sono considerati assolutamente impignorabili. Si tratta dei: letti, tavoli da pranzo con le sedie, armadi guardaroba, cassettoni, frigorifero, stufe, fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, lavatrice, utensili di casa e di cucina.
  • Auto di lavoro - Se l'auto serve al debitore per lo svolgimento della sua attività lavorativa non puo' essere predisposto il fermo auto.
  • Polizze di vita - Assolutamente impignorabili.
  • Conto corrente o casa cointestati - Possono essere pignorati entro il massimo del 50%. Se il bene puo' essere diviso in natura per la metà allora si procede in tal senso, altrimenti si vende per intero e la metà del ricavato viene restituita al contitolare non debitore.
news - Idealista.it

Minime variazioni, massimo risultato

A Sanremo in Via Padre Semeria di complessi residenziali anni '70 ce ne sono molti...
L'anno scorso degli amici hanno acquistato un bilocale, abitabile volendo....
Hanno seguito le indicazioni che ci siamo permessi di dare e, con costi contenuti, il risultato finale è stato davvero valido.

E' stata demolita la parete che separava la cucinotta dal soggiorno, creando un angolo cottura a vista.
Non trovando più il marmo della stessa qualità, la soluzione è stata creare un "tappeto" di piastrelline quadrate,  effetto pietra evidenziando l'intervento con un bordo più evidente.
La scelta dei colori e l'uniformità dell'impostazione ha cambiato radicalmente l'aspetto dell'appartamento.
piccoli dettagli fanno la differenza...






 

domenica 20 agosto 2017

Certificazione Energetica

 
La certificazione energetica o APE è un documento immancabile nella gestione di una pratica immobiliare di acquisto o vendita. Spesso sottovalutata e bistrattata, la certificazione energetica è un documento utile ed obbligatorio. Negli ultimi anni ci sono state numerose modifiche normative che hanno creato più confusione che altro.
Proviamo a dare qualche informazione. La certificazione attesta le prestazioni o il rendimento energetico di un edificio, vale a dire il fabbisogno annuo di energia necessaria o stimata tenendo conto della climatizzazione estiva ed il riscaldamento invernale, l’illuminazione, la ventilazione, l’uso dell’acqua calda, secondo alcuni parametri standard come: la localizzazione degli impianti, la posizione, l’isolamento termico, gli impianti dell’edificio. Di solito, accanto a questi dati, ci sono anche dei consigli o raccomandazioni per migliorare il rendimento energetico. Proprio quest’ultimo è espresso attraverso un indicatore chiamato indice di prestazione energetica annua, espresso in kWh/m2 o kWh/m3 che permette una classificazione di merito degli edifici sottoposti a verifica.

A cosa serve?

La certificazione energetica è un dato utile al possibile acquirente o affittuario per constatare le caratteristiche energetiche dell’immobile. Migliora la trasparenza del mercato immobiliare, dati alla mano. In tal modo, i consumi energetici diventano un reale elemento di valutazione dell’immobile, ma anche di valorizzazione dello stesso. Inoltre, è un elemento che permette di fare una scelta immobiliare più consapevole. Infatti gli interessati potranno fare una stima dei consumi presenti e futuri più veritieri, calcoli da non lasciare al caso quando si tratta di fare un investimento immobiliare.
Normalmente l’equazione è: minore consumo energetico dell’immobile, maggior valore sul mercato immobiliare. Dal 2013 la certificazione energetica è obbligatoria per:
  • i contratti di locazione
  • i contratti di compravendita
  • le donazioni e i trasferimenti a titolo gratuito
  • annunci immobiliari sia di vendita che di affitto
  • edifici di nuova costruzione al termine dei lavori
  • ristrutturazioni importanti se i lavori coinvolgono oltre il 25% della superficie dell’involucro
L’operatore tecnico che redige la certificazione prende in esame l’isolamento dell’edificio (pareti e infissi), la fonte energetica utilizzata (rinnovabile, non rinnovabile), gli impianti (caldaia, radiatore, stufa). La documentazione energetica è valida per 10 anni se non vengono fatti interventi all’edificio che possono modificare le prestazioni energetiche dello stesso, devono essere comunque svolti controlli periodici. Non c’è bisogno di alcuna certificazione energetica per i contratti non soggetti a registrazione, come quelli inferiori ai 30 giorni e per:
  • box, cantine, autorimesse che non necessitano di comfort abitativo
  • fabbricati isolati inferiori ai 50mq di grandezza o agricoli non adibiti a residenza
  • i ruderi
  • luoghi adibiti a culto
Per maggiori informazioni, vi ricordiamo che svolgiamo consulenze anche in ambito energetico e vi invitiamo a scrivere le vostre domande contattandoci a info@agenziahome.it
 

giovedì 17 agosto 2017

Cedolare secca su affitti turistici

 

La battaglia per la tassa su AirBnb è rimandata all’autunno

La riscossione della cedolare secca sugli affitti turistici è in vigore da giugno, ma i grandi operatori temporeggiano. Accordo da settembre

 
Il 16 agosto è suonata per la seconda volta la campanella della cosiddetta tassa AirBnb. È infatti scaduto il termine per versare la cedolare secca del 21% sugli affitti brevi turistici di luglio. E per la seconda volta dall’entrata in vigore delle nuove regole, lo scorso 12 luglio, non tutti gli operatori hanno risposto alla chiamata. La stretta del governo sugli affitti brevi per turisti, nata con l’obiettivo di smascherare il nero, funziona a singhiozzo, perché gli operatori più importanti chiedono ancora tempo per mettersi in regola. L’Agenzia delle entrate avrebbe voluto far emergere i redditi dalle locazioni brevi già da quest’estate, che arride all’Italia per numero di visitatori, ma l’operazione trasparenza è rimandata a settembre.

Già a metà luglio, quando è scattato il primo versamento, AirBnb, i concorrenti della piattaforma Homeaway e le 20mila agenzie iscritte alla Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali (Fiaip) hanno detto chiaro e tondo di non aver adempiuto alle legge, perché il tempo per mettersi in regola era troppo poco.
Il 12 luglio l’Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare con le indicazioni per adottare il sistema della cedolare secca. Prima scadenza: 17 luglio. Tuttavia in queste ultime settimane poco è cambiato.
O meglio: gli operatori sono riusciti a prendere tempo. “Abbiamo incontrato il ministero del Tesoro e l’Agenzia delle entrate e abbiamo invocato l’articolo 3 dello Statuto del contribuente, tale per cui non si può fare una norma a cui bisogna adeguarsi subito, ma servono 60 giorni di tempo”, spiega Paolo Righi, presidente di Fiaip.
L’accordo, di cui dà conto solo Fiaip, posticipa l’entrata in vigore della circolare dell’Agenzia delle entrate al 12 settembre. Da quella data gli intermediari degli affitti brevi, come le agenzie immobiliari rappresentate da Fiaip o i privati attraverso Airbnb o altri siti, saranno tenuti a trattenere il 21% sugli incassi delle locazioni, per poi corrispondere la somma al Fisco. “E il primo versamento sarà il 16 di ottobre”, prosegue Righi.

L’accordo, però, al momento non è ancora nero su bianco. Né agli incontri hanno preso parte tutti i rappresentanti degli intermediari immobiliari. La Federazione italiana mediatori agenti d’affari (Fimaa), ad esempio, continua a suggerire ai propri associati di “rispettare la nuova normativa che li vede nell’inedita veste di sostituti di imposta”.
Nemmeno l’interpretazione dello Statuto del contribuente è unanime. L’articolo 3 della legge recita che “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”. Il decreto legge sulla tassa Airbnb fissa l’avvio della raccolta della cedolare secca dal primo giugno, tuttavia la circolare dell’Agenzia delle entrate, che spiega come farlo in pratica, arriva un mese e mezzo dopo. Quale delle due date fa fede?
Noi non abbiamo aspettato che la legge fosse effettiva, ma ad aprile abbiamo adeguato i nostri software e raccogliamo già la cedolare secca”, spiega Pietro Abbati Marescotti, vicepresidente di Property Managers Italia (Pmi). L’associazione riunisce una settantina di società italiane, che si occupano di gestione di immobili per conto terzi, e ha versato i valori per luglio e agosto, a differenza dei big che si sono rifiutati.
AirBnb, Homeaway e Fiaip a luglio hanno detto di non aver avuto abbastanza tempo per adeguare i software dei portali per introdurre il calcolo del 21%, informare i proprietari di casa, formare i collaboratori, procedere alla riscossione e individuare, se fosse necessario, un legale rappresentante in Italia a cui affidare la responsabilità delle transazioni. “Abbiamo delle perplessità su queste motivazioni, c’è resistenza ad applicare questa legge”, osserva il vicepresidente dell’associazione, che sul sito ha pubblicato un vademecum sulla cedolare secca per affitti turistici.
La partita con l’Agenzia delle entrate non è chiusa neanche per Pmi. “Ci sono dei punti ancora da chiarire”, puntualizza Abbati Marescotti. Il primo interrogativo riguarda la somma su cui applicare la cedolare secca. Facciamo un esempio. Un proprietario di casa si affida a un intermediario per affittare l’appartamento. Il costo per il turista è di 100 euro al giorno, comprensivi dei 10 euro che il proprietario riconosce all’agente immobiliare. Su quale base si calcola il 21%? Sui 100 euro finali o su 90 euro? Nel primo caso, osservano gli intermediari, gli agenti sarebbero tassati due volte: alla fonte della loro commissione e in seguito, sui redditi totali.
Il secondo interrogativo riguarda il momento in cui il contratto viene perfezionato e quindi scatta la raccolta della tassa. La norma non è chiara. Su queste questioni anche Fiaip chiede più chiarezza al Fisco, tanto che la prossima settimana si svolgerà una nuova riunione tra le parti. Mentre Fimaa contesta che il lavoro dell’intermediario, che richiede un esame di abilitazione, possa essere svolto anche da portali internet qualificati allo stesso modo, “in spregio alla norma di riferimento”. Fiaip invece ha chiesto ad Airbnb di distinguere gli operatori immobiliari che affittano case sul sito. “Rappresentiamo più del 40% dei profili in Italia”, spiega Righi.
Nonostante il susseguirsi di false partenze, la regola italiana ha suscitato attenzione in Europa. Francia, Spagna e Austria stanno studiando l’applicazione dello strumento per scegliere la soluzione migliore da applicare al proprio interno. La Spagna vorrebbe inquadrare gli affitti turistici con una legge entro la fine dell’anno, Francia e Austria nel 2018. A differenza dell’Italia, all’estero l’esplosione degli affitti brevi per turisti ha destabilizzato il mercato immobiliare, creando voragini nell’offerta di case a lungo termine. Allo stesso modo, anche i colossi del web stanno monitorando l’Italia e non si escludono ricorsi al nuovo regolamento. O interventi di correzione nella manovra finanziaria di dicembre.

https://www.wired.it/economia/business/2017/08/17/tassa-airbnb-affitto/

venerdì 11 agosto 2017

Una frase da evitare...


Sia che tu stia parlando con il coniuge,  tuo figlio, il tuo migliore amico, il tuo capo, o una venditore o un cliente immobiliare, c'è una frase che dovresti proprio evitare.
Quale è?
"Non ho avuto la possibilità di ..."
Potresti avere giustificazione se qualcuno ha fatto una richiesta  nell'ultima ora o e sei stato in un incontro con un cliente o impegnato al telefono.
Ma se avevi promesso di fare qualcosa ieri - o la scorsa settimana - e non lo hai ancora fatto, la persona con cui parlerai probabilmente (correttamente) interpreterà "non ho avuto la possibilità ..." come " Non ho avuto tempo per ... " o peggio:" non mi preoccupavo ... "
Certo, se la richiesta fosse stata per qualcosa che richiede un giorno intero per avere soluzione , potresti davvero non avere  potuto trovare il tempo per farlo.
Ma di solito, questo non è il caso. Molto spesso, è qualcosa che richiederebbe un'ora al massimo.
E sai - se volevi farlo, potresti avere "avuto la possibilità" di farlo.

Potrebbe essere necessario saltare uno spettacolo televisivo o rimanere sveglio un'ora in più, o svegliarti prima, ma se fosse importante per te, lo avresti fatto.
Qual è la cura? Impara a dire no.
Le persone potrebbero sentirsi indispettite per un tuo rifiuto verso qualche compito indesiderato, ma saranno molto più seccate  se  tu dici sì e poi non hanno quanto si aspettano - specialmente se  ci si presenta con l'insulto molto insolente "Non ho avuto la possibilità" una scusa.
Oppure - se è qualcosa che devi fare per un cliente, impegnati e fallo!

E' segno di rispetto e serietà.


Immagine per gentile concessione di africa a FreeDigitalPhotos.net

Ebbene sì ... Ogni casa in vendita è degna di staging.


 
 
 
Gli stagers domestici sono abituati ad ascoltare un agente o un venditore dire che quando il stagehome vale solo $ x.00 dollari e probabilmente non vale la pena di fare staging. (staging è l'insieme di interventi che permettono di presentare al meglio un immobile da vendere)
Quello è un po'come dire che hai visto una banconota  da € 10 sul marciapiede, ma non valeva la pena raccoglierla.
Nessuno vuole buttare via i soldi, ma è quello che stai facendo se non fai ogni tentativo di proporre la tua casa nella migliore condizione possibile prima di venderla.
un appartamento da vendere sui 300.000,00 €, una villa da 1.000.000,00 di € o un rustico da 100000,00 €..

Cosa hanno tutti in comune?

I proprietari desiderano vengano venduti al prezzo migliore e in un tempo relativamente breve, e avevano un budget limitato per farlo.

A volte occorre investire un minio per avere un grande ritorno....


Quindi, mentre non esiste un prezzo minimo di listino, esistono alcune considerazioni di base valide sempre:
 
1. Il massimo impegno a fare quello che devono fare per venderlo.


2.Lo sforzo massimo per eliminare oggetti che stanno "mangiando lo spazio".


3. Massimo impegno nel  pulire sotto, oltre, in cima e in giro ogni centimetro della loro casa.


4.Metterein preventivo  una spesa (minima) che permetterà di aggiornare e riparare gli elementi suggeriti.


5.Soprattutto sforzarsi al meglio  per ascoltare ciò che il loro agente raccomanda.



Ogni casa merita di essere presentata nella sua migliore luce, indipendentemente dal suo prezzo di listino

http://activerain.com/blogsview/5096617/well-yes---every-house-for-sale-is-worthy-of-staging-
Well Yes...Every House for Sale is Worthy of Staging.                 
By
Home Stager with Room Service Home Staging





















 

giovedì 10 agosto 2017

Calcolo superfici commerciali

 
 
 

Per il calcolo delle superfici commerciali comunemente ci si rifà alle seguenti normative:
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La norma UNI 10750:2005
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il D.P.R. n. 138/98, allegato C



Norma UNI 10750 - Servizi Agenzie Immobiliari. Requisiti del Servizio.
4.4  Criteri per la valutazione patrimoniale
La norma UNI 10750, riporta i seguenti i criteri di computo della "superficie commerciale". Per maggiori approfondimenti ti suggeriamo l'acquisto della norma UNI.
“Per il computo della superficie commerciale, sia che si tratti di immobile destinato ad uso residenziale sia che si tratti di immobile destinato ad uso commerciale (direzionale, industriale e turistico) si deve considerare:
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la somma delle superfici coperte calpestabili comprensive delle quote delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali;
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le superfici ponderate ad uso esclusivo delle terrazze, balconi, patii e giardini;
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le quote percentuali delle superfici delle pertinenze (cantine, posti auto coperti e scoperti, box, ecc.).
Il computo delle superfici coperte deve essere effettuato con i criteri seguenti:
  1. 100% delle superfici calpestabili;
  2. 100% delle superfici pareti divisorie interne (non portanti);
  3. 50% delle superfici pareti portanti interne e perimetrali.
Nel caso di immobili indipendenti e/o monofamiliari la percentuale di cui al punto c) deve essere considerata al 100%. Il computo delle superfici di cui al punto c) non potrà, comunque, eccedere il 10% della somma di cui ai punti a) e b).
Per il computo delle superfici scoperte devono essere utilizzati i seguenti criteri di ponderazione:
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25% dei balconi e terrazze scoperti;
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35% dei balconi e terrazze coperti (per coperto si intende chiuso su tre lati);
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35% dei patii e porticati;
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60% delle verande;
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15% dei giardini di appartamento;
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10% dei giardini di ville e villini.
Le quote percentuali indicate possono variare in rapporto alla particolare ubicazione dell'immobile, alle superfici esterne, le quali possono essere o meno allo stesso livello, alle superfici complessive esterne, le quali comunque non eccedano il 30% di quella coperta, fatti salvi tutti quei fattori incrementativi o decrementativi che caratterizzano il loro particolare livello di qualità ambientale”.
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D.P.R. n. 138/98 Allegato C - Norme Tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria
Il DPR n.138 del 1998 afferma che "l'unità di consistenza delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria indicate nel quadro generale, di cui all'allegato B, è il metro quadrato di superficie catastale" (art.3). I criteri di determinazione di tale superficie sono descritti nell'allegato C.
  1. Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.
  2. La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero delle loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.
  3. La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.
  4. La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.
Per quanto riguarda i criteri per i gruppi R (unità immobiliari a destinazione abitativa di tipo privato e locali destinati a funzioni complementari) di seguito sono riportate le modalità di computo.
La superficie catastale è data dalla somma:
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della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;
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della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura: del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
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del 25 per cento qualora non comunicanti;
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della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura: del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a); del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;
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della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.
La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.
Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1.

martedì 8 agosto 2017

Tabella nuda proprietà-usufrutto


 
foto idealista.it

Usufrutto vitalizio 2010 Tabella del valore comparativo usufrutto nuda proprietà rapportata al nuovo tasso legale del 1% in vigore dal 1/1/2010

Coefficienti per la determinazione dei valori attuali dei diritti di usufrutto vitalizio e delle rendite o pensioni vitalizie al tasso di interesse del 1% L'usufrutto vitalizio dura fintanto che vive l'usufruttuario, il suo valore si calcola applicando il coefficiente della tabella (inversamente proporzionale all'età dell'usufruttuario).

TABELLA DI SOPRAVVIVENZA
Coefficienti per la determinazione del diritto di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie
Età del beneficiario   Valore Usufrutto %    Valore Nuda Proprietà %
Da 0 a 20 95,00 5,00
Da 21 a 30 90,00 10,00
Da 31 a 40 85,00 15,00
Da 41 a 45 80,00 20,00
Da 46 a 50 75,00 25,00
Da 51 a 53 70,00 30,00
Da 54 a 56 65,00 45,00
Da 57 a 60 60,00 40,00
Da 61 a 63 55,00 45,00
Da 64 a 66 50,00 50,00
Da 67 a 69 45,00 55,00
Da 70 a 72 40,00 60,00
Da 73 a 75 35,00 65,00
Da 76 a 78 30,00 70,00
Da 79 a 82 25,00 75,00
Da 83 a 86 20,00 80,00
Da 87 a 92 15,00 85,00
Da 93 a 99 10,00 90,00

L’usufrutto (art. 978 e segg. c.c.) è il diritto, riconosciuto a un soggetto (usufruttuario), di godere gratuitamente di un bene appartenente ad altro soggetto (nudo proprietario), usando la diligenza del buon padre di famiglia (ossia la diligenza di una persona che non sia né troppo trascurata né troppo zelante), e di ricavarne le utilità che esso può fornire, con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica, vale a dire di non orientarla a scopi diversi da quelli cui è destinato: così, se l’usufrutto ha per oggetto un’abitazione, l’usufruttuario non può trasformarla in ufficio.
L’usufrutto può essere legale, ossia stabilito dalla legge (è il caso di quello che i genitori hanno sui beni dei figli minori), e volontario (ossia stabilito dalle parti con apposito contratto), ma può anche essere costituito per testamento o acquistato per usucapione. L’usufrutto può durare a tempo determinato (è appunto il caso di quello dei genitori sui beni dei figli minori, che termina con il compimento della maggiore età o con l’emancipazione) o per tutta la vita dell’usufruttuario: è il caso del genitore che dona la propria casa al figlio, riservandosi però di abitarla vita natural durante.
Per calcolare il valore dell’usufrutto a vita si applica il tasso legale d’interesse (attualmente il 3%) al valore della piena proprietà e si moltiplica il risultato per il coefficiente relativo all’età del beneficiario, come da tabella appresso riprodotta. Il valore della nuda proprietà è invece costituito dalla differenza fra il valore della piena proprietà e il valore dell’usufrutto come sopra determinato.

Facciamo un esempio. Se al momento della morte dell'usufruttuario questi ha 77 anni e l'appartamento vale 300.000 euro, avremo: 9.000 (ossia il 3% -interesse legale- di 300.000) per 9 (vedi tabella), uguale 81.000 euro (valore dell'usufrutto), mentre il valore della nuda proprietà sarà di 219.000 euro (ossia 300.000 – 81.000). Il calcolo può essere abbreviato utilizzando i dati delle ultime due colonne: così, nel caso di un appartamento del valore di 500.000 euro (età del beneficiario 65 anni), il valore dell’usufrutto è di 240.000 euro (48% di 500.000), mentre quello della nuda proprietà è di 260.000 euro (52% di 500.000). Poiché il tasso legale d'interesse viene aggiornato periodicamente, la tabella ne segue la sorte.
A chi si devono rivolgere i proprietari immobiliari che intendono vendere la 'nuda proprietà' dei loro appartamenti o l'investitore che vuole indirizzare i suoi mezzi finanziari verso questo particolare segmento del mercato immobiliare residenziale?
L'indicazione classica è quella di contattare un agente immobiliare. La compravendita della 'nuda proprietà' di un immobile è un'operazione particolarmente delicata che richiede da parte dell'operatore immobiliare tutta una serie di conoscenze sia di carattere giuridico che fiscale per garantire agli interessati la conclusione di una trattativa "trasparente". Evitare, quindi, il Fai-da-te.

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Come si giunge alla determinazione del prezzo della "nuda proprietà" di un immobile?

Nella formazione del prezzo di cessione della 'nuda proprietà' di un'unità immobiliare incidono tutta una serie di fattori che vanno dall'età del venditore, al numero di persone che si riservano il diritto di "usufrutto", per finire ai classici indicatori per la determinazione delle quotazioni immobiliari (stato di conservazione dell'immobile, sua ubicazione, ecc.ecc).
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In concreto, a quanto può arrivare lo "sconto" per l'acquirente?

Difficile fornire precise indicazioni. Determinante è l'età del venditore (più elevata sarà la sua età e minore risulterà lo "sconto" per l'acquirente) e il numero di persone che si riservano il diritto di abitazione (due persone avranno uno "sconto" "superiore" rispetto a una).

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Pur con le dovute cautele, è possibile indicare la percentuale dello "sconto"?
In linea di massima, gli operatori immobiliari affermano che si può spuntare un ribasso sul prezzo di mercato oscillante fra il 20 e il 50 per cento. Una banda di oscillazione, dunque, piuttosto elevata che si giustifica con i "fattori" indicati in precedenza.

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Una volta che si è "spogliato" della proprietà, il venditore mantiene il "diritto di usufrutto" sull'immobile. Cosa sta a significare questa dizione?
Il codice civile stabilisce che l'usufruttuario ha il diritto di godere della "cosa" altrui ma deve rispettarne la destinazione economica.

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In concreto, il rispetto della "destinazione economica" dell'immobile, comporta vincoli per l'usufruttuario?
L'usufruttuario, oltre che a utilizzare direttamente l'immobile, potrà affittarlo a uso abitativo ma non potrà mutarne l'uso adibendolo, ad esempio, all'esercizio di un'attività professionale. L'usufruttuario può trarre dalla "cosa" (nel caso specifico l'appartamento ndr) tutto ciò che può trarre il proprietario. In pratica, l'usufruttuario può essere considerato un "proprietario a termine".

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Chi deve pagare le spese di manutenzione dell'immobile?
Le spese di manutenzione "ordinaria" sono a carico dell'usufruttuario, mentre quelle "straordinarie" sono di competenza del "nudo" proprietario.

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Quali sono le riparazioni "straordinarie"?

Il codice civile indica quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
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L'usufruttuario deve, in qualche modo, contribuire all'onere finanziario sostenuto dal "nudo proprietario"?
Bene: dovrà corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse legale nella misura del 5 per cento delle spese sostenute dal proprietario per effettuare le riparazioni straordinarie.

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Chi deve pagare le imposte sul "reddito" dell'unità immobiliare?

L'Irpef sulla rendita catastale dell'immobile e l'Ici (cioè l'imposta comunale sugli immobili) devono essere pagate dall'usufruttuario.

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Chi partecipa alle assemblee condominiali: il "nudo" proprietario o l'usufruttuario?
L'usufruttuario esercita il diritto di voto quando, nell'assemblea condominiale, si discutono affari che riguardano l'ordinaria amministrazione ed il semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

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E quando all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale sono previste deliberazioni relative alla manutenzione "straordinaria"?
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio, il diritto di voto spetta al "nudo" proprietario.

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Se l'usufruttuario non paga le spese condominiali di sua competenza, l'amministratore condominiale può presentare il "conto" al "nudo" proprietario?
No. In linea di principio va rilevato che il "nudo" proprietario non può intervenire, in sede di voto, quando l'assemblea condominiale affronta argomenti collegati alla manutenzione "ordinaria". Pertanto, qualora l'usufruttuario risulti moroso, l'amministratore condominiale potrà esercitare i diritti del condominio promuovendo esecuzione forzata sul diritto di usufrutto che, come stabilisce l'articolo 2810 del codice civile, può essere ipotecato.

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Dopo l'effettuazione della vendita della "nuda" proprietà, cosa deve fare il venditore per un corretto svolgimento della vita condominiale?

Dovrà tempestivamente comunicare l'avvenuta cessione della "nuda" proprietà dell'immobile all'amministrazione condominiale.
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È opportuno che l'acquirente ponga qualche vincolo alla possibilità di affittare l'appartamento da parte dell'usufruttuario?
Sì. Per cautelarsi da eventuali sgradite sorprese, come quella di trovarsi alla morte dell'usufruttuario un inquilino indesiderato che, in possesso di valido titolo (cioè di un contratto) con data certa, ha diritto di continuare la locazione per la durata contrattuale stabilita, comunque non oltre cinque anni dalla cessazione dell'usufrutto, potrà concordare con il venditore al momento dell'acquisto della "nuda" proprietà, l'obbligo da parte sua di comunicare le eventuali intenzioni di cedere l'usufrutto o di locazione e la conseguente possibilità di esercitare un diritto di prelazione.

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Qual è la base imponibile ai fini del calcolo delle imposte sull'atto di compravendita?
La base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto.

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È applicabile il sistema di "valutazione automatica" degli immobili che permette al contribuente di dichiarare all'ufficio del registro valori che non possono essere rettificati anche agli atti di cessione della "nuda" proprietà di un immobile.
Certamente. Il sistema di valutazione "garantita" si applica anche alla compravendita della "nuda" proprietà di immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita.

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E qualora l'immobile non risulti accatastato?

Al verificarsi di questa ipotesi, gli interessati potranno avvalersi del sistema di valutazione "garantita" facendone esplicita richiesta nell'atto di compravendita.
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Come si calcola il valore del "diritto di usufrutto" e della "nuda" proprietà dell'immobile?

Questi valori variano in funzione dell'età dei beneficiari e si determina applicando la
tabella che pubblichiamo qui di fianco.

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È possibile illustrare il meccanismo di calcolo attraverso un esempio?
Ipotizziamo una valutazione "automatica" dell'immobile (rendita catastale x 100) di 150 milioni. Il venditore ha 74 anni. Il valore del "diritto di usufrutto" sarà di 52,5 milioni (150 milioni x 5 per cento = 7,5 milioni x 7). Il valore della "nuda" proprietà risulterà di 97,5 milioni (150 milioni - 52,5 milioni cioè il valore dell'usufrutto).

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Quali considerazioni si possono trarre da questa prima indicazione?
Più è anziano il venditore e maggiore risulterà il valore della "nuda" proprietà con una conseguente maggiore tassazione dell'atto di compravendita.

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Ritornando all'esempio precedente, in concreto, quale sarà l'incidenza fiscale sulla compravendita campione?

Il costo complessivo risulterà di 10.725.000 lire (cioè l'11 per cento di 97,5 milioni che corrispondono al valore della "nuda" proprietà) nel caso, più frequente, di compravendita fra persone fisiche.

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È possibile applicare le agevolazioni per l'acquisto della cosiddetta "prima casa" alla compravendita della "nuda" proprietà?
In questo caso, il calcolo della tassazione relativa alla compravendita fra persone fisiche sarà il seguente: 97,5 milioni x 4 per cento = lire 3.900.000 + 500.000 lire di imposte fisse ipotecaria e catastale - Totale lire 4.400.000.


http://www.repubblica.it/online/dossier/propri/propri/propri.html