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martedì 25 luglio 2023
mi viene l'orticaria se...
mercoledì 19 luglio 2023
Attestato di prestazione energetica chi NON lo deve produrre?
L’attestato di prestazione energetica (APE) è il documento tecnico che attesta le caratteristiche energetiche di un edificio.
Solo per alcune categorie di edifici NON deve essere prodotto: e il magazzino, visitato e oggetto di proposta di questa mattina ne fa parte.
Alcune informazioni su questo certificato:
APE: da quando è obbligatorio?
L’APE ha sostituito il precedente ACE (attestato di certificazione energetica) nel giugno del 2015.
L’APE è obbligatorio dal 1° luglio 2009 in caso di compravendita di immobili e dal 1° luglio 2010 in caso di locazione.
L’attestato di prestazione energetica è obbligatorio per:
- nuova costruzione;
- ristrutturazione importante (quando interessa più del 25% dell’involucro disperdente e/o l’impianto);
Occorre produrlo e allegarlo necessariamente ai contratti stipulati nei seguenti casi:
- locazione di unità immobiliari;
- trasferimento di immobili a titolo oneroso;
- trasferimento di immobili a titolo gratuito (esclusa l’eredità di un immobile per successione).
Inoltre, occorre produrlo per:
- edifici pubblici con una superficie utile oltre i 250 m²;
- cessione di un’azienda in cui sono compresi immobili;
- vendita di alcune parti dell’immobile;
- transazione;
- permuta;
- datio in solutum;
- conferimenti in società
Secondo l’art.3 comma 3 del d.lgs 192/2005 ci sono immobili esenti dalla certificazione energetica:
- edifici industriali e artigianali nei quali il riscaldamento avviene seguendo le esigenze del processo produttivo oppure utilizzando reflui energetici del processo produttivo che altrimenti non verrebbero utilizzati;
- edifici rurali e/o agricoli privi di impianti di climatizzazione (non sono residenziali);
- fabbricati isolati con superficie totale al di sotto dei 50 m²;
- edifici nei quali non è previsto un sistema tecnico di climatizzazione come ad esempio le cantine o i depositi, magazzini . Sono gli stabili non inclusi nelle categorie di edifici classificati in base alla destinazione d’uso (di cui all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412);
- stabili ad uso religioso;
- ruderi (da dichiarare nell’atto notarile);
- scheletri strutturali (fabbricati dichiarati nell’atto notarile).
venerdì 14 luglio 2023
Persone speciali
Una splendida signora, ha visto che un mio oggetto aveva un particolare mancante.
Lo ha chiesto, e me lo ha restituito, grazie alla sua perizia professionale ed grande attenzione in uno stato perfetto!
Ricollocata la parte perduta, ricontrollato tutti i sostegni, lucidato e riportato allo splendore originale.
E alla mia dirle: "ma che gran lavoro! Cosa ti devo?? " la risposta ricevuta è stata:
"Ciao , scusa ieri non sono più riuscita a scriverti… non mi devi niente .. un piccolo pensiero per ringraziarti della tua gentilezza .. con tanto affetto … buona giornata"
Ecco.
Una risposta inattesa che mi conferma di questo: incontrare belle persone è un regalo e io sono una signora fortunata.
Grazie P. P.