Sempre più sovente incontriamo persone che lavorano da casa utilizzando il cosiddetto "telelavoro", per loro è interessante, in caso di locazione, stipulare un contratto a uso promiscuo, questo permette di scaricare al 50% il canone mensile.
Con il termine locazioni ad uso promiscuo si intendono quelle locazioni di unità immobiliari di abitazione per una parte della quale è concessa, dal locatore, una destinazione diversa (ad es. ufficio, laboratorio, magazzino).
O viceversa, cioè locazione commerciale, per la quale è prevista una parte adibita a locazione abitativa.
QUESTE IPOTESI NON SONO ESPRESSAMENTE DISCIPLINATI DALLE LEGGI IN VIGORE (392/78 - LOCAZIONI DIVERSE DA ABITAZIONE E/O 431/98 - LOCAZIONI AD USO ABITAZIONE). AL FINE DI INDIVIDUARE LA DISCIPLINA GIURIDICA APPLICABILE, VA ADOTTATO IL CRITERIO DELLA PREVALENZA DELLA DESTINAZIONE D'USO.
PERCHÈ IL CONTRATTO DI LOCAZIONE SIA AD USO PROMISCUO (ABITATIVO PREVALENTE SU COMMERCIALE) È SUFFICIENTE INSERIRE, NEL CONTRATTO A CANALE LIBERO, LA SEGUENTE CLAUSOLA:
<< L'IMMOBILE È LOCATO AD USO ABITAZIONE, RESTANDO PER ALTRO CONSENTITO AL CONDUTTORE DI SVOLGERE NELL'IMMOBILE L'ATTIVITÀ DEL TUTTO SECONDARIA, CAUSALE O ACCESSORIA DI ... >>
Viceversa se è prevalente la destinazione d'uso commerciale si applica la legge 392/78 (art. 80) e il contratto ad uso commerciale.
Non esiste una definizione precisa e genericamente riconosciuta di cosa si intenda per uso prevalente: la prassi comune è quella di adottare un criterio quantitativo, di valutare cioè per cosa è utilizzata la maggior parte della superficie dell'immobile.
Così, se ad esempio di un appartamento di 100 mq si utilizza l'80% per abitarci e il 20% come ufficio, la destinazione prevalente sarà quella abitativa.
Così, se ad esempio di un appartamento di 100 mq si utilizza l'80% per abitarci e il 20% come ufficio, la destinazione prevalente sarà quella abitativa.
Aspetti fiscali dell'uso promiscuo di una abitazione
L'articolo 54, comma 3, del Tuir, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, stabilisce che il professionista titolare di partita Iva che prenda in affitto un immobile ad uso promiscuo, ad esempio destinando a proprio ufficio una stanza della casa in cui abita, potrà portare in deduzione dal proprio reddito il 50% del canone di locazione pagato.
Lo stesso 50% potrà essere dedotto per altre spese relative all'utilizzo strumentale dell'immobile, come quelle per le utenze, o per spese di ristrutturazione, riparazione o ammodernamento, nonché per la rendita catastale, nel caso di immobile di proprietà.
La percentuale del 50%, quindi, è un parametro standard valido sempre che non dipende dall'effettiva percentuale della superficie utilizzata per svolgere l'attività, che potrebbe essere anche inferiore.
Si tratta pertanto di un elemento che si rivela favorevole per i professionisti, che possono in tal modo avere il vantaggio di poter dedurre il 50% delle spese affrontate, ad esempio, per ristrutturare la propria abitazione.
Il vantaggio offerto da questa possibilità nasce dall'esigenza di forfettizzare e rendere più semplice il calcolo del reddito, evitando l'insorgere di contenziosi per il calcolo della superficie effettivamente utilizzata per l'attività lavorativa.
Tuttavia questa regola è valida soltanto per la deducibilità dal reddito e non per la detraibilità dell'Iva, per la quale si deve invece risalire all'effettiva quota di costi da ripartire tra casa e lavoro.
Sarà necessario, quindi, individuare in proporzione la parte di immobile destinata ad attività professionale, perché non esiste una indicazione precisa su come effettuare il calcolo.
Naturalmente la regola del 50% si applica soltanto alle spese miste, cioè a quei costi che riguardano sia l'aspetto lavorativo che quello residenziale e non a quelle spese che riguardano esclusivamente la vita privata.
Ad esempio le spese per il canone di una pay tv non possono essere né portate in deduzione, né essere detratta l'Iva.
Allo stesso modo, i costi relativi unicamente all'attività lavorativa sono interamente deducibili
Va sottolineato: se un professionista che utilizza la propria abitazione ad uso promiscuo, per esempio ricevendo dei clienti, ha anche, nello stesso Comune, un immobile destinato unicamente all'attività lavorativa, non potrà dedurre le spese relative all'immobile ad uso promiscuo.
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