Una interessante comunicazione della Regione Liguria sulla interpretazione della 𝐢𝐧𝐯𝐚𝐥𝐢𝐝𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐀𝐩𝐞 (o decadenza) quando non siano effettuati i controlli periodici sule caldaie previsti dalla normativa.
𝑫𝒂 𝑹𝒆𝒈𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑳𝒊𝒈𝒖𝒓𝒊𝒂, 𝑶𝑮𝑮𝑬𝑻𝑻𝑶: 𝑽𝒂𝒍𝒊𝒅𝒊𝒕𝒂̀ 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝑨𝑷𝑬.
Il comma 5 dell’art. 6 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. per l’APE prevede che “La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica