giovedì 4 aprile 2019

Cedolare secca sulle locazioni commerciali cat C1!

Ora è possibile registrare le locazioni C1 con l’agevolazione fiscale!

Il tanto atteso aggiornamento RLI sulla registrazione dei contratti di locazione per la categoria C1 finalmente è arrivato. 
Gli affitti per i negozi rientrano nella cedolare secca, quindi niente imposta di bollo e Irpef ma la famosa quota fissa del 21%. 
 
Il nuovo regime opzionale interesserebbe le sole nuove locazioni perfezionate nel 2019 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di imprese, arti e professioni, aventi ad oggetto unità immobiliari distinte in catasto con le seguenti categoria catastali:
  • Categoria C1 (negozi e botteghe) e, se congiuntamente locate, le relative pertinenze
Ne sono esclusi invece le altre categorie che molto spesso sono utilizzate come:
  • Categoria C2 (magazzini e locali di deposito)
  • Categoria C6 (stalle, scuderie e rimesse)
  • Categoria C7 (tettoie chiuse ed aperte).

    Superficie massima ammessa locale commerciale, negozio o ufficio

    Per esercitare opzione per nova tassa piatta la superficie complessivamente locata non può eccedere i 600 metri quadrati considerati, al netto delle pertinenze che possono essere magazzini, garage, posti auto, cantine etc. 
    • L’aggiornamento era già disposto dal 1 gennaio 2019 ma non chiarito nella sua applicazione. 
       
      Novità 2018: Cedolare secca sugli affitti di locali commerciali, negozi e uffici introdotta con la Manovra di Bilancio 2019. In calce all’articolo la guida gratuita all’applicazione su questa nuova importante novità data anche a coloro che posseggono un immobile commerciale e possono così contare sulla riduzione della tassazione e la semplificazione degli oneri amministrativi legati alla sua gestione.
      L’imposta cedolare secca riunisce quindi in un’unica imposta (non tassa) le seguenti imposte e tasse che si dovrebbero comunemente versare e che sono:
      1. Irpef
      2. Addizionale regionale e Addizionale comunale (per la parte derivante dal reddito dell’immobile)
      3. Imposta di registro (compresa quella su risoluzione e proroga del contratto di locazione)
      4. Imposta di bollo (compresa quella, se dovuta, sulla risoluzione e sulle proroghe
      Il saldo si versa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,40%. Si ricorda che la cedolare secca è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti in regime di cedolare secca non vanno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto.
      La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.
      È inoltre, prevista un’aliquota ridotta per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
      Dal 2013 l’aliquota per questi contratti è pari al 15% (DL 102/2013), ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017. Il Dl 47/2014 ha disposto che la stessa aliquota sia applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei 5 anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Infine, con la legge di bilancio 2018 è stata prorogata di altri 2 anni (2018 e 2019) l’aliquota ridotta al 10% per i contratti a canone concordato.

      Rientrano anche i cosiddetti gli affitti stagionali o case vacanze, ossia contratti di affitto di durata inferiore ai 30 giorni e che possono godere della cedolare secca a partire dal 2011.
      Rientrano nell’applicazione anche i contratti di durata inferiore ai 30 giorni e anche quelli non soggetti a registrazione (per le modalità di adesione potete consultare anche gli articoli di approfondimento o porre una domanda).
      Dal primo giugno 2017 possono accedere alla sola cedolare del 21% e rientrano anche i proprietari che erogano servizi accessori come per esempio pulizia di locali o cambio biancheria.

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