lunedì 26 agosto 2019

Vita di casa: frutta a Km 0

Milano.
desiderio di frutta davvero senza conservanti per torte o conserve.
ed ecco sul terrazzo il fico  che si scatena per accontentarci:


 una contadinella conforme alla tradizione.. o no?

adesso non ci resta che seguire questa ricetta:
https://ricette.giallozafferano.it/Torta-di-fichi.html
Unica variante, io ho spellato e spezzettato i fichi e li ho messi direttamente nell'impasto
 Non sopra a rondelle
 Ah e ho messi un 15%in più dei fichi a pezzetti nell'impasto

martedì 13 agosto 2019

Hygge

immagine da Pinterest


Decorare fa rima con  sognare, ispirare, immaginare! 
Se un solletico ti attraversa quando cerchi un nuovo tessuto, sei nostro. 
Queste sono le mie ragioni di felicità e le tue?

DECORARE RISVEGLIA LA TUA CREATIVITÀ

  Che colori metto? E se metto una scrivania in questo angolo? 
La decorazione, l'arredo e il "complemento" d'arredo ci fa immaginare, fantasticare, creare ... si innalzano le endorfine e generano piacere.


DECORARE CI CONSENTE DI GIOCARE

  Combino questo vaso con fiori o noci? Lo metto qui o là? Mescolo sedie? Che succede con il mio stile? Sposto quei mobili? Se lo condividi anche con i tuoi amici, tua madre, tua suocera, tua cognata...: È come giocare a casa, no?

DECORARE INSPIRA

  A volte, con così tanto lavoro, dobbiamo trovare un'altra ispirazione. 
Quale modo migliore di guardare stampe e colori per darci gioia? Cerca nelle riviste! 
Colori, stili, tendenze ... 
! Decorare, infatti, fa rima con il sogno.


DECORARE AIUTA IL CAMBIAMENTO 

  E in molte occasioni questo cambiamento implica una spinta, un motore nella nostra vita. 
A volte quel cambiamento è interno: mostrarlo con un nuovo taglio di capelli, ma anche con un nuovo colore sulle pareti della casa. 
Ti lascia co-me-nuo-vo!!!!.


DECORARE È UNA NUOVA OPPORTUNITÀ

 Sei cambiato Sei migliorato e vuoi che sia notato? 
Stai iniziando una nuova fase? 
Proprio come nella vita abbiamo il diritto (e il desiderio) di ricominciare, succede alla nostra stessa casa. 
Quando iniziamo una nuova fase, la nostra casa deve rifletterla! Diventa bello e rendi bella la tua casa, dentro e fuori.


DECORARE CI CONSENTE DI RISCHI

  Cosa che non facciamo in altri aspetti della nostra vita. 
Un tessuto pazzo? 
Uno sfondo? 
Un'immagine stimolante? 
E se eliminassi il tavolo che mi ha regalato mia suocera? 
Sì, la tua timidezza qui può essere lasciata fuori. 
Prova a cambiare le pareti o alcuni tessuti. 


LA DECORAZIONE È UN PROCESSO PERSONALE

Virginia Woolf ha raccomandato alle donne di avere "una stanza tutta per loro" per i progetti. 
Presta attenzione! 
Immagina uno spazio in cui ti senti a tuo agio e il processo di pianificazione sarà gratificante. 
Sono i nostri gusti e le nostre decisioni! 
Se non puoi avere un'intera stanza, lascia che sia almeno un angolo. Dona felicità, lo assicuro.


DECORARE È CREARE

Certo! Il tuo spazio, i tuoi gusti, le tue decisioni, il tuo universo è in ogni dettaglio. 
Qui prove, miscele, invenzioni diventano giochi senza limiti 
Lasciati ispirare dalle riviste, sì, ma il risultato finale è il tuo. 
Solo tuo.
 È come provare vestiti nuovi di zecca, vuoi vedere come appare, come ti senti, se ti piace, se ad altri piace ... 
A chi non piace?

DECORARE È LA RICERCA DEL WELFARE

E il tuo, ovviamente. 
In ogni oggetto non c'è solo l'oggetto stesso, il tuo amore e i tuoi sentimenti si rivelano.
 Non solo vuoi una casa più bella, ma stai anche cercando la tua strada per la pace, la tranquillità, la serenità ... e la felicità. 
Nel tuo rifugio, ovviamente, la tua casa!


IL SEGRETO DELLA FELICITÀ

  È la sensazione che i danesi chiamano hygge.
 Che cos'è ?: Accoglienza, niente di più e niente di meno.
E considerando che sono il paese più felice del mondo ... dobbiamo prestar loro attenzione!


Pensaci un attimo: immagina di cambiare il tuo salotto (o il tuo letto, la tua cucina ...) ... Visualizzi tutte le cose belle che hai intenzione di mettere! 
Consulti Pinterest come un matto.
Cosa provi ¿Welfare? Il piacere? Illusione? Solletico?
 ... E felicità, ovviamente. 
Come sarebbe la vita senza cose belle? Ne abbiamo bisogno!


“Quando arriviamo in un luogo ben arredato, proviamotrasmette benessere, comfort, serenità. E quando iniziamo a decorare, sentiamo quel benessere anche prima di realizzare la nostra idea, quindi i nostri neuroni  iniziano a provare emozioni positive prima di iniziare a posizionare le cose ”, spiega la psicologa Noelia Sancho. “Vale a direche ti senti a tuo agio in un posto. Ecco perché adesso ci prendiamo molta cura dei dettagli, delle candele, di un'entrata allegra ... ”, conclude. 
Non sono gli oggetti: è il tuo sentimento.

grazie a https://www.elmueble.com/

immagini e dintorni




dal 2006 ad oggi... 

lunedì 5 agosto 2019

Telelavoro: abitazione e ufficio insieme .


Sempre più sovente incontriamo persone che lavorano da casa utilizzando il cosiddetto "telelavoro", per loro è interessante, in caso di locazione, stipulare un contratto a uso promiscuo, questo permette di scaricare al 50% il canone mensile.
Con il termine locazioni ad uso promiscuo si intendono quelle locazioni di unità immobiliari di abitazione per una parte della quale è concessa, dal locatore, una destinazione diversa (ad es. ufficio, laboratorio, magazzino). 
O viceversa, cioè locazione commerciale, per la quale è prevista una parte adibita a locazione abitativa.
QUESTE IPOTESI NON SONO ESPRESSAMENTE DISCIPLINATI DALLE LEGGI IN VIGORE (392/78 - LOCAZIONI DIVERSE DA ABITAZIONE E/O 431/98 - LOCAZIONI AD USO ABITAZIONE). AL FINE DI INDIVIDUARE LA DISCIPLINA GIURIDICA APPLICABILE, VA ADOTTATO IL CRITERIO DELLA PREVALENZA DELLA DESTINAZIONE D'USO.
PERCHÈ IL CONTRATTO DI LOCAZIONE SIA AD USO PROMISCUO (ABITATIVO PREVALENTE SU COMMERCIALE) È SUFFICIENTE INSERIRE, NEL CONTRATTO A CANALE LIBERO, LA SEGUENTE CLAUSOLA:
<< L'IMMOBILE È LOCATO AD USO ABITAZIONE, RESTANDO PER ALTRO CONSENTITO AL CONDUTTORE DI SVOLGERE NELL'IMMOBILE L'ATTIVITÀ DEL TUTTO SECONDARIA, CAUSALE O ACCESSORIA DI ... >>
Viceversa se è prevalente la destinazione d'uso commerciale si applica la legge 392/78 (art. 80) e il contratto ad uso commerciale.
Non esiste una definizione precisa e genericamente riconosciuta di cosa si intenda per uso prevalente: la prassi comune è quella di adottare un criterio quantitativo, di valutare cioè per cosa è utilizzata la maggior parte della superficie dell'immobile.
Così, se ad esempio di un appartamento di 100 mq si utilizza l'80% per abitarci e il 20% come ufficio, la destinazione prevalente sarà quella abitativa.

Aspetti fiscali dell'uso promiscuo di una abitazione


L'articolo 54, comma 3, del Tuir, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi, stabilisce che il professionista titolare di partita Iva che prenda in affitto un immobile ad uso promiscuo, ad esempio destinando a proprio ufficio una stanza della casa in cui abita, potrà portare in deduzione dal proprio reddito il 50% del canone di locazione pagato.

Lo stesso 50% potrà essere dedotto per altre spese relative all'utilizzo strumentale dell'immobile, come quelle per le utenze, o per spese di ristrutturazione, riparazione o ammodernamento, nonché per la rendita catastale, nel caso di immobile di proprietà.

La percentuale del 50%, quindi, è un parametro standard valido sempre che non dipende dall'effettiva percentuale della superficie utilizzata per svolgere l'attività, che potrebbe essere anche inferiore.
Si tratta pertanto di un elemento che si rivela favorevole per i professionisti, che possono in tal modo avere il vantaggio di poter dedurre il 50% delle spese affrontate, ad esempio, per ristrutturare la propria abitazione.
Il vantaggio offerto da questa possibilità nasce dall'esigenza di forfettizzare e rendere più semplice il calcolo del reddito, evitando l'insorgere di contenziosi per il calcolo della superficie effettivamente utilizzata per l'attività lavorativa.

Tuttavia questa regola è valida soltanto per la deducibilità dal reddito e non per la detraibilità dell'Iva, per la quale si deve invece risalire all'effettiva quota di costi da ripartire tra casa e lavoro.
Sarà necessario, quindi, individuare in proporzione la parte di immobile destinata ad attività professionale, perché non esiste una indicazione precisa su come effettuare il calcolo.

Naturalmente la regola del 50% si applica soltanto alle spese miste, cioè a quei costi che riguardano sia l'aspetto lavorativo che quello residenziale e non a quelle spese che riguardano esclusivamente la vita privata.
Ad esempio le spese per il canone di una pay tv non possono essere né portate in deduzione, né essere detratta l'Iva.
Allo stesso modo, i costi relativi unicamente all'attività lavorativa sono interamente deducibili
 Va sottolineato: se un professionista che utilizza la propria abitazione ad uso promiscuo, per esempio ricevendo dei clienti, ha anche, nello stesso Comune, un immobile destinato unicamente all'attività lavorativa, non potrà dedurre le spese relative all'immobile ad uso promiscuo.

giovedì 1 agosto 2019

Disponibile ma non 24/24



Ieri ho ricevuto una telefonata da clienti alle dieci di sera.
Non ho risposto
Questa mattina mi hanno richiamata seccati perché non avevano potuto parlarmi.

Temo che l'influenza dei supermercati aperti 24/24 inizi ad essere infausta.





sabato 13 luglio 2019

Terrazzo in estate

il mio terrazzo accoglie da ieri un nuovo elemento:
 e adesso devo scegliere che piante ci andranno...
Io ho il pollice"nero"
premesso questo oggi una gentile fiorista mi ha consigliato  gelsomino, pandorea o dipladenia.




che scelgo? mi servono consigli!!!

  
per ora portulaca e jasmin...





venerdì 12 luglio 2019

Se l’immobile è disabitato il proprietario può evitare di pagare la tassa sui rifiuti?

da  la legge per tutti :https://www.laleggepertutti.it/174374_esenzione-tassa-rifiuti-per-casa-vuota?fbclid=IwAR3WuoweMPYqexo79-uwAXTxjFs1UUmKUHD8brQPUM1NhBxyDDCrxCnb7rQ


Il presupposto della Tari, cioè della tassa sui rifiuti, come previsto dalla normativa, è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi utilizzo, suscettibili di produrre rifiuti urbani: non è rilevante, dunque, la produzione effettiva di rifiuti, ma la possibilità di produrli utilizzando l’immobile.
La normativa, però, pur non basando la Tari esclusivamente sui rifiuti realmente prodotti, prevede almeno che una parte del tributo sia collegata alla quantità di rifiuti prodotti: a tal proposito, la normativa prevede la sua proporzionalità al numero dei componenti del nucleo familiare che abita nella casa e dà la possibilità al contribuente di usufruire di esenzioni e riduzioni in determinati casi, come l’occupazione dell’immobile per una sola parte dell’anno, il riciclo in proprio di materiali, il compostaggio degli scarti organici, l’indisponibilità dei locali a causa di una ristrutturazione
Esenzione dalla tassa sui rifiuti per l’immobile inutilizzabile
La normativa sulla Tari, nel dettaglio,  esclude totalmente dalla tassa i locali e le aree inutilizzabili, poiché, dato che non possono essere fruiti in alcun modo, non possono nemmeno produrre rifiuti.
Perché un locale risulti inutilizzabile ai fini Tari, però, non basta che sia disabitato, ma l’inutilizzabilità dell’immobile deve essere verificabile oggettivamente: ad esempio, un locale senza collegamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure inagibile o inabitabile, sarà esente dall’imposta, mentre un locale in cui sussistono gli allacciamenti è tassabile, anche se di fatto risulta senza occupanti, totalmente o per la maggior parte dell’anno.
La normativa sulla Tari esclude in modo esplicito, poi, i seguenti immobili, aree e locali dal pagamento dell’imposta:
  • locali e aree condominiali, cioè le parti del condominio che non sono utilizzate in via esclusiva (come l’androne e le scale di un palazzo);
  • aree e locali non suscettibili di produrre spazzatura in modo autonomo, come cantinesottotettiterrazze e balconi;
  • locali non suscettibili di produrre rifiuti per la sussistenza di situazioni particolari;
  • aree scoperte che risultino pertinenze di locali soggetti al tributo, o accessorie a tali locali (ad eccezione delle aree scoperte operative)
I casi di esenzione e di riduzione, ad ogni modo, non sono previsti soltanto dalla normativa sulla Tari, ma sono integrati dalle disposizioni dei regolamenti dei singoli comuni.
Alcuni regolamenti comunali, (da verificare per Sanremo...) ad esempio, consentono di non applicare l’imposta:
  • sulle aree verdi;
  • sui locali e le aree in cui sono prodotti rifiuti speciali che vengono smaltiti dai proprietari a proprie spese, in maniera conforme alle specifiche normative vigenti;
  • sugli immobili in ristrutturazione, per il periodo nel quale non sono abitati o occupati;
  • sulle abitazioni che si trovano interamente in ristrutturazione, per un periodo di almeno 2 mesi;
  • sulle centrali termiche ed i locali riservati a impianti e macchinari, come il vano ascensore o la cabina elettrica;
  • sui locali appartenenti a strutture sanitarie o mediche, sia pubbliche che private;
sulle aree ed i locali destinati a impianti ginnici e sportivi, scuole di danza, ma solo per gli spazi adibiti in modo esclusivo all’esercizio dell’attività sportiva.
 
 
 
  • Agevolazioni e sconti sulla tassa sui rifiuti

In altri casi il contribuente, pur non essendo esentato dalla Tari, può aver diritto a fruire di agevolazioni e sconti: ad esempio, può beneficiare di riduzioni chi ricicla l’organico in proprio, chi conferisce i rifiuti ai punti di riciclo comunali, chi si trova lontano dal punto di raccolta…Ancora, riduzioni e sconti possono essere fruiti in caso di gravi inadempienze nello svolgimento del servizio di raccolta, in caso di abitazioni occupate da una sola persona, di abitazioni soggette ad un utilizzo discontinuo, limitato o stagionale…
ulteriori riduzioni ed agevolazioni possono essere poi contemplate nelle situazioni seguenti:
  • – abitazioni occupate da una sola persona;
  •  case vacanza: si tratta di abitazioni che restano a disposizione per la maggior parte dell’anno, soggette ad un utilizzo discontinuo, limitato o stagionale;
  •  immobili ad uso ricorrente: si tratta di locali ed aree scoperte soggetti ad un utilizzo periodico non continuativo ma ciclico, che può essere, ad esempio, stagionale;
  • – immobili occupati da soggetti che risiedono o dimorano all’estero, per oltre sei mesi all’anno;
  •  fabbricati rurali ad uso abitativo;
  • – immobili detenuti da Onlus ed enti assimilabili;
  •  locali di culto;
  •  locali commerciali la cui attività esercitata ha subito una forte riduzione a causa dell’apertura di cantieri pubblici;
  • – nuclei familiari in condizioni disagiate;
  • – situazioni di grave disagio per l’utenza;
  • – contribuenti che smaltiscono una parte dei rifiuti in proprio, conformemente alla normativa, oppure che abbiano realizzato interventi tecnico-organizzativi comportanti una minore produzione di rifiuti (per verificare la spettanza della riduzione, però, il Comune effettuerà un’istruttoria tecnica, con la quale si escluda la preesistente obbligatorietà dell’azione del contribuente).

Ma veniamo ora al caso di chi possiede un appartamento vuoto: a tal proposito, bisogna innanzitutto vedere che cosa dispone il regolamento comunale sulla Tari in caso di immobili a disposizione non abitati.
Il regolamento del comune di Milano, ad esempio, stabilisce che la presenza di arredi oppure l’attivazione anche di una sola utenza (acqua, elettricità, gas, telefono, internet…) costituisce una presunzione semplice dell’occupazione o affitto dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.  Nel regolamento è stabilito anche che la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non com
Secondo il regolamento, l’esclusione di un immobile disabitato è possibile soltanto se privo di mobili e suppellettili e non allacciato ad alcuna utenza.
Non basta, comunque, per non pagare la Tari, l’obiettiva condizione di inutilizzabilità, in quanto deve essere inviata al Comune una dichiarazione di cessazione, entro 90 giorni dalla variazione della residenza. portano esonero o riduzione della Tari.
La dichiarazione di cessazione non può essere effettuata se l’immobile è tenuto a disposizione con utenze attive. In questo caso, resta comunque l’obbligo di pagamento della Tari, anche se il tributo può essere ridotto del 30% dichiarando che l’abitazione è tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno.(da verificare per Sanremo!)