mercoledì 20 ottobre 2021

Mutuo under 36 e ISEE

 


Da venerdì scorso è necessario, per poter attivare la pratica di mutuo agevolato, per i giovani under 36, presentare il documento relativo al proprio Isee  perché ora, in atto, il Notaio rogante deve inserirne il numero di riferimento.

In proposito, si precisa che il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto. A tal fine, è opportuno che nell’atto venga indicato il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità o, se questa non è stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente. L’attestazione ISEE alla quale occorre fare riferimento è, in via generale, quella ordinaria. Tuttavia, si ritiene che, al ricorrere dei requisiti previsti dal DPCM n. 159 del 2013 (richiamato dal comma 6 dell’articolo 64 del d.l. citato) possa essere considerato l’ISEE corrente in caso di cambiamenti significativi della situazione.

giovedì 7 ottobre 2021

To clean or not to clean...

 


Oggi ho accompagnato una coppia di signori a vedere un appartamento in affitto; desiderano acquistare a Sanremo la loro casa e preferiscono aver modo di farlo con tranquillità. 

In realtà loro hanno (avevano) già un appartamento affittato per sei mesi ma lo lasceranno perché disgustati dallo stato in cui si presenta. 

E', mi dicono: "Lurido, sciatto, non ha mai ricevuto manutenzione!" Denunciano di aver trovato una padella con olio usato nel forno, spaghetti sul fondo di una pentola, il soffione della doccia è talmente pieno di calcare da non avere un getto d'acqua degno di questo nome.

Va sottolineato anche che il complesso è ritenuto prestigioso con tanto di portiere, parco, piscina! 

La prosopopea mal si sposa con il luridume.

La proprietaria si è vergognata ed ha riconosciuto il disagio tanto da restituire tutta la cifra già anticipata.

Ma mi chiedo come è possibile che  un collega AI possa accettare di proporre appartamenti in questo stato?

Non sarebbe doverosa una visita di controllo prima di consegnare l'immobile?

E se la transazione non è stata seguita da un agente immobiliare possibile che il proprietario non si preoccupi dello stato del suo bene?




PS la casa vista stamattina è di "altro livello" hanno commentato! 




venerdì 1 ottobre 2021

Indirizzo virtuale

 



Residenza virtuale: cos’è?

Infine, va ricordato che è sempre possibile chiedere e ottenere l’attribuzione di una residenza virtuale. Ogni Comune italiano deve individuare un indirizzo anagrafico convenzionale per coloro che sono senza fissa dimora.

Tramite questo istituto, chiunque viva in strada o in alloggi di fortuna può effettuare l’iscrizione anagrafica utilizzando un indirizzo convenzionale in una via territorialmente non esistente.

Molti comuni hanno già istituito questo indirizzo il quale costituisce residenza anagrafica a tutti gli effetti e permette il rilascio della carta di identità, nonché l’accesso a tutti i diritti e le prestazioni da essa dipendenti.

Le Vie Fittizie

La fio.PSD è lieta di pubblicare per la prima volta un elenco* delle Vie Fittizie ad oggi attive nelle medie e grandi città italiane (presenti oltre 200 città da TUTTE le Regioni)

Si tratta di un elenco in progress e in continua evoluzione… come le persone che seguiamo

La Via Fittizia è la via dove certamente non vive nessuno de facto – essa in realtà non esiste – ma è l’unica via per molti poiché consente alle persone senza dimora di esistere

Se la persona senza dimora non ha un recapito o un vero e proprio domicilio (sede principale dei propri affari) nel Comune, ma elegge domicilio al solo fine di chiedere ed ottenere l’iscrizione anagrafica, come suo diritto, l’anagrafe istituisce una via fittizia, territorialmente non esistente ma equivalente in valore giuridicoIn tale via verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i senza tetto, sia i senza dimora (Avvocato di Strada, Workshop GLN fio.PSD del 30 Novembre 2017 – Modena)

La Circolare Istat 29/1992 ha stabilito che ogni Ufficio Anagrafe deve registrare la persona senza tetto o senza dimora nel registro della popolazione residente, istituendo – in caso di assenza di domicilio o residenza – una via fittizia che non esiste dal punto di vista territoriale/toponomastico ma ha equivalente valore giuridico e nelle quale la persona elegge il proprio recapito





Chi lavora con le persone senza dimora sa che questa via non risolve tutti i problemi ma può essere un primo strumento con il quale dare riconoscimento alle persone e al loro diritto di ricevere la posta o gli atti ufficiali come una tessera sanitaria, agevolare l’identificazione della persona e della sua storia sociale 

E’ bene precisare, in questi casi, che l’iscrizione nella via territorialmente non esistente costituisce residenza anagrafica a tutti gli effetti e permette il rilascio della carta di identità, nonché l’accesso a tutti i diritti e le prestazioni normalmente dipendenti dall’iscrizione anagrafica (diritti civili, diritti sociali, diritto alla salute e alla cura di sé, etc.) 

​Ogni limitazione nell’accesso a tali diritti e prestazioni nei confronti di coloro che sono iscritti in una “via virtuale” è da ritenersi illegittima

L’illegittimità deriva dal fatto che la Residenza è a tutti gli effetti, anche per le persone senza dimora, un diritto soggettivo e non concessorio

lunedì 27 settembre 2021

deducibilità fattura intermediazioe


 Oggi ho incontrato il signor C,  che mi ha espresso le sue, comprensibilissime, rimostranze perché la fattura d'agenzia emessa per l'acquisto di un appartamento, intestato alla figlia, non è stata ammessa tra le spese deducibili. 

Il signor C. ha fatto il bonifico direttamente dal suo conto corrente anziché trasferire i fondi alla figlia che avrebbe poi saldato la fattura. 

Per Agenzia delle Entrate questo è motivo per NON ammettere lo sgravio.

Da tener presente.


venerdì 24 settembre 2021

Comodato d'uso

 




Il comodato è un contratto, previsto dall’articolo 1803 del codice civile, con il quale una parte consegna all'altra un bene, mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, ed è, per sua natura, gratuito.

 Contemporaneamente è bene sottolineare come sia possibile parlare di comodato oneroso quando il bene viene ricevuto in cambio di una prestazione, come ad esempio quando si riceve un dato bene per un determinato periodo, in cambio della manutenzione di alcune parti dello stesso.

Nell’ambito del comodato delle case occorre evidenziare come il comodante possa comunque chiedere al comodatario il rimborso delle spese ordinarie sostenute per garantire l’uso dell’immobile (si pensi alle utenze oppure alle spese condominiali). Tuttavia, gli eventuali rimborsi percepiti dal comodante devono mantenersi nel limite di queste spese, altrimenti il contratto potrebbe essere inquadrato nell’ambito della locazione, con tutto ciò che ne conseguirebbe dal punto di vista civilistico e fiscale

Inoltre, la Corte di Cassazione ha stabilito che può essere oneroso anche quando ci si accorda  perché il comodatario paghi una somma periodica come rimborso di determinate spese (Sentenza Corte di Cassazione numero 3021/2001). Si tratta però di un’eccezione alla regola generale.

Per quanto riguarda la durata si possono avere due ipotesi:

  • contratto a tempo determinato, ovvero il comodato individuato implicitamente dall’articolo 1809 del codice civile;(è posto un termine all'uso del bene)
  • contratto detto “precario, ovvero quello definito dall’articolo 1810 del codice civile che afferma che se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. Quindi in questa fattispecie non è previsto alcun termine di preavviso in favore del comodatario.
  • Il contratto va registrato se realizzato in forma scritta, entro i 20 giorni dalla stipula,; non può venir inviato all'AE per via telematica ma solo prendendo appuntamento "de visu".
Il costo della registrazione è fisso: si pagano € 200,00 per imposta di registro e € 16 di imposta di bollo per ogni 4 facciate scritte (comunque ogni 100 righe); se vi sono più copie ogni copia deve avere una marca da bollo.

Le imposte ed anche i bolli devono essere versati con F24 utilizzando il codice tributo 1550 e il 1552 per l'importo di16 € per ogni marca da bollo.


deve anche esser compilato il modello 69(richiesta di registrazione)



 ( https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/256138/Modello+69+contratto+locazione_modello+69_mod.pdf/2aef9fa6-7c02-577c-fd9e-452595f6946b)

E' possibile delegare un terzo, in forma scritta, allegando copia del proprio documento d'identità.





sabato 18 settembre 2021

Collaborazioni: interpretazioni diverse.

 


Oggi ho telefonato a una collega per organizzare la visita di una signora ad un appartamento visto tra le sue proposte.

Sono rimasta spiazzata dal suo ragionamento.:

Devo premettere che la cliente risiede inLombardia e che in Sanremo vive la sorella che farà le prime ricognizioni in modo che S. venga a vedere immobili che hanno già superato un primo vaglio.

Preciso che l'interesse all'acquisto è alto.

La collega mi ha detto:".. Eh no, non fissiamo l'appuntamento per sabato a mezzogiorno per una che neppure viene di persona! È il giorno in cui potrei avere più visite... Se sarò scarica allora va bene!"


Sono senza parole.