lunedì 22 maggio 2023

Missione compiuta!

 


Nel settembre 2022 Alessandro, un amico/collega di Milano, mi chiede di affiancarlo nella vendita di un immobile a Nizza.

Non sapevamo in che ginepraio ci stavamo andando ad infilare!

Oggi, 22 maggio 2023 siamo arrivati finalmente a rogito.


Alla prima visita con Alessandro, segue valutazione e...si parte!
Tutto sembrava iniziato nel migliore dei modi: arrivata a Nizza per decidere quali mobili andassero eliminati dall'appartamento fui fermata, mentre chiudevo la porta dalla vicina, che mi credeva la nuova proprietaria. Chiarito l'equivoco la signora si dichiara interessata all'acquisto. ...  e il mattino dopo eccola arrivare in agenzia per sottoscrivere la promessa di vendita!
Perfetto vero?
Così sembrava!!!  ma le differenze tra Nazioni in una Europa unita solo sulla carta hanno cominciato a farsi sentire...
La Notaia, scelta da parte acquirente perché sulla sua pagina web dichiara la sua padronanza della lingua  italiana, oltre inglese e, ovvio, francese.

Peccato che non fosse vero!

Nessuno, in un grande studio notarile con più notai presenti ed impiegati, capisce una sola parola di italiano, Ovviamo all'ostacolo mettendo me come solo interlocutore tra notaio, parte acquirente e venditori (loro, sì, non conoscono il francese ma non lo hanno mai dichiarato!)
E tra  diagnostiques, syndic, spese, traduzioni, documenti, mancanza di comunicazione, dispersione di informazioni, timori e rinvii siamo giunti a rogito!

Tutto è stato reso possibile per la grande capacità di Alessandro a rassicurare i venditori, per gli acquirenti disponibilissimi  e la fidanzata del venditore ineccepibile nell'organizzare i documenti!.
Abbiamo costruito una "squadra" che si sosteneva nei momenti di débacle e ha sempre cercato soluzioni per arrivare a risultato.

Ho imparato molto  e mi sono convinta, una volta di più, di quanto il confrontarsi, il parlare e spesso sorridere, sia il modo migliore per ottenere il risultato desiderato.

Alessandro, Adalberto, Alessia, Aurélia et Adrien siete stati splendidi.

Realizzo solo ora che la  squadra è tutta di persone che hanno nomi che iniziano con la A!
Quindi una squadra di serie A

Grazie

lunedì 1 maggio 2023

Garanzia per vizi.

 


(Credit alla Camera di Commercio di Bolzano) 

La garanzia per i vizi nel codice civile

Il codice civile prevede l’obbligo per il venditore di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi (art. 1490 cod. civ.).

Garanzia dall’evizione

Il venditore è tenuto a garantire il compratore dall'evizione, che si verifica quando il compratore, successivamente alla vendita, perde la proprietà della cosa acquistata (come ad esempio nel caso in cui la cosa sia stata rivendicata da un terzo, cosicché il compratore ne perde la proprietà).

Garanzia dai vizi

Il venditore è tenuto a garantire il compratore dai difetti della cosa che pregiudicano il suo valore o comunque la sua utilizzabilità. Il compratore viene tutelato diversamente a seconda del tipo di vizio della cosa:

  • Vizio materiale
    Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
    La garanzia per i vizi può essere esclusa o limitata tramite un patto tra venditore e compratore. Tale patto non ha effetto se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa.
    Nel caso in cui la garanzia sia efficace, il compratore può scegliere se domandare la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo. Nel caso della risoluzione del contratto il venditore deve restituire il prezzo e rimborsare le spese e i pagamenti legittimamente fatti per la vendita e il compratore deve restituire la cosa. In ogni caso il venditore è tenuto a risarcire i danni al compratore se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa.
    Il compratore decade dalla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta (salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge). La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
    L'azione nei confronti del venditore si prescrive entro un anno dalla consegna.
  • Mancanza di qualità
    Quando la cosa venduta non ha le qualità promesse ovvero quelle essenziali per l’uso a cui è destinata, il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto. Anche in questo caso il compratore deve denunciare i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta e agire in giudizio entro un anno dalla consegna.

Garanzia di buon funzionamento

Questa garanzia è prevista per la vendita di cose mobili e deve essere espressamente pattuita nel contratto. Se il venditore ha garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta, il compratore, salvo patto contrario, deve denunciare al venditore il difetto di funzionamento entro 30 giorni dalla scoperta. L’azione si prescrive entro 6 mesi dalla scoperta.