domenica 19 ottobre 2025

Registrazione locazione a stranieri

 È possibile registrare i contratti di locazione anche SENZA il codice fiscale dell'inquilino. Questo vale per gli inquilini stranieri che soggiornano in Italia per un periodo determinato, mantenendo la loro residenza nel proprio Paese di origine.


Novità per tutti gli host: arriva finalmente una semplificazione (anche se a metà) attesa da tempo che riguarda le richieste dall’estero per un periodo di oltre 30 giorni!

Facciamo un breve riepilogo del problema.

Per chi ha convenienza a tassare il proprio reddito da ospitalità con la cedolare secca (ossia le persone fisiche e non le imprese) è necessario che tale reddito assuma la forma di “reddito fondiario” da locazione abitativa (l’unico che contempli la possibilità di optare per la «cedolare secca»). Nel caso di soggiorni di durata superiore a 30 giorni è obbligatorio registrare il contratto di locazione (la registrazione, quando si opta per la cedolare secca, è in esenzione sia dell’imposta di registro, sia di quella di bollo).
 

Il problema che nasce spesso è che la registrazione dei contratti di locazione prevede che sia fornito il codice fiscale dei contraenti, ossia del “Locatore” (chi possiede l'abitazione - ossia il proprietario o assimilato a) ed il “Conduttore” (l’inquilino).
In caso di inquilino straniero, questo doveva procurarsi un proprio codice fiscale personale italiano (operazione in sé non complicata, ma per uno straniero potenzialmente ardua).
 

Dal 12 febbraio una disposizione rende possibile registrare contratti di locazione ad inquilini residenti all’estero non in possesso di codice fiscale italiano!

Attenzione: il rovescio della medaglia è che non si può usare il servizio di registrazione on line.

I passi da seguire sono:

1) fissare appuntamento presso uno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate;

2) recarvisi di persona con:

  • modello RLI compilato;
  • contratto in due (almeno) copie;
  • fotocopia dei documenti delle parti;
  • se la registrazione non è fatta dal Locatore, occorre delega e documento del delegato.

Inoltre, se non si opta per la cedolare secca, bisogna portare:

  • un bollo da 16 € in data antecedente la stipula del contratto per ogni 100 righe di contratto;
  • il versamento imposta di registro (cod 1500) pari al 2% del canone, minimo 67 €.
     

Fissare l’appuntamento per la registrazione non è semplice: bisogna farlo con largo anticipo, altrimenti si rischia di sforare i termini previsti (30 giorni dalla prima data fra: 1) stipula del contratto, 2) primo pagamento, 3) inizio locazione).

Per trovare posto rapidamente spesso occorre andare negli uffici periferici come Gorgonzola (MM2) o Treviglio (passante S6).
 

Rimane una novità molto utile per chi ha una richiesta dall’estero per un periodo di oltre 30 giorni.

Speriamo che presto anche il software per la registrazione online venga aggiornato a questa nuova disposizione del 12 febbraio.

I passi da seguire sono:

1) fissare appuntamento presso uno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate;

2) recarvisi di persona con:

  • modello RLI compilato;
  • contratto in due (almeno) copie;
  • fotocopia dei documenti delle parti;
  • se la registrazione non è fatta dal Locatore, occorre delega e documento del delegato.

Inoltre, se non si opta per la cedolare secca, bisogna portare:

  • un bollo da 16 € in data antecedente la stipula del contratto per ogni 100 righe di contratto;
  • il versamento imposta di registro (cod 1500) pari al 2% del canone, minimo 67 €.
     

Fissare l’appuntamento per la registrazione non è semplice: bisogna farlo con largo anticipo, altrimenti si rischia di sforare i termini previsti (30 giorni dalla prima data fra: 1) stipula del contratto, 2) primo pagamento, 3) inizio locazione).

 

Rimane una novità molto utile per chi ha una richiesta dall’estero per un periodo di oltre 30 giorni.

Speriamo che presto anche il software per la registrazione online venga aggiornato a questa nuova disposizione del 12 febbraio

credito a OspitiMI

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4988606/Risoluzione+registrazione+atti+soggetti+esteri+privi+di+CF+pub.pdf/6995eec2-66a1-0b6c-0361-296ed2d0a3a1

venerdì 17 ottobre 2025

Tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani - Determinazione della sanzione

 Foto da Pinterest
 
 Roma, 17 ottobre 2025


Ricevo ora, dalla mia associazione FIAIP, quanto deciso da Agenzia delle Entrate : 
Prot. n.  1186-25/CS/rm


Oggetto: Tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta di registro - Determinazione della sanzione

Gentili Colleghe, egregi Colleghi,
pochi giorni fa, è stata pubblicata, dalla Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, la Risoluzione n. 56 (all. 1), in merito alla determinazione della sanzione per tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta di registro - Articolo 69 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
 
Alla luce del recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla modalità di determinazione della sanzione, la questione presa in esame riguarda le modalità di applicazione e, in particolare, se la sanzione per tardiva registrazione ivi prevista debba essere commisurata all'imposta di registro calcolata sull'ammontare dei corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto ovvero a quella calcolata sul canone annuale.
 
Tenuto conto del recente e consolidato orientamento espresso dai giudici di legittimità, a parziale superamento delle indicazioni fornite nella Circolare AdE n. 26/E del 2011, viene ritenuto che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione prevista dall'articolo 69 del TUR deve essere commisurata all'imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell'imposta, sull'ammontare del canone relativo alla prima annualità.
 
Inoltre, con riferimento al contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a cedolare secca, si osserva che nei casi di omessa o tardiva richiesta di registrazione del contratto di locazione viene applicata una sanzione in misura fissa in quanto non sia possibile sanzionare in via proporzionale.

Nello specifico, è prevista una sanzione in misura fissa pari a 250 euro per l'ipotesi di omessa registrazione dell'atto e pari a 150 euro per l'ipotesi di tardiva registrazione dell'atto. Le predette sanzioni si applicano anche nell'ipotesi in cui l'imposta non sia dovuta in conseguenza dell'applicazione di regimi sostitutivi o agevolativi.
 
Con riferimento alle annualità successive alla prima trova, invece, applicazione la sanzione per tardivo versamento prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 
Resta ferma la possibilità per il contribuente, qualora ne ricorrano i presupposti, di accedere al ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.