lunedì 22 dicembre 2025

Deposito prezzo presso il notaio in una compravendita immobiliare




Deposito prezzo presso il notaio

Il deposito prezzo presso il notaio è una procedura facoltativa che tutela sia l’acquirente sia il venditore nella compravendita immobiliare.
Consiste nel depositare la somma pattuita su un conto dedicato intestato al notaio, che la custodisce fino al completo perfezionamento dell’atto.

Introdotta in Italia con la Legge sulla Concorrenza n. 124/2017, e già diffusa in altri Paesi europei, questa procedura garantisce un trasferimento del denaro sicuro, evitando rischi come ipoteche o pignoramenti che potrebbero sorgere tra il rogito e la sua trascrizione.
Può essere richiesta da una sola delle parti e si applica anche a contratti preliminari stipulati prima del 2017.


Che cos’è il deposito prezzo

Il deposito prezzo prevede che l’intero importo, o il saldo del prezzo, venga versato su un conto corrente dedicato e separato, aperto dal notaio ai sensi della legge n. 147/2013.
Questo conto:

  • è separato dal patrimonio del notaio;

  • è impignorabile dai creditori del notaio o del venditore;

  • non rientra nella successione in caso di decesso del notaio.

Il notaio trattiene le somme fino alla trascrizione dell’atto nei registri immobiliari o fino al verificarsi di condizioni specifiche, come la cancellazione di ipoteche o la consegna dell’immobile.


Come funziona

Il deposito prezzo può essere richiesto al momento del preliminare o direttamente al rogito.
L’acquirente effettua il pagamento tramite bonifico o assegno circolare intestato al notaio.

Il notaio custodisce il denaro fino al verificarsi degli eventi previsti, tra cui:

  • trascrizione dell’atto;

  • scadenza di eventuali diritti di prelazione;

  • verifica dell’agibilità;

  • pagamento di debiti condominiali del venditore.

Una volta soddisfatte tutte le condizioni, il notaio svincola immediatamente le somme a favore del venditore. Gli interessi maturati sono destinati alle piccole e medie imprese.


Vantaggi per l’acquirente

Il deposito prezzo offre un’elevata tutela perché:

  • protegge da ipoteche o pignoramenti iscritti dopo il rogito e prima della trascrizione;

  • consente il recupero delle somme in caso di contenzioso;

  • garantisce che eventuali debiti del venditore, come spese condominiali straordinarie, vengano saldati;

  • assicura la consegna dell’immobile libero da vincoli.

Risulta inoltre più semplice ed economico rispetto alla trascrizione del preliminare, poiché il denaro viene custodito da un pubblico ufficiale.


Vantaggi per il venditore

Per il venditore il deposito prezzo:

  • garantisce la certezza dell’incasso;

  • elimina il rischio di insolvenza dell’acquirente;

  • consente uno svincolo rapido delle somme una volta completati gli adempimenti.

La procedura aumenta la fiducia reciproca e favorisce una compravendita trasparente, rafforzando il ruolo del notaio come garante dell’operazione.


Costi e indicazioni pratiche

Il costo medio del deposito prezzo è di circa 400 euro, generalmente a carico dell’acquirente, ma negoziabile tra le parti. L’importo può variare in base alla somma depositata e alla complessità dell’operazione.

È consigliabile inserire la clausola già nel contratto preliminare, specificando importo, condizioni e tempistiche, così da evitare incertezze al momento del rogito.

Il deposito prezzo rappresenta una soluzione particolarmente indicata per operazioni immobiliari complesse, rendendo la compravendita più sicura per tutte le parti coinvolte.

mercoledì 17 dicembre 2025

Interesse legale 2026

 Informazione ricevuta da Federnotizie



Modifica del saggio di interesse legale per l'anno 2026

Con Decreto del 10 dicembre 2025 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13-12-2025) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, esercitando il potere di modifica di cui all'art. 1284 Codice Civile e tenendo conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell'anno, ha modificato la misura del saggio degli interessi legali che a decorrere dal giorno 1 gennaio 2026 viene pertanto ridotta e fissata all'1,60% in ragione d'anno.

ecco il link all'articolo: https://www.federnotizie.it/modifica-del-saggio-di-interesse-legale-per-lanno-2026/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_source_platform=mailpoet&utm_campaign=newsletter-federnotizie

mercoledì 10 dicembre 2025

Grazie

 


Condivido,  con riconoscenza, una testimonianza appena ricevuta:

"Immaginate per un momento di trovarvi di fronte a una scelta importante: vendere per  riacquistare una casa. 

Un passaggio delicato, spesso carico di aspettative, emozioni e decisioni che pesano sul futuro.

In questi momenti, ciò che fa davvero la differenza non è soltanto la competenza tecnica, ma la presenza di una figura capace di ascoltare, interpretare e guidare. Una figura che diventa un punto di riferimento affidabile, costante, concreto.

Maria Teresa incarna esattamente questo ruolo. Ogni incarico è per lei una responsabilità personale: cura ogni dettaglio, protegge gli interessi dei propri clienti e mantiene sempre una comunicazione chiara, rispettosa e professionale. Non si limita a “seguire una pratica”: costruisce un percorso, accompagna, risolve, anticipa.

Per questo oggi vi rivolgo un invito semplice ma prezioso: quando incontrerete qualcuno che sta affrontando un passaggio immobiliare, pensate a chi potrebbe offrirgli davvero un valore aggiunto. Pensate a Maria Teresa.

La vostra raccomandazione può diventare la chiave che permetterà a un’altra persona di vivere questo percorso con serenità… e con la migliore guida possibile.
P. e M."


giovedì 27 novembre 2025

Pillole informative 3 : Durata benefici fiscali acquisto prima casa

 


La Legge di Bilancio 2025 ha esteso il termine per vendere la precedente casa "prima casa" da uno a due anni per mantenere i benefici fiscali. Questa estensione si applica anche a chi ha acquistato nel 2024 e non aveva ancora superato il termine annuale precedente. Pertanto, se si acquista una nuova casa con le agevolazioni "prima casa" a partire dal 1° gennaio 2025 (o se si è acquistata nel 2024 e la scadenza del termine annuale non è ancora arrivata), si hanno due anni per vendere l'immobile pre-posseduto

Per under 36 con ISEE ≤40.000€ persistono garanzie statali su mutui fino all'80% del valore.

martedì 25 novembre 2025

PILLOLE INFORMATIVE 2


 

La domanda più comune sui contratti di locazione riguarda probabilmente la durata minima del contratto e le condizioni di rinnovo o recesso. 

Molte persone vogliono sapere qual è la durata minima prevista dalla legge per un contratto di locazione abitativa e come funziona il rinnovo automatico (ad esempio, per i contratti a canone libero la durata minima è 4+4 anni, mentre per i contratti a canone concordato è 3+2 anni).

Come funziona la durata 4+4 e 3+2 nei contratti Nei contratti di locazione abitativa, la durata 4+4 e 3+2 indicano due tipologie principali di contratti con differenti regole di durata e rinnovo. Il contratto 4+4 è un contratto a canone libero. Ha una durata minima di 4 anni e, alla scadenza, si rinnova automaticamente per altri 4 anni se nessuna delle due parti comunica la volontà di non rinnovare almeno 6 mesi prima della scadenza. Durante tutto il periodo, il locatore e il conduttore hanno libertà nella determinazione del canone e nelle clausole contrattuali, salvo i limiti legali. Il conduttore può chiedere la residenza nell’immobile affittato.​ Il contratto 3+2 è un contratto a canone concordato.

Ha una durata iniziale di 3 anni che si rinnova automaticamente per altri 2 anni, salvo disdetta di una delle parti comunicata nei termini previsti.

Questo tipo di contratto è vincolato da accordi territoriali che regolano il canone massimo e le condizioni specifiche.

Può essere utilizzato in presenza di requisiti specifici ed è pensato per favorire condizioni più favorevoli per il conduttore rispetto al 4+4. In sintesi: 4+4: durata 4 anni + rinnovo 4 anni, canone libero, libertà contrattuale. 3+2: durata 3 anni + rinnovo 2 anni, canone concordato, condizioni vincolate da accordi territoriali. Entrambi i contratti prevedono il rinnovo automatico a meno che una delle parti non comunichi la volontà di non rinnovare secondo i tempi stabiliti dalla legge


mercoledì 19 novembre 2025

Testimonianza



 grazie G.H.!

 Trasferimento Temporaneo a Sanremo: Missione (Im)Possibile Riuscita! 🔑

Ero nel bel mezzo di un trasferimento a Sanremo per un periodo limitato, e, come se non bastasse, ero un cittadino straniero e non avevo ancora il Codice Fiscale italiano.

Tutto sembrava complicatissimo: gli agenti mi respingevano per la mancanza di documenti standard o mi proponevano solo affitti annuali. Ero quasi sul punto di rinunciare, finché non ho incontrato Agenzia HoM&

Fin dal primo contatto, Maria Teresa non ha visto problemi, ma solo soluzioni.

Ha dimostrato una preparazione e una flessibilità eccezionali:

  1. Zero Scuse, Tanta Iniziativa: Ha subito capito la mia esigenza di un affitto transitorio a medio      termine.
  2. Gestione della Documentazione: Sapeva esattamente come muoversi con la mia documentazione straniera e ha trovato il modo legale e sicuro per procedere con il contratto anche senza il Codice Fiscale immediato.
  3. La Casa Giusta: In pochissimo tempo, ha trovato una casa che non solo rispettava le mie richieste, ma che il proprietario era disposto ad affittare con le mie specifiche necessità.

Grazie a Agenzia HoM& ho potuto concentrarmi sul mio lavoro senza l'ansia di non avere un posto dove stare. La sua professionalità ha reso il mio arrivo a Sanremo incredibilmente fluido e sereno.

Se siete stranieri, avete bisogno di un affitto temporaneo o affrontate sfide burocratiche: lei è la persona giusta che vi farà sentire a casa fin dal primo giorno!

Assolutamente consigliata!

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