Una domanda che mi sento rivolgere abbastanza di frequente è se, a fronte del pagamento del canone di locazione con bonifico, sia necessario farsi rilasciare una una ricevuta.
L’art. 1199 c.c. prevede che “Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”; quindi il locatore che riceve il pagamento con bonifico, deve emettere la ricevuta solo quando richiesto dal conduttore.
In caso di mancata richiesta, il pagamento con bonifico non richiede l’emissione della ricevuta.
Diverso il caso in cui la locazione venga pagata in contanti: in questo caso occorre rispettare due regole:
* non superare il limite previsto dalla normativa attuale (€ 2990,00)
Attenzione a questa regola: se fosse certificato il pagamento di un canone di affitto superiore al limite consentito dalla legge, allora locatore e conduttore rischierebbero sanzioni comprese tra l’1% ed il 40% dell’importo pagato in contanti;
* Obbligo di ricevuta se richiesta dal conduttore, ricevuta su cui va apposta, a carico dell'inquilino, marca da bollo da 2€ se il canone pagato è superiore ai 77,47 €
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