venerdì 17 ottobre 2025

Tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani - Determinazione della sanzione

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 Roma, 17 ottobre 2025


Ricevo ora, dalla mia associazione FIAIP, quanto deciso da Agenzia delle Entrate : 
Prot. n.  1186-25/CS/rm


Oggetto: Tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta di registro - Determinazione della sanzione

Gentili Colleghe, egregi Colleghi,
pochi giorni fa, è stata pubblicata, dalla Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, la Risoluzione n. 56 (all. 1), in merito alla determinazione della sanzione per tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta di registro - Articolo 69 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
 
Alla luce del recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla modalità di determinazione della sanzione, la questione presa in esame riguarda le modalità di applicazione e, in particolare, se la sanzione per tardiva registrazione ivi prevista debba essere commisurata all'imposta di registro calcolata sull'ammontare dei corrispettivi pattuiti per l'intera durata del contratto ovvero a quella calcolata sul canone annuale.
 
Tenuto conto del recente e consolidato orientamento espresso dai giudici di legittimità, a parziale superamento delle indicazioni fornite nella Circolare AdE n. 26/E del 2011, viene ritenuto che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione prevista dall'articolo 69 del TUR deve essere commisurata all'imposta di registro calcolata, in caso di pagamento annuale dell'imposta, sull'ammontare del canone relativo alla prima annualità.
 
Inoltre, con riferimento al contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a cedolare secca, si osserva che nei casi di omessa o tardiva richiesta di registrazione del contratto di locazione viene applicata una sanzione in misura fissa in quanto non sia possibile sanzionare in via proporzionale.

Nello specifico, è prevista una sanzione in misura fissa pari a 250 euro per l'ipotesi di omessa registrazione dell'atto e pari a 150 euro per l'ipotesi di tardiva registrazione dell'atto. Le predette sanzioni si applicano anche nell'ipotesi in cui l'imposta non sia dovuta in conseguenza dell'applicazione di regimi sostitutivi o agevolativi.
 
Con riferimento alle annualità successive alla prima trova, invece, applicazione la sanzione per tardivo versamento prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 
Resta ferma la possibilità per il contribuente, qualora ne ricorrano i presupposti, di accedere al ravvedimento ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

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