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lunedì 4 maggio 2020

4 maggio 2020 - fase Due - Riapertura Agenzia


Mescolando le indicazioni con il buonsenso, nel rispetto della salute di tutti la fase Due, la "riapertura" è arrivata

Io, per i primi giorni continuerò a svolgere il mio lavoro in modalità smart, accogliendo in ufficio su appuntamento e facendo precedere ogni incontro da colloqui telefonici e video-visite.
Sarà compito di tutti noi trasformare l'opportunità di ritornare a muoverci in un successo o in una débacle pericolosa.
Occorrerà mantenere le distanze, l'uso di protezioni personali, e soprattutto l' impiego di quel gran dispositivo di prevenzione contagio che è dato dal"pensarci prima".
La salute di tutti dipende da quello che ognuno di noi farà.
Non possiamo ritenerci "sani" per  benevolenza degli dei.
Potremmo anche aver fatto il tampone , essere risultati negativi al Virus ma nulla ci assicura che nei giorni intercorsi tra test e risultato non ci sia stato un contagio.




giovedì 5 settembre 2019

ricevuta di locazione


Una domanda che mi sento rivolgere abbastanza di frequente è se, a fronte del pagamento del canone di locazione con bonifico, sia necessario farsi rilasciare una  una ricevuta.
L’art. 1199 c.c. prevede che “Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”; quindi il locatore che riceve il pagamento con bonifico, deve emettere la ricevuta solo quando richiesto dal conduttore.
In caso di mancata richiesta, il pagamento con bonifico non richiede l’emissione della ricevuta.

Diverso il caso in cui la locazione venga pagata in contanti: in questo caso occorre rispettare due regole:
*  non superare il limite previsto dalla normativa attuale (€ 2990,00) 
Attenzione a questa regola: se fosse certificato il pagamento di un canone di affitto superiore al limite consentito dalla legge, allora locatore e conduttore rischierebbero sanzioni comprese tra l’1% ed il 40% dell’importo pagato in contanti;
Obbligo di ricevuta se richiesta dal conduttore, ricevuta su cui va apposta, a carico dell'inquilino,  marca da bollo da 2€ se il canone pagato è superiore ai 77,47 €  




mercoledì 25 aprile 2018

Ostacoli

Capita di ricevere richieste per trovare immobili per persone non autosufficienti.
Credevo di essere capace di valutare gli ostacoli.
Ho imparato che non è vero.
Le difficoltà di chi non è completamente autonomo, di chi classifichiamo, con superficialità, disabile ( o handicappato o diversamente abile) non sono univoche.
Ogni caso è a sé.
Ho fatto vedere appartamenti che ritenevo "possibili" e che mi sono stati "smontati" da poche osservazioni, tipo: ma lei sa che la carrozzina ha un angolo di sterzata? Oppure : il parcheggio non è in piano... come possiamo utilizzarlo...
Io mi fermavo alla assenza di gradini..

Ringrazio AEM che, senza sottolinearlo volutamente,  mi ha mostrato i miei limiti.

A quando un corso sulle barriere architettoniche per agenti immobiliari?



sabato 21 aprile 2018

Liguria, il mare

 Foto di Marco Giardini

Da bambina vivevo a Vigevano, città della pianura, ed ero convinta che le risaie fossero mare...
Poi ho realizzato la differenza... E in  una città sulla costa è ora la mia casa.
Oggi vivo il mare ogni giorno e talvolta lo trascuro.
Mi accorgo di quanto sono fortunata quando lo guardo con chi casa la vuole trovare, la sta cercando ed ogni scorcio d'azzurro diventa una sorpresa ed un'emozione.

Oggi tornavo da aver fatto visitare una  villa a Poggio...





Mi sono fermata e ho respirato tutto l'azzurro che avevo intorno... acqua cielo...
Mi ci sono tuffata dentro.
Vi auguro piccoli momenti di gioia colorata.

giovedì 29 marzo 2018

venerdì 8 dicembre 2017

Piccole soddisfazioni

Oggi ho avuto la gioia di non essere un'agente immobiliare ma l'Agente Immobiliare.
Ho accompagnato a vedere case una bella coppia che si era affidata a me per le scrematura iniziali e a fine giornata, dopo un bel colloquio ricco di spunti chiarimenti e risposte, siamo giunti a fare una proposta che, se accettata, porterà a soluzione una lunga ricerca.
Soddisfatti entrambi per come cambia il percorso quando accanto hai qualcuno con cui confidarti e avere nelle considerazioni un punto di vista distaccato e capace di analisi più ampia.
Grazie a Giulia e Sabino per la fiducia.

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venerdì 17 novembre 2017

interesting blogs....

Nel campo immobiliare è giusto essere attenti anche alle tendenze ed alle informazioni che la rete ci può offrire sulle tendenze arredamento e cura delle nostre case. ho trovato su  Homify.it una selezione di  6 blog italiani di arredamento e di design che, secondo me, sono una costante fonte d'ispirazione per progetti d'ogni dimensione e che condividono una missione: far diventare l’abitazione finalmente "Casa"

  Case e Interni  
  

Case e Interni nasce nel 2012 dalla passione di due professionisti dell'architettura e dell'interior design, Anna e Marco. Il blog ha un'ampia sezione di progetti d'interni che sono seguiti da un'accurata analisi dell'arredo. La selezione delle foto è molto ben curata, con una spiccata propensione verso stili eclettici, che accolgono diversi modi d'arredare in una miscela unica e particolare. 
 Dalla home page, con “Ispirazioni colori” si può cercare facilmente il progetto d'interior che meglio si abbina ai nostri gusti riguardo l'arredamento della casa; inoltre la sezione DIY è piena di idee low cost facili da realizzare: se state pensando di decorare casa per un' occasione particolare, non potete farvelo mancare.

     

Cappello a Bombetta   



Spesso i dettagli rappresentano la vera essenza di progetti molto più grandi. Si parte così dall'elemento più piccolo per arrivare a creare l'atmosfera che caratterizza un'intera abitazione. DIY, arredamento, piccoli oggetti di design, ma non solo: ecco l’anima di Cappello a Bombetta, uno dei migliori blog italiani. Dietro alla pagina c’è la blogger Serena Scuderi che con la sua passione per la creatività a 360° riesce a proporre sempre soluzioni brillanti per l'interior design e la decorazione. Si siete delle persone creative e fantasiose, questo blog darà libro sfogo alla vostra inventiva! Cosa ci è piaciuto di più? I progetti di DIY sono semplicemente imperdibili.

IDA interior lifestyle


IDA interior lifestyle nasce nel 2010 grazie ad Ilaria, fotografa freelance per Casa Facile e collaboratrice per diverse riviste internazionali. Il blog ha una parte fotografica davvero ben curata in cui possiamo osservare progetti d'interior e decorazione di gran pregio. Vi consigliamo IDA Interior Lifestyle per il suo approccio all'arredo e alla decorazione semplice e colorato, con accostamenti interessanti e tante nuove idee che vi faranno appassionare al DIY con l'uncinetto! 

 

La Tazzina Blu    

Mettete da parte giornali e riviste, ma anche Pinterest e Tumblr! Se cercate idee fresche e giovani, La tazzina blu è proprio l'appuntamento giornaliero che non potete mancare, magari proprio davanti ad una tazzina di caffè: un blog emergente che con ironia dispensa consigli sull'arredamento e l'interior design. Dietro questa scrittura che sa essere attenta ma anche divertente si nasconde Camilla Corradi, una studentessa con la passione per il design, la fotografia e il lifestyle.
     

   La  gatta sul tetto

   

Un nome fantasioso nasconde un altro mondo fatto di colori, design e progetti dallo stile molto particolare. La gatta sul tetto nasce nel 2010, grazie a Cinzia Corbetta che aveva l'intento di riunire persone con le stesse passioni. Architetto d'interni e appassionata di restyling di mobili e oggetti di recupero, sul suo blog troverete stucchi, boiseries, decorazioni shabby chic e progetti dallo stile provenzale. 

Archidipity

L'architettura ritorna protagonista con Archidipity e lo fa con un tono informale e diretto. Il nome richiama la parola “Serendipity” che indica tutte quelle scoperte che avvengono un po’ per caso, mentre magari si cerca altro. Il blog, infatti, si caratterizza per un layout innovativo che facilita la cosiddetta “scoperta per caso”. Se avete voglia di viaggiare non potrete certo perdervi i “Il Lunedì dell’Architettura”, con tematiche particolari o grandi architetti che hanno segnato il passato o la nostra contemporaneità. Un'idea nata per caso grazie all’architetto Patrizia Burato, ma che ci ha pienamente convinto.
Si conclude così la  lista di blogger italiani di arredamento e di design. Qual è il vostro preferito?    
      


giovedì 26 ottobre 2017

Compravendita

 

Cos’è l’atto di compravendita (o rogito)?

La compravendita di una casa è un contratto con il quale viene trasferita una proprietà immobiliare a fronte di una somma di denaro.
Il contratto di compravendita, normalmente chiamato rogito, viene stipulato dal notaio e il suo contenuto reso pubblico, in quanto deve essere depositato presso l’Agenzia del Territorio (conservatoria dei registri immobiliari).

Le imposte che si applicano alla compravendite immobiliari

La compravendita è soggetta a diversi tipologie di imposte:
  • imposta di registro
  • imposta catastale
  • Imposta ipotecaria
  • IVA
CasaNoi ti offre uno strumento gratuito per il calcolo delle imposte di compravendita.

CHE COS’È IL VALORE CATASTALE?Dal 2006 per le cessioni di immobili abitativi e relative pertinenze (cantina, garage, ecc.) la base imponibile su cui calcolare le imposte corrisponde al valore catastale della casa, che si ottiene richiedendo la visura catastale. Questo valore si calcola sulla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per 110 se è prima casa, per 120 in tutte le altre ipotesi.

Quali imposte deve pagare l’acquirente privato?

Le imposte che l’acquirente privato deve pagare dipendono da due elementi: il tipo di venditore e se è prima / seconda casa o abitazione di lusso
il venditore può essere:
  1. un venditore privato
    se il venditore è un privato, allora la compravendita non è soggetta a IVA ma è soggetta all’imposta di Registro da calcolare sul valore catastale:
    • per la prima casa, pari al 2% del valore catastale, più le imposte catastale e ipotecaria che vanno versate in misura fissa pari 50€/cad. (totale 100,00€). Complessivamente quindi, il 2% del valore catastale + 100,00€.
    • per la seconda casa o per una casa di lusso l’imposta di registro è pari al 9% del valore catastale, a cui vanno sommate l’imposta catastale pari a 50€/cad. (totale 100,00€).
      Complessivamente quindi, il 9% del valore catastale + 100,00€.
  2. una società di costruzioni o ristrutturazioni che vende un immobile entro 5 anni dalla fine lavori.
    In questo caso la compravendita è soggetta ad IVA da calcolare sul prezzo di compravendita:
    • per la prima casa, l’IVA è pari al 4% del prezzo, più le imposte di registro, catastale e ipotecaria che vanno versate in misura fissa pari a 200€/cad. (totale 600,00€)
    • per la seconda casa, l’IVA è pari al 10% del prezzo, più le imposte di registro, catastale e ipotecaria che vanno versate in misura fissa pari a 200€/cad. (totale 600,00€)
    • per un’abitazione di lusso, l’IVA è pari al 22% del prezzo, più le imposte di registro, catastale e ipotecaria che vanno versate in misura fissa pari a 200€/cad (totale 600,00€)
    • DETRAZIONE DEL 50% DELL’IVA SE SI ACQUISTA UN’ABITAZIONE DI CLASSE ENERGETICA A O B DA UN’ IMPRESA DI COSTRUZIONI

      La Finanziaria 2017 ha confermato l’incentivo fiscale introdotto nella Legge di Stabilità 2016 per favorire l’acquisto di abitazioni di nuova costruzione ad elevata efficienza energetica. Le persone fisiche potranno detrarre dall’Irpef il 50% dell’Iva pagata se acquistano un immobile a destinazione residenziale e di classe energetica A o B da un’impresa costruttrice. L’acquisto dovrà essere fatto entro il entro il 31 dicembre 2017 e la detrazione dovrà essere ripartita in 10 anni. L’agevolazione non fa distinzioni tra acquisto prima o seconda casa. 
      1. una società NON costruttrice o impresa costruttrice che mette in vendita immobili OLTRE 5 anni dalla fine lavori
        In questo caso la Società può optare tra IVA o IMPOSTA DI REGISTRO. L’imposta di Registro si calcola sul Valore Catastale:
        1. per la prima casa, pari al 2% del valore catastale, più le imposte catastale e ipotecaria che vanno versate in misura fissa pari a 50€/cad. (totale 100,00€)
        2. per la seconda casa o per una casa di lusso l’imposta di registro e pari al 9% del valore catastale a cui vanno sommate l’imposta catastale e l’imposta ipotecaria pari 50€/cad. (totale 100,00€).

          È importante sapere che nelle compravendite…

          Le compravendite soggette ad imposta di registro seguono la regola del prezzo-valore. Nel rogito deve essere indicato l’intero prezzo pattuito e il dettaglio dei pagamenti effettuati (bonifici, assegni, ecc.).
          La tassazione viene applicata non al “prezzo” ma al “valore”. Vengono perseguiti dalla legge tutti coloro che dichiarino un prezzo inferiore a quello pattuito.

          Come versare le imposte per la compravendita

          Le imposte di registro, ipotecaria e catastale vanno pagate direttamente al notaio, che le versa all’Erario al momento della registrazione dell’atto notarile; il notaio svolge quindi la funzione di “sostituto d’imposta”.
          L’IVA, qualora la compravendita ne sia soggetta, va versata direttamente all’impresa costruttrice o ristrutturatrice, la quale è poi responsabile nei confronti dell’Erario.

          Quali requisiti deve avere l’acquirente per usufruire delle agevolazioni “prima casa”

          Per poter usufruire delle agevolazioni “prima casa” l’acquirente deve avere i seguenti requisiti di massima
        3. Non essere in possesso – al momento del rogito – di altro immobile acquistato con le agevolazioni prima casa su tutto il territorio nazionale, oppure possederlo ma a condizione che venga alienato entro un anno dalla data dell’atto (novità introdotta dall’art 55 della Legge stabilità 2016).
          Unica eccezione è quando un comproprietario acquista un’ulteriore quota di proprietà dell’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa.
          L’agevolazione spetta se il possesso dell’immobile è pervenuto a titolo gratuito (come avviene in caso di eredità o donazione).
          L’agevolazione non spetta anche in caso di comproprietà, nuda proprietà, usufrutto, etc. di abitazione acquistata con i benefici prima casa.
        4. Non essere proprietario esclusivo (o in comunione con il coniuge) – al momento del rogito – di altra abitazione situata nello stesso comune in cui è situato l’immobile che sta acquistando (fa eccezione il possesso di abitazione nello stesso comune, acquistata con le agevolazioni, che verrà venduta entro un anno dall’atto).
      2. Avere la residenza nel comune, oppure dichiarare nell’atto di acquisto di voler stabilire entro 18 mesi la residenza nel comune in cui è situato l’immobile che sta acquistando.
        Il requisito della residenza nello stesso comune, viene superato se l’acquisto viene effettuato:
        a) nel comune dove si svolge l’attività
        b) nel comune dove ha sede o esercita l’attività l’impresa da cui dipende, in caso di trasferimento all’estero per ragioni di lavoro
        c) in qualsiasi comune nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato all’estero e che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano.Pertanto l’ottenimento delle agevolazioni “prima casa” non è vincolato al fatto che l’immobile acquistato diventi l’abitazione principale dell’acquirente.
        Può infatti essere acquistata con le agevolazioni “prima casa” anche un’abitazione affittata o da affittarsi dopo l’acquisto.
        L’agevolazione prima casa non riguarda le abitazioni classificate “di lusso”, a prescindere dai requisiti dell’acquirente.
         
      3. Come si fanno i conti? Guarda un esempio nel caso di compravendita soggetta imposta di registro

        Facciamo un esempio su un’abitazione la cui rendita catastale è pari a € 500.
        Rendita catastale rivalutata: 500 euro + 5% = 525 euro
        Agevolazioni prima casa: Valore Fiscale (prima casa): 525 euro x 110 = 57.750 euro Imposte:
        • registro euro 57.750 x2% = euro 1.155,00
        • ipotecaria (fissa) = euro 50
        • catastale (fissa) = euro 50
        totale euro 1.255,00
        Senza agevolazioni prima casa: Valore fiscale (no prima casa): 525 euro x 120 = 63.000 euro Imposte:
        • registro euro 63.000 x 9% = euro 5.670,00
        • ipotecaria euro 50
        • catastale euro 50
        totale euro 5.770,00
  3.  

venerdì 13 ottobre 2017

I Requisiti dell’agente immobiliare



facciamo chiarezza....
Il ruolo agenti e rappresentanti è dal 12 maggio 2012 definitivamente abolito a seguito dell’entrata in vigore dei decreti del Ministero sviluppo economico del 26 ottobre 2011 (pubblicati in G.U n. 10 del 13 gennaio 20121) che prevedono nuove modalità d’iscrizioni al registro delle imprese e al REA. Il 30 settembre 2013 è scaduto il termine concesso dai decreti ministeriali del 26 novembre 2011 alle imprese iscritte negli ex albi e ruoli che svolgono attività di agente e rappresentanti di commercio e di agente d’affari in mediazione per aggiornare la propria posizione al Registro Imprese e nel Rea. In particolare dall’1 di ottobre 2013 non è più consentito alle persone fisiche (che non hanno una posizione registro imprese, ma sono iscritte nei soppressi ruoli degli agenti e mediatori) di iscriversi nell’apposita sezione REA, in quanto i decreti prevedono espressamente la decadenza da tale possibilità. Tuttavia l’iscrizione nell’ex ruolo può essere utilizzato come requisito per l’avvio dell’attività (sino al 12 maggio 2017 per gli agenti e rappresentanti e sino al 12 maggio 2016 per i mediatori). Gli ‘agenti liberi’ non avendo una precedente iscrizione nel ruolo non possono effettuare l’aggiornamento RI/REA, tuttavia se hanno maturato due anni di attività potranno presentare una SCIA per comprovare i requisiti (anche professionali) e ottenere la qualifica di agente e rappresentante di commercio.

Vediamo quindi nel dettaglio quali sono i requisiti affinchè un agente immobiliare possa effettuare la SCIA per essere abilitato a svolgere la professione:
Requisiti di massima: maggiore età, cittadinanza italiana o di altro paese UE, ovvero per i cittadini extracomunitari il permesso di soggiorno; possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; non essere sottoposti a misure antimafia; non essere stati dichiarati falliti con procedura in corso; non essere stati condannati per alcune tipologie di reato (art. 2 della Legge n. 39/89) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Requisiti professionali: oltre ad aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto.
Requisiti per le società: possesso in capo a tutti i legali rappresentanti dei requisiti di massima già elencati per le persone fisiche; iscrizione dei singoli legali rappresentanti presso la Camera di Commercio di residenza degli stessi (con accertamento in capo agli stessi di tutti i requisiti di massima e professionali sopraindicati).
Polizza di assicurazione:
Per l’esercizio dell’attività di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti. L’ammontare minimo di copertura fissato delle polizze deve essere pari ad:
– euro 260.000,00 per le ditte individuali
– euro 520.000,00 per le società di persone
– euro 1.550.000,00 per le società di capitale

Quindi riassumendo, l’albo degli agenti immobiliari non esiste più, ma esistono comunque dei requisiti (che sono i medesimi di quando il ruolo era attivo) che abilitano alla professione ed in mancanza dei quali non è possibile svolgere l’attività!

il vostro portinaio, il fiorista, il trafficone di turno non è Agente Immobiliare!

https://fonteimmobiliare.it/2017/07/08/albo-agenti-immobiliari/

sabato 30 settembre 2017

Agevolazioni Prima casa

Anche se i requisiti per poter usufruire delle agevolazioni prima casa sono pochi e ben distinti, sembra che ci sia molta confusione su questo argomento .
 Il comma 55 dell’articolo 1 della L. n. 208/2015 (c.d. “Legge di Stabilità 2016”) ha apportato notevoli novità su questo argomento, in vigore dal 01 gennaio 2016 ed è il caso di aggiornare le informazioni .
L’applicazione del beneficio fiscale prima casa comporta l’applicazione dell’imposta di registro in misura ridotta del 2% anziché del 9%, dell’IVA del 4% anziché del 10%(in caso di acquisto di casa in costruzione)  e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro anziché del 2% e dell’1% del valore catastale.
La novità principale è che a decorrere dal 1° gennaio 2016 chi ha già acquistato un immobile abitativo usufruendo dell’agevolazione “prima casa” può acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito (successione o donazione), un ulteriore immobile abitativo, usufruendo anche sul secondo acquisto  dell’agevolazione fiscale prevista per la “prima casa”. L’unica condizione per beneficiare del risparmio fiscale sopra descritto consiste nel vendere il “primo” immobile agevolato entro un anno dal secondo acquisto.  Precedentemente si era obbligati prima a vendere e solo successivamente ad acquistare la nuova prima casa.
La novità è applicabile anche in caso di acquisti della prima casa per successione o donazione. Infatti, è previsto un beneficio prima casa, sempre in presenza di tutti i requisiti e di tutte le condizioni, anche per questi acquisti. In questo caso, l’agevolazione è un’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nella misura di 200 euro ciascuna.
cambio casa
È bene evidenziare le parole “chi ha già acquistato“: nell’ipotesi in cui il compratore possieda un’abitazione acquistata senza l’agevolazione “prima casa” posta nel medesimo territorio del Comune in cui insiste il secondo immobile da acquistare, non vi sarà possibilità di utilizzare la nuova agevolazione “prima casa” su tale seconda compravendita, anche se si realizza l’alienazione del primo immobile entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. Se ci si trova in questa condizione si può compiere un nuovo acquisto agevolato solo a condizione che la casa già di proprietà sia venduta prima del nuovo acquisto agevolato.
Infatti, la Legge di Stabilità 2016 presuppone che l’acquisto del secondo immobile sia agevolabile solo a fronte di un precedente acquisto di immobile effettuato usufruendo dell’agevolazione prima casa.
C’è poi il punto relativo al credito d’imposta. Chi vende e riacquista una prima casa ha diritto a un cosiddetto credito d’imposta: può scomputare dall’imposta da pagare per la nuova casa quella che ha già pagato per l’ acquisto della casa precedente. Qui c’è una difficoltà interpretativa. La formulazione letterale della norma sul credito d’imposta dice che spetta a chi alieni un’abitazione acquistata con le agevolazioni e ne acquisti un’altra entro l’anno. Quindi la norma sul credito d’imposta presuppone la sequenza alienazione/riacquisto, che fino al 31 dicembre 2015 era l’unica possibile per usufruire delle agevolazioni.  Ma la prassi che si è già consolidata prevede che basti l’impegno sull’atto di acquisto a rivendere la casa già posseduta entro un anno per avere il credito di imposta.

I requisiti

requisiti agevolazione prima casa
Chi chiede di usufruire dell’agevolazione prima casa deve rispettare i seguenti requisiti.
– La casa non deve essere considerata di lusso,ossia essere iscritta nelle categorie catastali A01  – A08 – A09;
– la residenza anagrafica nel comune dove si acquista l’immobile agevolato o l’impegno a trasferirvi la residenza entro 18 mesi dall’acquisto;
– non possedere, neppure in comunione con il coniuge, altre abitazioni nello stesso comune, a prescindere da come queste abitazioni siano state acquisite. Le agevolazioni prima casa non spettano nel caso in cui si è titolari assieme al coniuge in regime di comunione dei beni di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto) di un’abitazione.
– non possedere altre abitazioni su tutto il territorio nazionale acquistate con le agevolazioni prima casa o impegnarsi a rivenderle entro un anno.

Non sono riuscito a vendere entro un anno

Il mancato trasferimento entro l’anno dell’immobile preposseduto e acquistato con le agevolazioni prima casa e/o il mancato trasferimento di residenza entro i 18 mesi comportano la decadenza dell’agevolazione, cioè l’amministrazione finanziaria recupera la differenza di imposta nella misura ordinaria (il 9% per l’imposta di registro) ed applica una sanzione nella misura del 30% di tale importo.
Tuttavia per non incorrere nelle sanzioni prima della scadenza del termine annuale, si può presentare una apposita istanza e chiedere di versare la differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata (oltre agli interessi), evitando con così il pagamento della sanzione.
Dopo la scadenza del termine annuale, e prima che l’amministrazione finanziaria contesti la mancanza dei requisiti,  il contribuente può approfittare del ravvedimento operoso: può ravvedersi ed autonomamente pagare la differenza tra l’imposta agevolata e l’imposta ordinaria, gli interessi legali e la sanzione in misura molto ridotta, dipendente dal tempo del ravvedimento.
 
 
 
 
 
 

giovedì 28 settembre 2017

Piccole idee... 1


• 8, 12 o 16oz. vasi in vetro (tipo conserva...)
• Morsetti per tubi flessibili (trovati nella sezione idraulica di qualsiasi negozio di casa o in linea)
• Legno (la mia tavoletta è di circa 60 cm per 18  e la trovai nel reparto legname del fai da te)
• Color legno















Per appenderlo, ho solo inchiodato 2 ganci tipo quelli fotografati sul retro del legno.
questo organizzatore a barattoli funzionerebbe bene in molti angolini della mia casa!
 Forse nella tua cucina per coltelli, forchette e cucchiai? Forse in una stanza d'arte per tenere matite, forbici e colla? Le possibilità sono veramente infinite.

 
Questo stesso "organizzatore" di  barattoli potrebbe  anche  aggiungere una  certa  serenità alla tua cucina,  patio o balcone di casa



 
 
 
Video – How to Create a Mason Jar Organizer