venerdì 12 luglio 2019

Se l’immobile è disabitato il proprietario può evitare di pagare la tassa sui rifiuti?

da  la legge per tutti :https://www.laleggepertutti.it/174374_esenzione-tassa-rifiuti-per-casa-vuota?fbclid=IwAR3WuoweMPYqexo79-uwAXTxjFs1UUmKUHD8brQPUM1NhBxyDDCrxCnb7rQ


Il presupposto della Tari, cioè della tassa sui rifiuti, come previsto dalla normativa, è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi utilizzo, suscettibili di produrre rifiuti urbani: non è rilevante, dunque, la produzione effettiva di rifiuti, ma la possibilità di produrli utilizzando l’immobile.
La normativa, però, pur non basando la Tari esclusivamente sui rifiuti realmente prodotti, prevede almeno che una parte del tributo sia collegata alla quantità di rifiuti prodotti: a tal proposito, la normativa prevede la sua proporzionalità al numero dei componenti del nucleo familiare che abita nella casa e dà la possibilità al contribuente di usufruire di esenzioni e riduzioni in determinati casi, come l’occupazione dell’immobile per una sola parte dell’anno, il riciclo in proprio di materiali, il compostaggio degli scarti organici, l’indisponibilità dei locali a causa di una ristrutturazione
Esenzione dalla tassa sui rifiuti per l’immobile inutilizzabile
La normativa sulla Tari, nel dettaglio,  esclude totalmente dalla tassa i locali e le aree inutilizzabili, poiché, dato che non possono essere fruiti in alcun modo, non possono nemmeno produrre rifiuti.
Perché un locale risulti inutilizzabile ai fini Tari, però, non basta che sia disabitato, ma l’inutilizzabilità dell’immobile deve essere verificabile oggettivamente: ad esempio, un locale senza collegamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure inagibile o inabitabile, sarà esente dall’imposta, mentre un locale in cui sussistono gli allacciamenti è tassabile, anche se di fatto risulta senza occupanti, totalmente o per la maggior parte dell’anno.
La normativa sulla Tari esclude in modo esplicito, poi, i seguenti immobili, aree e locali dal pagamento dell’imposta:
  • locali e aree condominiali, cioè le parti del condominio che non sono utilizzate in via esclusiva (come l’androne e le scale di un palazzo);
  • aree e locali non suscettibili di produrre spazzatura in modo autonomo, come cantinesottotettiterrazze e balconi;
  • locali non suscettibili di produrre rifiuti per la sussistenza di situazioni particolari;
  • aree scoperte che risultino pertinenze di locali soggetti al tributo, o accessorie a tali locali (ad eccezione delle aree scoperte operative)
I casi di esenzione e di riduzione, ad ogni modo, non sono previsti soltanto dalla normativa sulla Tari, ma sono integrati dalle disposizioni dei regolamenti dei singoli comuni.
Alcuni regolamenti comunali, (da verificare per Sanremo...) ad esempio, consentono di non applicare l’imposta:
  • sulle aree verdi;
  • sui locali e le aree in cui sono prodotti rifiuti speciali che vengono smaltiti dai proprietari a proprie spese, in maniera conforme alle specifiche normative vigenti;
  • sugli immobili in ristrutturazione, per il periodo nel quale non sono abitati o occupati;
  • sulle abitazioni che si trovano interamente in ristrutturazione, per un periodo di almeno 2 mesi;
  • sulle centrali termiche ed i locali riservati a impianti e macchinari, come il vano ascensore o la cabina elettrica;
  • sui locali appartenenti a strutture sanitarie o mediche, sia pubbliche che private;
sulle aree ed i locali destinati a impianti ginnici e sportivi, scuole di danza, ma solo per gli spazi adibiti in modo esclusivo all’esercizio dell’attività sportiva.
 
 
 
  • Agevolazioni e sconti sulla tassa sui rifiuti

In altri casi il contribuente, pur non essendo esentato dalla Tari, può aver diritto a fruire di agevolazioni e sconti: ad esempio, può beneficiare di riduzioni chi ricicla l’organico in proprio, chi conferisce i rifiuti ai punti di riciclo comunali, chi si trova lontano dal punto di raccolta…Ancora, riduzioni e sconti possono essere fruiti in caso di gravi inadempienze nello svolgimento del servizio di raccolta, in caso di abitazioni occupate da una sola persona, di abitazioni soggette ad un utilizzo discontinuo, limitato o stagionale…
ulteriori riduzioni ed agevolazioni possono essere poi contemplate nelle situazioni seguenti:
  • – abitazioni occupate da una sola persona;
  •  case vacanza: si tratta di abitazioni che restano a disposizione per la maggior parte dell’anno, soggette ad un utilizzo discontinuo, limitato o stagionale;
  •  immobili ad uso ricorrente: si tratta di locali ed aree scoperte soggetti ad un utilizzo periodico non continuativo ma ciclico, che può essere, ad esempio, stagionale;
  • – immobili occupati da soggetti che risiedono o dimorano all’estero, per oltre sei mesi all’anno;
  •  fabbricati rurali ad uso abitativo;
  • – immobili detenuti da Onlus ed enti assimilabili;
  •  locali di culto;
  •  locali commerciali la cui attività esercitata ha subito una forte riduzione a causa dell’apertura di cantieri pubblici;
  • – nuclei familiari in condizioni disagiate;
  • – situazioni di grave disagio per l’utenza;
  • – contribuenti che smaltiscono una parte dei rifiuti in proprio, conformemente alla normativa, oppure che abbiano realizzato interventi tecnico-organizzativi comportanti una minore produzione di rifiuti (per verificare la spettanza della riduzione, però, il Comune effettuerà un’istruttoria tecnica, con la quale si escluda la preesistente obbligatorietà dell’azione del contribuente).

Ma veniamo ora al caso di chi possiede un appartamento vuoto: a tal proposito, bisogna innanzitutto vedere che cosa dispone il regolamento comunale sulla Tari in caso di immobili a disposizione non abitati.
Il regolamento del comune di Milano, ad esempio, stabilisce che la presenza di arredi oppure l’attivazione anche di una sola utenza (acqua, elettricità, gas, telefono, internet…) costituisce una presunzione semplice dell’occupazione o affitto dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.  Nel regolamento è stabilito anche che la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non com
Secondo il regolamento, l’esclusione di un immobile disabitato è possibile soltanto se privo di mobili e suppellettili e non allacciato ad alcuna utenza.
Non basta, comunque, per non pagare la Tari, l’obiettiva condizione di inutilizzabilità, in quanto deve essere inviata al Comune una dichiarazione di cessazione, entro 90 giorni dalla variazione della residenza. portano esonero o riduzione della Tari.
La dichiarazione di cessazione non può essere effettuata se l’immobile è tenuto a disposizione con utenze attive. In questo caso, resta comunque l’obbligo di pagamento della Tari, anche se il tributo può essere ridotto del 30% dichiarando che l’abitazione è tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno.(da verificare per Sanremo!)

 

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