mercoledì 19 luglio 2023

Attestato di prestazione energetica chi NON lo deve produrre?

 L’attestato di prestazione energetica (APE) è il documento tecnico che attesta le caratteristiche energetiche di un edificio. 





Solo per alcune categorie di edifici NON deve essere prodotto: e il magazzino, visitato e oggetto di proposta di questa mattina ne  fa parte.

Alcune informazioni su questo certificato:

APE: da quando è obbligatorio?

L’APE ha sostituito il precedente ACE (attestato di certificazione energetica) nel giugno del 2015.

L’APE è obbligatorio dal 1° luglio 2009 in caso di compravendita di immobili e dal 1° luglio 2010 in caso di locazione.

L’attestato di prestazione energetica è obbligatorio per:

  • nuova costruzione;
  • ristrutturazione importante (quando interessa più del 25% dell’involucro disperdente e/o l’impianto);

Occorre produrlo e allegarlo necessariamente ai contratti stipulati nei seguenti casi:

  • locazione di unità immobiliari;
  • trasferimento di immobili a titolo oneroso;
  • trasferimento di immobili a titolo gratuito (esclusa l’eredità di un immobile per successione).

Inoltre, occorre produrlo per:

  • edifici pubblici con una superficie utile oltre i 250 m²;
anche per :
  • cessione di un’azienda in cui sono compresi immobili;
  • vendita di alcune parti dell’immobile;
  • transazione;
  • permuta;
  • datio in solutum;
  • conferimenti in società
ESEMPIO del documento:


Quando non è obbligatorio allegare APE? Quali immobili sono esenti?

Secondo l’art.3 comma 3 del d.lgs 192/2005 ci sono immobili esenti dalla certificazione energetica:

  • edifici industriali e artigianali nei quali il riscaldamento avviene seguendo le esigenze del processo produttivo oppure utilizzando reflui energetici del processo produttivo che altrimenti non verrebbero utilizzati;
  • edifici rurali e/o agricoli privi di impianti di climatizzazione (non sono residenziali);
  • fabbricati isolati con superficie totale al di sotto dei 50 m²;
  • edifici nei quali non è previsto un sistema tecnico di climatizzazione come ad esempio le cantine o i depositi, magazzini . Sono gli stabili non inclusi nelle categorie di edifici classificati in base alla destinazione d’uso (di cui all’articolo 3 del DPR 26 agosto 1993, n. 412);
  • stabili ad uso religioso;
  • ruderi (da dichiarare nell’atto notarile);
  • scheletri strutturali (fabbricati dichiarati nell’atto notarile).


si riconosce credito dei testi a :https://biblus.acca.it/ape-obbligatorio/

Nessun commento:

Posta un commento

Dimmi:....