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venerdì 13 ottobre 2017
I Requisiti dell’agente immobiliare
facciamo chiarezza....
Il ruolo agenti e rappresentanti è dal 12 maggio 2012 definitivamente abolito a seguito dell’entrata in vigore dei decreti del Ministero sviluppo economico del 26 ottobre 2011 (pubblicati in G.U n. 10 del 13 gennaio 20121) che prevedono nuove modalità d’iscrizioni al registro delle imprese e al REA. Il 30 settembre 2013 è scaduto il termine concesso dai decreti ministeriali del 26 novembre 2011 alle imprese iscritte negli ex albi e ruoli che svolgono attività di agente e rappresentanti di commercio e di agente d’affari in mediazione per aggiornare la propria posizione al Registro Imprese e nel Rea. In particolare dall’1 di ottobre 2013 non è più consentito alle persone fisiche (che non hanno una posizione registro imprese, ma sono iscritte nei soppressi ruoli degli agenti e mediatori) di iscriversi nell’apposita sezione REA, in quanto i decreti prevedono espressamente la decadenza da tale possibilità. Tuttavia l’iscrizione nell’ex ruolo può essere utilizzato come requisito per l’avvio dell’attività (sino al 12 maggio 2017 per gli agenti e rappresentanti e sino al 12 maggio 2016 per i mediatori). Gli ‘agenti liberi’ non avendo una precedente iscrizione nel ruolo non possono effettuare l’aggiornamento RI/REA, tuttavia se hanno maturato due anni di attività potranno presentare una SCIA per comprovare i requisiti (anche professionali) e ottenere la qualifica di agente e rappresentante di commercio.
Vediamo quindi nel dettaglio quali sono i requisiti affinchè un agente immobiliare possa effettuare la SCIA per essere abilitato a svolgere la professione:
Requisiti di massima: maggiore età, cittadinanza italiana o di altro paese UE, ovvero per i cittadini extracomunitari il permesso di soggiorno; possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; non essere sottoposti a misure antimafia; non essere stati dichiarati falliti con procedura in corso; non essere stati condannati per alcune tipologie di reato (art. 2 della Legge n. 39/89) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
Requisiti professionali: oltre ad aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione ed aver superato un esame diretto ad accertare l’attitudine e la capacità professionale dell’aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto.
Requisiti per le società: possesso in capo a tutti i legali rappresentanti dei requisiti di massima già elencati per le persone fisiche; iscrizione dei singoli legali rappresentanti presso la Camera di Commercio di residenza degli stessi (con accertamento in capo agli stessi di tutti i requisiti di massima e professionali sopraindicati).
Polizza di assicurazione:
Per l’esercizio dell’attività di mediatore deve essere prestata idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti. L’ammontare minimo di copertura fissato delle polizze deve essere pari ad:
– euro 260.000,00 per le ditte individuali
– euro 520.000,00 per le società di persone
– euro 1.550.000,00 per le società di capitale
Quindi riassumendo, l’albo degli agenti immobiliari non esiste più, ma esistono comunque dei requisiti (che sono i medesimi di quando il ruolo era attivo) che abilitano alla professione ed in mancanza dei quali non è possibile svolgere l’attività!
il vostro portinaio, il fiorista, il trafficone di turno non è Agente Immobiliare!
https://fonteimmobiliare.it/2017/07/08/albo-agenti-immobiliari/
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