Innanzitutto la legge, cioè l’articolo 1118, 4° comma, del Codice civile, stabilisce che:
- il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri notevoli di funzionamento oppure aggravi di spesa per gli altri condomini;
- a seguito del distacco, il rinunziante (cioè il condomino che si è distaccato), resta obbligato a pagare le spese necessarie per la manutenzione straordinaria dell’impianto e quelle per la sua conservazione e messa a norma.
Questo è quello che stabilisce la legge vigente.
Usualmente, proprio per verificare che sussistano le condizioni di legge per consentire il distacco, l’interessato fa effettuare una perizia (magari da un tecnico scelto d’intesa con il condominio) per accertare che il distacco non comporti né squilibri notevoli nel funzionamento dell’impianto, né aggravi di spesa per gli altri condomini.
L’assemblea, ove ricorrano le condizioni stabilite dalla legge, non può opporsi al distacco del condomino, mentre se le condizioni di legge non dovessero sussistere può sia negare l’autorizzazione al distacco sia, all’opposto, comunque decidere di consentirlo.
Eseguito il distacco, il condomino distaccato sarà comunque tenuto a continuare a pagare le spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto, le spese per la messa a norma dello stesso e le spese di conservazione (che sono quelle di manutenzione ordinaria come chiarì il Tribunale di Roma con sentenza n. 6.078 del 13 dicembre 2017).
Queste spese, come ha puntualizzato la Corte di Cassazione (sentenza n. 1.420 del 27 gennaio 2004), costituiscono obbligazioni cosiddette propter rem cioè che hanno origine dalla comproprietà sull’impianto comune (comproprietà che resta anche dopo il distacco) e, pertanto, vanno ripartite secondo i millesimi attribuiti a ciascun condomino, salvo diverso accordo unanime raggiunto dai condomini o contenuto in un regolamento di tipo contrattuale (cioè vincolante per tutti i condomini come pare essere quello vigente nel suo condominio e da lei allegato).
Ed appunto il regolamento condominiale nel suo caso stabilisce che il criterio di ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti di riscaldamento e di condizionamento estivo ed invernale sia fissato in proporzione della cubatura delle singole unità immobiliari come indicato nella tabella allegata al regolamento stesso.
E, pertanto, per conoscere la proporzione precisa del contributo da lei dovuto per le spese di manutenzione straordinaria e ordinaria (dovute con riferimento all’impianto di raffrescamento condominiale) dovrà consultare la predetta tabella allegata al regolamento che potrà chiedere in visione ed in copia, ove non l’avesse a disposizione, all’amministratore condominiale.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte da " la legge per tutti" https://www.laleggepertutti.it/702313_cosa-devo-pagare-se-mi-distacco-dallimpianto-centralizzato
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