Una interessante comunicazione della Regione Liguria sulla interpretazione della ๐ข๐ง๐ฏ๐๐ฅ๐ข๐๐ข๐ญ๐̀ ๐๐๐ฅ๐ฅ'๐๐ฉ๐ (o decadenza) quando non siano effettuati i controlli periodici sule caldaie previsti dalla normativa.
๐ซ๐ ๐น๐๐๐๐๐๐ ๐ณ๐๐๐๐๐๐, ๐ถ๐ฎ๐ฎ๐ฌ๐ป๐ป๐ถ: ๐ฝ๐๐๐๐
๐๐๐̀ ๐
๐๐๐๐ ๐จ๐ท๐ฌ.
Il comma 5 dell’art. 6 del D.lgs. 192/05 e s.m.i. per l’APE prevede che “La validitร temporale massima รจ subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessitร di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui รจ prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica
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