Un signore mi contatta per affittare fino ad aprile un appartamento.
Contratto di locazione stranieri comunitari
I contratti di affitto a stranieri comunitari seguono le stesse regole e procedure dei contratti sottoscritti con conduttori italiani.
A tal proposito, si precisa che i contratti di locazione ad uso abitativo devono essere a forma scritta, a pena di nullità.
Inoltre, devono contenere i seguenti elementi obbligatori:
- Data di stipula del contratto;
- Generalità della parte locatrice e della parte conduttrice;
- Descrizione dell’immobile;
- Durata della locazione;
- Importo del canone e modalità di versamento.
All’interno del contratto, può essere definito l’importo del deposito cauzionale – ovvero la somma di denaro che la parte locatrice richiede al conduttore come garanzia contro eventuali danni arrecati nell’appartamento. Tale importo, per legge, non può essere superiore a 3 mensilità del canone e deve essere restituito, al termine della locazione, a meno che il conduttore non abbia arrecato danni alla cosa locata.
Affitto a stranieri: contratti ad uso transitorio
Infine, in taluni casi è possibile stipulare contratti ad uso transitorio. Tali contratti hanno durata non superiore ai 18 mesi e possono essere stipulati solo in presenza di specifiche necessità transitorie del proprietario o dell’inquilino.
Tali necessità vanno esplicitate nel contratto e supportate da idonea documentazione. Di seguito forniamo degli esempi di tali necessità.
Da parte del locatore:
- la futura prospettiva di vendita dell’immobile locato; oppure
- la necessità di utilizzare l’immobile per esigenze abitative proprie o di un familiare;
- oppure per lavori di ristrutturazione già preventivati.
Da parte del conduttore:
- per esigenze lavorative; oppure
- per assistenza a un proprio familiare; oppure
- per acquisto, assegnazione o locazione di un’abitazione che si renda disponibile entro il periodo di durata del contratto; oppure
- per ristrutturazione della propria abituale residenza.
Affitto a stranieri senza codice fiscale
Spesso ci si chiede come sia possibile, per un cittadino non residente in territorio italiano e sprovvisto del codice fiscale, poter affittare un immobile in Italia.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti con la risoluzione numero 5/E del 14 febbraio 2023.
L’Agenzia ha chiarito infatti che l’obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti in Italia – nei casi in cui esso non risulti già a loro attribuito – si intende adempiuto con l’indicazione dei seguenti dati:
- Per le persone fisiche: nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio estero;
- Per i soggetti non persone fisiche: la denominazione, la ragione sociale dell’azienda e la sede legale. Si specifica inoltre che le società, associazioni o altre entità senza personalità giuridica dovranno inoltre indicare gli elementi di cui al punto 1 per almeno uno dei rappresentanti legali.
Di conseguenza, nelle richieste di registrazione dei contratti di locazione per i casi in oggetto, non è obbligatorio indicare il codice fiscale della parte conduttrice
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