L’attestato di prestazione energetica (APE) è il documento tecnico che attesta le caratteristiche energetiche di un edificio.
Solo per alcune categorie di edifici NON deve essere prodotto: e il magazzino, visitato e oggetto di proposta di questa mattina ne fa parte.
Alcune informazioni su questo certificato:
APE: da quando è obbligatorio?
L’APE ha sostituito il precedente ACE (attestato di certificazione energetica) nel giugno del 2015.
L’APE è obbligatorio dal 1° luglio 2009 in caso di compravendita di immobili e dal 1° luglio 2010 in caso di locazione.
L’attestato di prestazione energetica è obbligatorio per:
- nuova costruzione;
- ristrutturazione importante (quando interessa più del 25% dell’involucro disperdente e/o l’impianto);
Occorre produrlo e allegarlo necessariamente ai contratti stipulati nei seguenti casi:
- locazione di unità immobiliari;
- trasferimento di immobili a titolo oneroso;
- trasferimento di immobili a titolo gratuito (esclusa l’eredità di un immobile per successione).
Inoltre, occorre produrlo per:
- edifici pubblici con una superficie utile oltre i 250 m²;
- cessione di un’azienda in cui sono compresi immobili;
- vendita di alcune parti dell’immobile;
- transazione;
- permuta;
- datio in solutum;
- conferimenti in società
Secondo l’art.3 comma 3 del d.lgs 192/2005 ci sono immobili esenti dalla certificazione energetica:
- edifici industriali e artigianali nei quali il riscaldamento avviene seguendo le esigenze del processo produttivo oppure utilizzando reflui energetici del processo produttivo che altrimenti non verrebbero utilizzati;
- edifici rurali e/o agricoli privi di impianti di climatizzazione (non sono residenziali);
- fabbricati isolati con superficie totale al di sotto dei 50 m²;
- edifici nei quali non è previsto un sistema tecnico di climatizzazione come ad esempio le cantine o i depositi, magazzini . Sono gli stabili non inclusi nelle categorie di edifici classificati in base alla destinazione d’uso (di cui all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412);
- stabili ad uso religioso;
- ruderi (da dichiarare nell’atto notarile);
- scheletri strutturali (fabbricati dichiarati nell’atto notarile).
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