giovedì 20 luglio 2017

Modifica al contratto locazione



Ho ricevuto poco fa la telefonata di una signorina che aveva sottoscritto nel 2015 un contratto d'affitto (4+4), cointestato con il suo fidanzato.
Fidanzamento sfumato... mi chiede come potersi cancellare dal contratto.

occorre:
 inviare una lettera raccomandata ( basta anche consegnata a mano in duplice copia e controfirmata per accettazione) tipo:
 -luogo e data .  i sottoscrittori X e Y  conduttori del contratto 123 del x/x/x rendono noto che a partire dal giorno y/y/y il conduttore Y recede dal contratto di locazione e il conduttore X resta unico intestatario.  firma di X e Y-

si utilizzerà  poi per modifica del contratto, modello 69
nel quadro "A" in TIPOLOGIA DELL'ATTO: cessione atto n°... registrato il....
nel quadro "B" al n° ord. 1 i dati del locatore e al n° ord. 2 i dati del conduttore che rimane
nel quadro "D" i dati catastali dell'immobile.

L'inquilino che esce cede la sua quota di contratto all'inquilino che resta; la tassazione è di € 67,00(da pagare con F23 presentando atto all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal pagamento)) che devono essere corrisposti anche in caso di contratto con regime fiscale di cedolare secca [unico atto inerente soggetto a tassazione (cod. tributo 110T) fonte art.3, comma 2, D.lgs. 14 marzo 2011, n°23]

Nel caso fosse stato scelto, alla stipula del contratto, il regime di "cedolare secca" è più conveniente optare per la formula "chiudi e apri" perché sia risoluzione che registrazione sono a costi 0

Amaie e bolletta dell'acqua



Dal primo luglio anche le bollette dell'acqua devono essere intestate all' inquilino (XY) e non rimanere in carico al proprietario di un immobile.

Peccato che, nel mio caso specifico risulti a carico di XY una bolletta luce non pagata e quindi Amaie non intende intestargli l' utenza  finché non paga il debito.
Facile la spiegazione: la lettera è arrivata a contratto concluso..... XY ha consegnato alla collega agente immobiliare quanto doveva e chi è entrato dopo di lui nell'appartamento (signor Dopo) ha pagato.
E qui nasce il pasticcio.
XY non ha copia della ricevuta.
Il signor Dopo sembra abbia fatto un unico versamento cumulativo comprendente anche quanto dovuto   da XY, senza specificare nulla dettagliatamente.

Amari con queste indicazioni non riesce a trovare pezza giustificata...

Restiamo in attesa... spero senza tempi biblici...


lunedì 17 luglio 2017

Locazione uso foresteria



Oggi incontrerò una signora incaricata di trovare un'abitazione per un calciatore della locale squadra.

La locazione avrà come tipologia quella della "foresteria
Ci stiamo riferendo ad una forma di locazione peculiare che non è disciplinata in maniera esplicita dalla legge 431 del 1998, la quale rappresenta il punto di riferimento in fatto di contratti d' affitto, e di conseguenza fa riferimento direttamente al codice civile.
Dal momento che non soggiace alla legge cardine che impone determinati obblighi ai locatori e ai locatari, il contratto uso foresteria concede maggiore autonomia di scelta alle parti in causa e per questo è scelto da molti che necessitano di un immobile per un breve periodo.
A tutti coloro che desiderano approfondire le norme che regolano il contratto di locazione ad uso foresteria consigliamo di leggere gli articoli 1571 e seguenti al Libro IV, Titolo III, Capo VI.

alcune caratteristiche: scopriamo i vantaggi

Con il contratto di locazione ad uso foresteria una società per capitali prende in affitto un’ abitazione ad uso dei suoi dipendenti.
Si differenzia da un contratto convenzionale per il fatto che il locatario è una persona giuridica e che gli inquilini fisici possono differire nel tempo: ciò avviene quando un’ azienda con diverse filiali applica una turnazione dei suoi impiegati che necessitano di un alloggio per un periodo di tempo determinato e si “danno il cambio” con il colleghi. Questo contratto per certi versi può essere paragonato a un normale contratto d’ affitto anche se la differenza sostanziale è che in questo caso vi abitano persone terze rispetto ai contraenti dell’ accordo.
Accordo che deve essere regolarizzato attraverso una scrittura privata per essere valido. La diversità dell’ accordo infatti è che il contratto viene stabilito con tre parti interessate: locatario, conduttore che non sarà colui che abiterà l’ immobile che invece sarà occupato da terze persone messe dal conduttore.

La normativa sulla locazione ad uso foresteria

Mentre le locazioni abitative sono disciplinate dalla legge 431/1998 il contratto di locazione ad uso foresteria è sancito dalle sole norme contenute nel Codice Civile (articoli 1571 e successivi), poiché rientra nella categoria delle “locazioni completamente libere”.
Questa denominazione è dovuta al fatto che le leggi in merito sono piuttosto scarne e permettono di stipulare contratti assolutamente liberi per ogni vincolo contrattuale, temporale, di cauzione e così via.
Nel rispetto del limite di 30 anni previsto dalla legge, al suo scadere l’ accordo può essere rinnovato per tacito accordo o fatto decadere.

I vantaggi del locatore e conduttore in caso di foresteria

Nel contratto di locazione ad uso foresteria il locatore ha il vantaggio di interagire con una persona giuridica (usualmente più affidabile di una fisica), può stabilire i termini del contratto senza vincoli di tempo e canone. Sono previste inoltre delle deduzioni Irpef del 15% (del 5% a partire dal 2013): non è consentito inoltre assoggettare il reddito come cedolare secca con pagamento al 21%.
Oltre al soddisfacimento delle sue esigenze, la società conduttrice beneficia a sua volta dei privilegi fiscali sanciti dalla Finanziaria 2011 (legge 338/2000).
Grazie ad essa il canone pagato dalle aziende per l’ affitto delle case ai dipendenti è completamente deducibile dalle tasse, previo questi ultimi abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per ragioni di lavoro. Per questi motivi, questo contratto prevede molti benefici fiscali ad entrambe le parti, che quindi sono interessate a portare avanti la trattativa per affittare l’ immobile

credito a:http://www.padronidicasa.it/locazione-uso-foresteria.htm



domenica 16 luglio 2017

Si ricomincia...


Rieccomi.

Per molto, troppo tempo, sono stata altrove.
A crescere, a imparare, spero.
Ho appreso su me stessa capacità e limiti.
Ho imparato che fidarsi sempre è rischioso.
E ho deciso (decisione obbligata in parte), che voglio andare avanti da sola.
Chi mi ha accompagnata affiancandomi fin qui è stato importante e a loro sono grata per quanto mi hanno offerto, per come sono stati capaci di mostrarmi limiti e possibilità.
Ora riparto.
Da un nuovo indirizzo.
Con lo stesso impegno.
Con maggior determinazione.

#agenziahome.it




lunedì 11 gennaio 2016

Legge di stabilità 2016

http://www.leggioggi.it/2016/01/05/legge-stabilita-guida-completa-per-2016-sulle-misure-casa/