giovedì 14 febbraio 2019

tettoia sul terrazzo



Ieri ho ricevuto la convocazione dell'assemblea condominiale e il primo punto all'ordine del giorno è:


Ho trovato su www.edilportale.com questointeressante ed esaustivo articolo:
"È sempre possibile realizzare una tettoia sul proprio terrazzo in condominio? Cosa c’è da sapere prima di iniziare i lavori? Se la normativa spesso appare confusa, le pronunce della giurisprudenza hanno fatto un po’ di luce su titoli abilitativi, rispetto delle distanze, aspetto e decoro architettonico del palazzo.
 

Tettoie, munirsi del permesso di costruire

Prima di iniziare i lavori, bisogna valutare che tipo di tettoia si vuole realizzare ed eventualmente ottenere l’autorizzazione del Comune.

Va quindi richiesto il permesso di costruire se la tettoia è ancorata in modo stabile ai muri perimetrali dell’edificio ed è destinata a soddisfare un bisogno non momentaneo ma duraturo. In questi casi, infatti, la tettoia incide sull’assetto edilizio dell’edificio. Se dotata di chiusure laterali, la tettoria può infine comportare un ampliamento volumetrico dell’immobile. Su segnalazione dei vicini o dell’amministratore di condominio, il Comune può quindi chiedere la sua rimozione.

Discorso diverso per le tettoie amovibili, senza fondazioni e non ancorate al muro e al suolo in modo stabile. In questi casi il permesso di costruire può essere superfluo.
 

Tettoie e distanze minime dagli edifici

La tettoia deve rispettare le distanze minime dagli edifici vicini. Questo perché, anche se si realizza un manufatto su un terrazzo o un balcone di proprietà, non si possono privare i vicini dell’aria e delle vedute.

In base all’articolo 873 del Codice Civile, la distanza tra due costruzioni non può essere inferiore a tre metri. I regolamenti edilizi locali possono però prevedere distanze maggiori, quindi è necessario consultare la normativa del comune in cui si vuole intervenire.
 

Tettoie, decoro e aspetto architettonico del palazzo

Nei giorni scorsi la Cassazione ha spiegato che le tettoie non possono alterare l’aspetto architettonico del palazzo nè ledere il decoro architettonico della facciata.

I giudici hanno spiegato che l’aspetto architettonico coinvolge una serie di valutazioni connesse alla compatibilità con lo stile architettonico e per decoro architettonico si intende l’armonia estetica, l’omogeneità delle linee e delle strutture architettoniche, che possono anche essere molto semplici.

Sulla definizione di aspetto e decoro architettonico la giurisprudenza lavora da anni perché, a seconda dell’interpretazione che si dà a questi termini, è possibile stabilire se il manufatto edilizio realizzato va rimosso o può rimanere.

Nel 1995 la Cassazione ha affermato che per decoro architettonico si intende “l’estetica conferita allo stabile dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante, atta ad imprimere una determinata e armonica fisionomia”. In sostanza, il decoro è dato dal complesso delle caratteristiche architettoniche principali e secondarie.

Qualche anno prima, nel 1987, i giudici hanno stabilito che l’aspetto architettonico è la caratteristica principale insita nello stile architettonico dell’edificio stesso, percepibile con immediatezza dall’osservatore esterno.



La differenza è importante perché alcune modifiche, anche riguardanti parti modeste dell’edificio, possono ledere il decoro, ma lasciare inalterato l’aspetto architettonico. L’aspetto normalmente viene invece intaccato da interventi di maggiore rilevanza.

Il decoro ha anche un valore economico. Se un intervento non rispetta il decoro architettonico dello stabile si può verificare un deprezzamento dell’immobile, quindi il condominio può chiedere un risarcimento oltre alla rimozione.

Il divieto di introdurre innovazioni che possano alterare il decoro architettonico, previsto dall’articolo 1120 del Codice Civile, vale solo in condominio e non negli insiemi di edifici adiacenti, ma strutturalmente autonomi, come ad esempio le villette a schiera."
https://www.edilportale.com/news/2016/09/normativa/tettoie-in-condominio-cosa-c-%C3%A8-da-sapere_53597_15.html
Altra annotazione da fare nel mio caso specifico: il regolamento di condominio non è mai stato firmato...(così dice il nostro amministratore) e un Regolamento di Condominio non approvato e non firmato... può essere sempre impugnato...
Sarà una riunione interessante.....

l'assemblea di Condominio, all'unanimità, ha votato per la demolizione della tettoia costruita e non tanto per la struttura ma per il mancato rispetto delle giuste procedure .

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