Ora è possibile registrare le locazioni C1 con l’agevolazione fiscale!
Il tanto atteso aggiornamento RLI sulla registrazione dei contratti di locazione per la categoria C1 finalmente è arrivato.
Gli affitti per i negozi rientrano nella cedolare secca, quindi niente imposta di bollo e Irpef ma la famosa quota fissa del 21%.
Il nuovo regime opzionale interesserebbe le sole nuove locazioni perfezionate nel 2019 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di imprese, arti e professioni, aventi ad oggetto unità immobiliari distinte in catasto con le seguenti categoria catastali:
- Categoria C1 (negozi e botteghe) e, se congiuntamente locate, le relative pertinenze
- Categoria C2 (magazzini e locali di deposito)
- Categoria C6 (stalle, scuderie e rimesse)
- Categoria C7 (tettoie chiuse ed aperte).
Superficie massima ammessa locale commerciale, negozio o ufficio
Per esercitare opzione per nova tassa piatta la superficie complessivamente locata non può eccedere i 600 metri quadrati considerati, al netto delle pertinenze che possono essere magazzini, garage, posti auto, cantine etc.
L’aggiornamento era già disposto dal 1 gennaio 2019 ma non chiarito nella sua applicazione.
Novità 2018: Cedolare secca sugli affitti di locali commerciali, negozi e uffici introdotta con la Manovra di Bilancio 2019. In calce all’articolo la guida gratuita all’applicazione su questa nuova importante novità data anche a coloro che posseggono un immobile commerciale e possono così contare sulla riduzione della tassazione e la semplificazione degli oneri amministrativi legati alla sua gestione.
L’imposta cedolare secca riunisce quindi in un’unica imposta (non tassa) le seguenti imposte e tasse che si dovrebbero comunemente versare e che sono:
- Irpef
- Addizionale regionale e Addizionale comunale (per la parte derivante dal reddito dell’immobile)
- Imposta di registro (compresa quella su risoluzione e proroga del contratto di locazione)
- Imposta di bollo (compresa quella, se dovuta, sulla risoluzione e sulle proroghe
È inoltre, prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
Dal 2013 l’aliquota per questi contratti è pari al 15% (DL 102/2013), ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017. Il Dl 47/2014 ha disposto che la stessa aliquota sia applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Infine, con la legge di bilancio 2018 è stata prorogata di altri 2 anni (2018 e 2019) l’aliquota ridotta al 10% per i contratti a canone concordato.
Rientrano anche i cosiddetti gli affitti stagionali o case vacanze, ossia contratti di affitto di durata inferiore ai 30 giorni e che possono godere della cedolare secca a partire dal 2011.
Rientrano nell’applicazione anche i contratti di durata inferiore ai 30 giorni e anche quelli non soggetti a registrazione (per le modalità di adesione potete consultare anche gli articoli di approfondimento o porre una domanda).
Rientrano nell’applicazione anche i contratti di durata inferiore ai 30 giorni e anche quelli non soggetti a registrazione (per le modalità di adesione potete consultare anche gli articoli di approfondimento o porre una domanda).
Dal primo giugno 2017 possono accedere alla sola cedolare del 21% e rientrano anche i proprietari che erogano servizi accessori come per esempio pulizia di locali o cambio biancheria.
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