mercoledì 30 ottobre 2024

Rogito e assegni circolari.



 Ieri ho accompagnato le parti ad rogito per un immobile.

Il venditore è una persona indisponente sotto ogni punto di vista, e in più timorosa e prevenuta: pensa  sempre il peggio di chiunque, notaia compresa. 

Non si fida anche se, a parole, lo proclama. 

4 giorni prima del rogito chiama l'acquirente per chiedergli di fare i bonifici in modo tale da poter vedere le somme già accreditate. 

Risposta, ovviamente, negativa.

Chiede allora di avere deposito prezzo presso il notaio per non dover attendere i tempi tecnici di accredito degli assegni sul conto: gli viene spiegato che in questo modo i tempi aumentano.

Accetta, obtorto collo a suo parere, il pagamento con assegni circolari. 

Quando li riceve li guarda, guarda me, guarda le firme appena apposte sul rogito... E esclama : ma non vale! Qui non c'è la firma del sig. Xxxx (acquirente).. lo ripete per ben tre volte!

Alla mia replica :"e meno male! " si mostra piccato. 

Abbiamo dovuto spiegargli, io e la Notaia, che gli assegni circolari sono emessi dall'Istituto bancario che ne garantisce la capienza monetaria ed è per quello che la firma NON può essere del privato.... 

L’assegno circolare è sicuro

Perché è sicuro? Mentre un assegno bancario può essere emesso dal possessore senza la garanzia che sul conto abbinato ci sia la copertura necessaria a saldare il debito, per l’assegno circolare questo problema non si pone.

E’ emesso direttamente da una banca o posta, a fronte dell’emissione c’è la sicurezza che il titolo sia coperto da una somma di denaro.

Il titolare da ordine all’istituto di emettere l’assegno circolare dietro addebito della relativa somma sul conto corrente, nell’assegno emesso viene indicato il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità oltre a tutti gli altri dati essenziali.

Quindi l'assegno circolare è un titolo di credito all'ordine emesso da una banca  autorizzata dall'autorità competente,  grazie a cui l’intestatario/beneficiario può incassare la somma indicata; 

ciò significa che l’assegno circolare è sempre coperto, non può mai essere a vuoto. È proprio per questo motivo che si utilizza l’assegno circolare quando si tratta di cifre consistenti, ad esempio per l'acquisto di un immobile o di un’auto.

Ho incontrato seguendo questa vendita situazioni diverse e scoperto che la tolleranza di uno sembra debolezza ad un altro e che la supponenza unita all'ignoranza saccente sono una combinazione pericolosa. 

Complimenti all'acquirente per la sua impeccabile imperturbabilità.. 

Si impara, sempre. 

https://economiapertutti.bancaditalia.it/pagare/assegno/?dotcache=refresh


martedì 22 ottobre 2024

Cittadino brasiliano, residente in Portogallo:un caso di locazione a Sanremo

 



Un signore mi contatta per affittare fino ad aprile un appartamento. 

Ha passaporto brasiliano, la residenza in Portogallo, una carta identità italiana. 
Chiedo all ufficio che mi registra i contratti se devo fare comunicazione in Polizia. 
Bella domanda! È la risposta! 
Chiedo informazione agli uffici preposti:"non lo so, mandi una mail" la risposta ottenuta. 
Risolverò intesta do alla moglie che, di nazionalità brasiliana, ha acquisito cittadinanza e passaporto italiano. 

Nel dubbio io la comunicazione di ospitalità a cittadino straniero la farò comunque, ma mi stupisce la nebulosità delle informazioni disponibili... Lo

Contratto di locazione stranieri comunitari  

I contratti di affitto a stranieri comunitari seguono le stesse regole e procedure dei contratti sottoscritti con conduttori italiani.  

A tal proposito, si precisa che i contratti di locazione ad uso abitativo devono essere a forma scritta, a pena di nullità.  

Inoltre, devono contenere i seguenti elementi obbligatori:  

  • Data di stipula del contratto;  
  • Generalità della parte locatrice e della parte conduttrice;  
  • Descrizione dell’immobile; 
  • Durata della locazione; 
  • Importo del canone e modalità di versamento. 

All’interno del contratto, può essere definito l’importo del deposito cauzionale – ovvero la somma di denaro che la parte locatrice richiede al conduttore come garanzia contro eventuali danni arrecati nell’appartamento. Tale importo, per legge, non può essere superiore a 3 mensilità del canone e deve essere restituito, al termine della locazione, a meno che il conduttore non abbia arrecato danni alla cosa locata.  

Affitto a stranieri: contratti ad uso transitorio 

Infine, in taluni casi è possibile stipulare contratti ad uso transitorio. Tali contratti hanno durata non superiore ai 18 mesi e possono essere stipulati solo in presenza di specifiche necessità transitorie del proprietario o dell’inquilino.

Tali necessità vanno esplicitate nel contratto e supportate da idonea documentazione. Di seguito forniamo degli esempi di tali necessità.

Da parte del locatore:

  • la futura prospettiva di vendita dell’immobile locato; oppure
  • la necessità di utilizzare l’immobile per esigenze abitative proprie o di un familiare;
  • oppure per lavori di ristrutturazione già preventivati. 

Da parte del conduttore:

  • per esigenze lavorative; oppure
  • per assistenza a un proprio familiare; oppure
  • per acquisto, assegnazione o locazione di un’abitazione che si renda disponibile entro il periodo di durata del contratto; oppure
  • per ristrutturazione della propria abituale residenza.  

Affitto a stranieri senza codice fiscale

Spesso ci si chiede come sia possibile, per un cittadino non residente in territorio italiano e sprovvisto del codice fiscale, poter affittare un immobile in Italia. 

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con la risoluzione numero 5/E del 14 febbraio 2023.  

L’Agenzia ha chiarito infatti che l’obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti in Italia – nei casi in cui esso non risulti già a loro attribuito – si intende adempiuto con l’indicazione dei seguenti dati: 

  1. Per le persone fisiche: nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio estero; 
  1. Per i soggetti non persone fisiche: la denominazione, la ragione sociale dell’azienda e la sede legale. Si specifica inoltre che le società, associazioni o altre entità senza personalità giuridica dovranno inoltre indicare gli elementi di cui al punto 1 per almeno uno dei rappresentanti legali. 

Di conseguenza, nelle richieste di registrazione dei contratti di locazione per i casi in oggetto, non è obbligatorio indicare il codice fiscale della parte conduttrice

sabato 19 ottobre 2024

Muffa in casa

 

Muffa in casa: errori di costruzione o sbagliamo qualcosa?

La muffa in casa non piace proprio a nessuno, di tanto in tanto spunta e allora è doveroso rimboccarsi le maniche ed eliminarla il prima possibile. Ma perché si forma? Quando la responsabilità è nostra e quando di chi ha costruito casa?.

Cos’è la muffa?

Le muffe sono funghi microscopici che, durante la proliferazione, liberano particelle sferiche di piccole dimensioni (spore della muffa) che si disperdono nell’aria di case. L’esposizione prolungata a questi microrganismi o alle loro tossine è associata a malattie respiratorie, asma, allergie.

La muffa in casa non è semplice sporco da pulire, ma si tratta di un vero e proprio humus abitato da microorganismi, la cui eliminazione deve avvenire con un panno imbevuto con prodotti di ipoclorito di sodio (per esempio la candeggina), in modo che le spore non si riproducano più.

Perché si forma?

Le condizioni per la formazione della muffa sono facilitate da diverse cause, ad esempio:

  • quando l’umidità interna è particolarmente elevata, la muffa si deposita sotto forma di condensa sulle pareti fredde;
  • quando nei locali non vi è un adeguato ricambio d’aria il vapore acqueo prodotto all’interno non si smaltisce;
  • quando c’è un insufficiente isolamento termico delle pareti: muri, travi e pilastri rivolti all’esterno e non perfettamente coibentati (ponti termici);
  • quando la finitura della parete, o le sostanze presenti nell’aria, contengono sostanze nutritive per i microorganismi della muffa.

 L’umidità all’interno degli ambienti dipende anche dalle condizioni climatiche esterne.
Vige la regola generale che troppa umidità rende l’abitazione insalubre, generando problematiche per la nostra salute, ma anche un aumento dei consumi energetici.

Sembra strano ma, a volte, vecchi serramenti con vetri sottili, nonostante i loro spifferi e la scarsa tenuta termica, garantiscono un naturale ricambio dell’aria e una ventilazione che sono impediti dagli infissi ad alta tenuta, come la vetrocamera. In questo modo tengono bassi i livelli di umidità e riducono la possibilità che si formi la muffa.

Cosa fare per non avere la muffa in casa

Per evitare definitivamente la comparsa della muffa in casa, possiamo adottare questi preziosi accorgimenti:

  • Apriamo tapparelle e tende e facciamo entrare la luce del sole dentro casa. La muffa odia la luce e in sua presenza non si manifesta.
  • Facciamo in modo che dentro casa ci sia una temperatura simile in ogni stanza. Da evitare temperature differenti di 3 o più gradi.
  • Facciamo arieggiare casa almeno per 5 minuti al giorno. Se riusciamo a creare correnti, aiutati dal vento, ancora meglio. E’ importante favorire la circolazione d’aria.
  • Se piove o se c’è molta umidità fuori, è bene tenere chiuse le finestre di casa. L’umidità è l’alleata numero uno della muffa e va assolutamente tenuta fuori di casa.
  • In caso di temporali è bene verificare che non sia entrata acqua dagli infissi delle finestre. Altrimenti è necessario asciugare subito e bene.
  • Quando cuciniamo facciamo uso di cappe aspiranti e di una ventola, permettono la fuoriuscita dei vapori.
  • Non asciugare panni sul termosifone, altrimenti si crea condensa dentro la stanza.
  • L’uso del deumidificatore elettrico aiuta ad impedire la nascita di muffe. Da utilizzare sempre in estate, saltuariamente in inverno. Se possibile azionatelo in tutte le stanze.

venerdì 27 settembre 2024

disappointed

 


Ho fatto vedere un appartamento a dei signori americani. 

La casa è di loro gradimento, inviano i documenti, preparo il contratto di locazione transitoria per alcuni mesi. 

Viene richiesto, ovviamente, un deposito cauzionale e il pagamento del primo mese. 

E qui iniziano le difficoltà. 

Invece di mandarmi la ricevuta del bonifico sul conto della proprietaria inviano un documento in .word con data pagamento oggi, 27 settembre 

Chiedo, per tre volte, di avere una ricevuta formale e il nome della Banca di appoggio senza avere risposte. 

La proprietaria si rifiuta di partire da Torino per firmare il contratto e consegnare le chiavi se non visualizza l'accredito...

Mi propongono di portare denaro contante che avrei trattenuto come deposito fiduciario e reso appena il denaro fosse stato accreditato.  

Benissimo soluzione possibile. 

Mi scrivono che allora annullano il bonifico. 

Rispondiamo dicendo che: no, non funziona così..

Mi hanno tenuta impegnata fino a tardi, ieri sera, in un tira e molla di risposte e attese.

Questa mattina dopo aver sollecitato risposte e senza mai avere avuto informazioni da quale banca sarebbe partito il bonifico, fuori tempo massimo per dar modo alla proprietaria di arrivare da Torino mi scrivono:

 "We didn’t sleep all night because of this horrible and stressful situation, and almost had to go to the hospital….it is affecting our health and we are not going to continue with this… the deal is cancelled"

Qualche dubbio a voi non verrebbe?


Troppe informazioni date non verificabili, tempistica non rispettata, poca chiarezza.

Tanto tempo perso. 

Molto irritata per chi si fa gioco degli altri (se in malafede) e delusa se non vi era volontà fraudolenta.




domenica 22 settembre 2024

 


Ho imparato, a malincuore in realtà, che applaudire indossando un fede di diamanti taglio baguette può portare a gravi danni alle pietre..

Ma ho anche la fortuna di conoscere e di aver potuto  riparare il mio anello alla gioielleria Maurice.

Attenzione e perizia ai massimi livelli.

Fatte tagliare le baguettes mancanti con la stessa purezza e luce delle altre, incastonato e rodiato: eccolo ora "risanato"!

Affidarsi alla gioielleria @Maurice a Ventimiglia è una vera sicurezza.

Grazie Patrizia!

Faithful Followers

Cosa devo pagare se mi distacco dall'impianto centralizzato?

 foto da Pinterest 


 Innanzitutto la legge, cioè l’articolo 1118, 4° comma, del Codice civile, stabilisce che:

  • il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento a condizione che dal suo distacco non derivino squilibri notevoli di funzionamento oppure aggravi di spesa per gli altri condomini;
  • a seguito del distacco, il rinunziante (cioè il condomino che si è distaccato), resta obbligato a pagare le spese necessarie per la manutenzione straordinaria dell’impianto e quelle per la sua conservazione e messa a norma.
  • Questo è quello che stabilisce la legge vigente.

    Usualmente, proprio per verificare che sussistano le condizioni di legge per consentire il distacco, l’interessato fa effettuare una perizia (magari da un tecnico scelto d’intesa con il condominio) per accertare che il distacco non comporti né squilibri notevoli nel funzionamento dell’impianto, né aggravi di spesa per gli altri condomini.

    L’assemblea, ove ricorrano le condizioni stabilite dalla legge, non può opporsi al distacco del condomino, mentre se le condizioni di legge non dovessero sussistere può sia negare l’autorizzazione al distacco sia, all’opposto, comunque decidere di consentirlo.

  • Eseguito il distacco, il condomino distaccato sarà comunque tenuto a continuare a pagare le spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto, le spese per la messa a norma dello stesso e le spese di conservazione (che sono quelle di manutenzione ordinaria come chiarì il Tribunale di Roma con sentenza n. 6.078 del 13 dicembre 2017).

    Queste spese, come ha puntualizzato la Corte di Cassazione (sentenza n. 1.420 del 27 gennaio 2004), costituiscono obbligazioni cosiddette propter rem cioè che hanno origine dalla comproprietà sull’impianto comune (comproprietà che resta anche dopo il distacco) e, pertanto, vanno ripartite secondo i millesimi attribuiti a ciascun condomino, salvo diverso accordo unanime raggiunto dai condomini o contenuto in un regolamento di tipo contrattuale (cioè vincolante per tutti i condomini come pare essere quello vigente nel suo condominio e da lei allegato).

    Ed appunto il regolamento condominiale nel suo caso stabilisce che il criterio di ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti di riscaldamento e di condizionamento estivo ed invernale sia fissato in proporzione della cubatura delle singole unità immobiliari come indicato nella tabella allegata al regolamento stesso.

  • E, pertanto, per conoscere la proporzione precisa del contributo da lei dovuto per le spese di manutenzione straordinaria e ordinaria (dovute con riferimento all’impianto di raffrescamento condominiale) dovrà consultare la predetta tabella allegata al regolamento che potrà chiedere in visione ed in copia, ove non l’avesse a disposizione, all’amministratore condominiale.

    Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte da " la legge per tutti" https://www.laleggepertutti.it/702313_cosa-devo-pagare-se-mi-distacco-dallimpianto-centralizzato

mercoledì 18 settembre 2024

Testimonianza



 Un personaggio conosciuto, una malattia assolutamente democratica che non fa distinzioni...

Anche lei sottolinea che "La prevenzione e la diagnosi precoce possono salvarci la vita".

LILT lo proclama da sempre: Prevenire è vivere