sabato 30 settembre 2017

Piccole idee... 2 come sorridere con le foto delle macchinette

https://thediyplaybook.com/2017/05/decorate-photo-booth-strips.html



Se uno di noi va in un luogo in cui ci sia una cabina fotografica, probabilmente ci entriamo pronti a sorridere e a dire "cheese!"

 le cabine fotografiche sono ovunque!
E tutti noi siamo prontissimi a farci scattare qualche istantanea  buffa  ?!






Vi incoraggiamo ad esporle  in modo da poter portare un sorriso sul tuo volto, ogni singolo giorno, nel rivederle.





E' bello per avere "fisicamente" stampe di ricordi speciali, anziché solo memorizzare quei momenti sul  cellulare.
Vi incoraggiamo ad esporle  in modo da poter portare un sorriso sul tuo volto, ogni singolo giorno, nel rivederle.



https://thediyplaybook.com/2017/05/decorate-dining-table-everyday.html

Agevolazioni Prima casa

Anche se i requisiti per poter usufruire delle agevolazioni prima casa sono pochi e ben distinti, sembra che ci sia molta confusione su questo argomento .
 Il comma 55 dell’articolo 1 della L. n. 208/2015 (c.d. “Legge di Stabilità 2016”) ha apportato notevoli novità su questo argomento, in vigore dal 01 gennaio 2016 ed è il caso di aggiornare le informazioni .
L’applicazione del beneficio fiscale prima casa comporta l’applicazione dell’imposta di registro in misura ridotta del 2% anziché del 9%, dell’IVA del 4% anziché del 10%(in caso di acquisto di casa in costruzione)  e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro anziché del 2% e dell’1% del valore catastale.
La novità principale è che a decorrere dal 1° gennaio 2016 chi ha già acquistato un immobile abitativo usufruendo dell’agevolazione “prima casa” può acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito (successione o donazione), un ulteriore immobile abitativo, usufruendo anche sul secondo acquisto  dell’agevolazione fiscale prevista per la “prima casa”. L’unica condizione per beneficiare del risparmio fiscale sopra descritto consiste nel vendere il “primo” immobile agevolato entro un anno dal secondo acquisto.  Precedentemente si era obbligati prima a vendere e solo successivamente ad acquistare la nuova prima casa.
La novità è applicabile anche in caso di acquisti della prima casa per successione o donazione. Infatti, è previsto un beneficio prima casa, sempre in presenza di tutti i requisiti e di tutte le condizioni, anche per questi acquisti. In questo caso, l’agevolazione è un’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nella misura di 200 euro ciascuna.
cambio casa
È bene evidenziare le parole “chi ha già acquistato“: nell’ipotesi in cui il compratore possieda un’abitazione acquistata senza l’agevolazione “prima casa” posta nel medesimo territorio del Comune in cui insiste il secondo immobile da acquistare, non vi sarà possibilità di utilizzare la nuova agevolazione “prima casa” su tale seconda compravendita, anche se si realizza l’alienazione del primo immobile entro un anno dal nuovo acquisto agevolato. Se ci si trova in questa condizione si può compiere un nuovo acquisto agevolato solo a condizione che la casa già di proprietà sia venduta prima del nuovo acquisto agevolato.
Infatti, la Legge di Stabilità 2016 presuppone che l’acquisto del secondo immobile sia agevolabile solo a fronte di un precedente acquisto di immobile effettuato usufruendo dell’agevolazione prima casa.
C’è poi il punto relativo al credito d’imposta. Chi vende e riacquista una prima casa ha diritto a un cosiddetto credito d’imposta: può scomputare dall’imposta da pagare per la nuova casa quella che ha già pagato per l’ acquisto della casa precedente. Qui c’è una difficoltà interpretativa. La formulazione letterale della norma sul credito d’imposta dice che spetta a chi alieni un’abitazione acquistata con le agevolazioni e ne acquisti un’altra entro l’anno. Quindi la norma sul credito d’imposta presuppone la sequenza alienazione/riacquisto, che fino al 31 dicembre 2015 era l’unica possibile per usufruire delle agevolazioni.  Ma la prassi che si è già consolidata prevede che basti l’impegno sull’atto di acquisto a rivendere la casa già posseduta entro un anno per avere il credito di imposta.

I requisiti

requisiti agevolazione prima casa
Chi chiede di usufruire dell’agevolazione prima casa deve rispettare i seguenti requisiti.
– La casa non deve essere considerata di lusso,ossia essere iscritta nelle categorie catastali A01  – A08 – A09;
– la residenza anagrafica nel comune dove si acquista l’immobile agevolato o l’impegno a trasferirvi la residenza entro 18 mesi dall’acquisto;
– non possedere, neppure in comunione con il coniuge, altre abitazioni nello stesso comune, a prescindere da come queste abitazioni siano state acquisite. Le agevolazioni prima casa non spettano nel caso in cui si è titolari assieme al coniuge in regime di comunione dei beni di un diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto) di un’abitazione.
– non possedere altre abitazioni su tutto il territorio nazionale acquistate con le agevolazioni prima casa o impegnarsi a rivenderle entro un anno.

Non sono riuscito a vendere entro un anno

Il mancato trasferimento entro l’anno dell’immobile preposseduto e acquistato con le agevolazioni prima casa e/o il mancato trasferimento di residenza entro i 18 mesi comportano la decadenza dell’agevolazione, cioè l’amministrazione finanziaria recupera la differenza di imposta nella misura ordinaria (il 9% per l’imposta di registro) ed applica una sanzione nella misura del 30% di tale importo.
Tuttavia per non incorrere nelle sanzioni prima della scadenza del termine annuale, si può presentare una apposita istanza e chiedere di versare la differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta agevolata (oltre agli interessi), evitando con così il pagamento della sanzione.
Dopo la scadenza del termine annuale, e prima che l’amministrazione finanziaria contesti la mancanza dei requisiti,  il contribuente può approfittare del ravvedimento operoso: può ravvedersi ed autonomamente pagare la differenza tra l’imposta agevolata e l’imposta ordinaria, gli interessi legali e la sanzione in misura molto ridotta, dipendente dal tempo del ravvedimento.
 
 
 
 
 
 

giovedì 28 settembre 2017

Piccole idee... 1


• 8, 12 o 16oz. vasi in vetro (tipo conserva...)
• Morsetti per tubi flessibili (trovati nella sezione idraulica di qualsiasi negozio di casa o in linea)
• Legno (la mia tavoletta è di circa 60 cm per 18  e la trovai nel reparto legname del fai da te)
• Color legno















Per appenderlo, ho solo inchiodato 2 ganci tipo quelli fotografati sul retro del legno.
questo organizzatore a barattoli funzionerebbe bene in molti angolini della mia casa!
 Forse nella tua cucina per coltelli, forchette e cucchiai? Forse in una stanza d'arte per tenere matite, forbici e colla? Le possibilità sono veramente infinite.

 
Questo stesso "organizzatore" di  barattoli potrebbe  anche  aggiungere una  certa  serenità alla tua cucina,  patio o balcone di casa



 
 
 
Video – How to Create a Mason Jar Organizer

lunedì 25 settembre 2017

Vestitini nuovi per i Divani Ikea



Bemz è una Società scandinava di Creazioni tessili che vi permette di dare nuova vita ai vostri imbottiti IKEA, personalizzandoli.
Offre rivestimenti anche per vecchi modelli, permettendo così di rinnovare casa senza dover eliminare il divano o le poltrone.
Si possono far confezionare anche tende e testate dei letti, o acquistare tessuti a metri...
Venduti online, e spediti in 42 paesi permettono di accontentare il desiderio di cambiare che spesso ci accompagna.
Bemz è così certa della bontà dei suoi prodotti da dare una garanzia di 3 anni!

https://bemz.com/fr/

domenica 24 settembre 2017

Imbarazzo della scelta...

Un appartamento si libererà a breve.
Il proprietario mi chiede di iniziare a pubblicizzarlo
Lo vedono in pochi giorni 6 coppie.
Per due non è la casa desiderata, ne restano 4.
Tutti la rivedono.
Tutti inviano documentazione relativa al reddito.
Adesso abbiamo:
A - genitori con tre bambini... sono i candidati che fanno più dubitare... tre ragazzini insieme in una sola Camera...

B - coppia di ragazzi che ora vivono a Castellaro, entrambi la lavoratori a tempo indeterminato,

C - un giovane Signore che lavora in una banca locale

D - coppia con ragazza che sono tornati a prendere anche le misure....

Tutti mi mandano messaggi quotidiani o quasi per sapere se sono "i prescelti"...
Ieri uno è anche venuto in ufficio per darmi caparra....



Sig. A. P...... scegli, ti prego!

Ed ora mi servono altri tre trilocali con le stesse caratteristiche....

venerdì 22 settembre 2017

Rent to buy, la guida completa da Notariato.it

immagine da Biblus.net

Sul sito di Notariato.it troviamo una esauriente presentazione del contratto denominato "Rent to Buy" cioè affitto propedeutico all'acquisto:


1. Cos’è il contratto di rent to buy?
È un nuovo tipo di contratto in cui si fondono un contratto di locazione e un preliminare di vendita di un immobile. Significa che il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore-futuro acquirente, il quale paga il canone; dopo un certo periodo di tempo il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni pagati.
Esempio: Si consideri la vendita di un appartamento per il prezzo di 100.000 euro. Il canone mensile è convenuto in 1.000 euro mensili. Una parte di questo prezzo, ad esempio 500 euro, viene dato per il godimento del bene, come se fosse un normale affitto. E questa parte si "perde", proprio come in una normale locazione. Il residuo, cioè i 500 euro mancanti, si imputano al prezzo (cioè sono come un acconto sul prezzo di vendita), per cui hanno come effetto quello di ridurre il prezzo finale di vendita. Se dopo 5 anni il conduttore deciderà di acquistare il bene non dovrà pagare 100.000 euro, ma 70.000 euro, perché 30.000 sono già stati pagati con parte dei canoni.
vi invito a leggere tutto l'articolo:
http://www.notariato.it/sites/default/files/1_DECALOGO_rent%20to%20buy.pdf